F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FARINA FRANCESCO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL F.C. MODENA S.p.A:, PER DICHIARAZIONI, RILASCIATE ALLA STAMPA, LESIVE DELLA REPUTAZIONE DEL PRESIDENTE E DELL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DEL F.C. MODENA S.p.A., AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1994/1995 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 29 settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FARINA FRANCESCO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL F.C. MODENA S.p.A:, PER DICHIARAZIONI, RILASCIATE ALLA STAMPA, LESIVE DELLA REPUTAZIONE DEL PRESIDENTE E DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DEL F.C. MODENA S.p.A., AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA. I1 Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Francesco Farina, Dirigente federale, e il F.C. Modena S.p.A. rispettivamente per la violazione dall'art. 1 comma 3 e dall'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, come in rubrica precisato, per avere il Sig. Farina, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione del Presidente Federale e dell'Organizzazione Federale e per responsabilità diretta della società dallo stesso presieduta. All'atto di deferimento sono uniti tre articoli di stampa del 3 e 4 agosto 1994 a firma di Paolo Reggiani, Claudio Fantini e Luciano Bertoloni, pubblicati su "La Gazzetta dello Sport" e "Corriere dello Sport - Stadio", nei quali sono riportate le parole od il pensiero espresso dal Sig. Farina sul conto del Presidente Federale e della Federazione, gestita con criteri personali e per coltivare ambizioni personali, in modo dittatoriale, col sistema dei due pesi e delle due misure, con arroganza e con violazioni di leggi emanate e scavalcate per clientelismo. Sia il Sig. Farina che la società hanno presentato deduzioni e documentazione per dimostrare che il giorno della intervista rilasciata alla stampa, alla quale si riferisce l'accusa, aveva accettato la carica di Amministratore unico della società il Sig. Renato Cipollini, in sostituzione del Presidente dimissionario, come ritualmente comunicato alla Lega di competenza, per cui le esternazioni del Sig. Farina dovevano intendersi quali personalissime, non provenienti da un soggetto dell'Ordinamento federale e non coinvolgenti la società Modena F.C. S.p.A., e per chiedere dichiarazione di improcedibilità del deferimento. I1 Sig. Farina ha inoltre formulato istanza di provvedere alla registrazione fonica del dibattimento al fine di produrne copia all'autorità giudiziaria. All'odierna riunione è comparso il Sig. Farina, l'Amministratore unico del F.C. Modena, Sig. Cipollini, ed il loro difensore, Avv. Laraia. La Corte non ha concesso l'autorizzazione alla registrazione del dibattimento perchè non attinente a fini relativi alla giustizia sportiva. In punto di fatto il Sig. Farina non ha negato nè di aver pronunciato le frasi offensive, nè l'offensibilità delle frasi stesse. La capacità offensiva della reputazione del Presidente e dell'Organizzazione federale, del resto, traspare da tutte le accuse e da tutte le considerazioni infamanti formulate scientemente dal Sig. Farina. Le circostanze che tali dichiarazioni siano state formulate quando i1 Sig. Farina non rivestiva più la qualifica di Presidente della società è irrilevante dal momento che è innegabile che quelle esternazioni sono strettamente connesse a quella qualifica e sono state rese a causa di quella qualifica. E' pur vero che, a norma dall'art. 13 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, decadono dalla carica i membri del Consiglio di Lega che cessino di essere amministratori di società appartenenti alla Lega stessa, ma ciò non esclude che il Consigliere decaduto non sia ancora soggetto a11'osservanza delle norme federali per quanto concerne ogni manifestazione ed ogni condotta tenuta a causa di quelle funzioni di Dirigente federale ovvero di Presidente di società sportiva affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. La condotta di un soggetto, infatti, riveste una particolare connotazione, dalla quale scaturisca una maggiore tutela ovvero una più grave valutazione negativa, sia se è tenuta nell'esercizio di determinate funzioni, sia se è tenuta a causa e con riferimento a quelle funzioni. Frutto di grave errore del Sig. Farina è stato quello di ritenersi - per quanto concerne le norme di comportamento sanzionate dal Codice di Giustizia Sportiva - libero di formulare giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente Federale e della stessa Federazione, solo perchè da qualche ora non era più Presidente della società e doveva considerarsi decaduto da membro del Consiglio di Lega. La sussistenza della causa di decadenza da Consigliere della Lega non equivale infine a decadenza automatica ed i membri decaduti, del resto, a norma del terzo comma dall'art. 13 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, restano in carica sino alla nomina dei sostituti da parte dell'Assemblea, sostituto, in effetti, nominato in data 2 settembre 1994. Sussiste pertanto la violazione contestata al Sig. Farina e deve essere valutata particolarmente grave, sia per il contenuto altamente offensivo delle sue dichiarazioni, sia per 1a carica rivestita nell'ambito federale. Congrua deve ritenersi l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare società nell'ambito federale per mesi tre. La responsabilità diretta della società F.C. Modena, prevista dal primo comma dall'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva per l'operato del Sig. Farina a causa delle funzioni di rappresentanza della società stessa, non può essere ritenuta sussistente perchè il Sig. Farina non rivestiva più quelle funzioni. Per questi motivi, la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, così provvede: - dichiara il Sig. Farina Francesco responsabile della violazione contestatagli e g1i infligge 1a sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, per la durata di mesi tre; - proscioglie il F.C. Modena perchè non responsabile della violazione ascritta al Sig. Farina Francesco.
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