F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI CALDIROLA ALBINO E SIRTORI FRANCO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DEL COMITATO STESSO.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI
CALDIROLA ALBINO E SIRTORI FRANCO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E
SEGRETARIO DEL COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA
NELL'AMBITO DEL COMITATO STESSO.
I1 Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Presidente ed il Segretario del Comitato
Provinciale di Genova, Sigg.ri Caldirola Albino e Sirtori Franco, per violazione dall'art. 1
comma 1 C.G.S., per aver omesso il doveroso controllo sulla documentazione prodotta dall'
U.C. Sampdoria S.p.A. ed aver rilasciato alla stessa, per la stagione sportiva 1994/95, il
cartellino annuale di tesseramento relativo al calciatore Damiano Raffaele, nato 1'1.2.1981,
residente in Campania, a Frattamaggiore, in assenza dell'autorizzazione in deroga da parte del
Presidente Federale, prescritta dal comma 3 dall'art. 40 N.O.I.F. per i calciatori che non hanno
compiuto anagraficamente il sedicesimo anno e che non risiedono con la famiglia nella stessa
regione ovvero in provincia confinante con la stessa regione in cui ha sede la società tesserante.
In punto di fatto è pacifica la residenza fuori dalla regione e fuori da provincia confinante
con la regione in cui ha sede l'U.C. Sampdoria S.p.A. del calciatore Damiano e della sua
famiglia e la mancanza di deroga da parte del Presidente Federale.
La richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore, dai genitori e, per autenticità dei dati
e delle firme e per l'attestazione della idoneità all'attività sportiva, dal Presidente dell'U.C.
Sampdoria, indica in modo chiaro ed inequivocabile quale luogo di residenza il Comune di
Frattamaggiore in provincia di Napoli.
I1 Segretario del Comitato Provinciale, Sirtori Franco, ha dichiarato in sede di indagini che
al Comitato non viene inviato nè l'originale, nè la copia dell'autorizzazione in deroga, nè viene
comunicato l'eventuale rilascio dell'autorizzazione da parte del Presidente Federale.
I1 Sig. Sirtori ha prodotto copia dell'autocertificazione prodotta a firma del padre del
calciatore con la quale si attestava che i1 figlio frequentava la scuola Buonarroti di Genova e
che la sua residenza, unitamente a quella del nucleo familiare, era in Frattamaggiore in
provincia di Napoli.
I1 Presidente del Comitato, Caldirola Albino, ha attribuito l'errore a disattenzione del
controllo della residenza del calciatore forse dovuto alla circostanza della frequenza di una
scuola di Genova.
Con memoria scritta entrambi gli incolpati hanno chiesto 1'assoluzione, assumendo che
unico soggetto direttamente interessato ed onerato a richiedere la deroga è la società beneficiaria
del tesseramento; che non si può parlare di omesso controllo, ma di eccesso di buona fede e di
disfunzioni organizzative degli uffici preposti avendo questi omesso di includere i Comitati
periferici fra i destinatari delle comunicazioni concernenti 1e concessioni delle deroghe, che non
possono essere puniti per responsabilità oggettiva, per culpa in vigilando non prevista dalla
norma; che la stessa dichiarazione di frequenza del giovane di una scuola di Genova aveva fatto
ipotizzare o l'avvenuta concessione della deroga o l'avvenuta richiesta di cambio di residenza.
Osserva innanzi tutto la Corte che essendo demandato al Comitato Provinciale il rilascio del
cartellino di tesseramento, incombe al Comitato controllare se sussistano le condizioni per
l'accoglimento della richiesta.
Ritiene la Corte che non sussista alcuna disfunzione organizzativa di altri uffici, per non
aver previsto l'invio di una comunicazione di avvenuta concessione di deroga ai Comitati
Provinciali, perché, al contrario, è la parte richiedente tenuta a documentare l'esistenza della
deroga, mentre incombe al Comitato, come detto, l'obbligo del controllo della documentazione
prodotta e della sua completezza ed il dovere di rifiutare il rilascio del cartellino di tesseramento
ove sia richiesta e manchi la deroga.
Si deve ritenere pacifica la colpa del Presidente e del Segretario del Comitato Provinciale di
Genova nel non avere rilevato, in quel determinato caso, che per ragioni di residenza, con
riferimento alla sede dell'U.C. Sampdoria, era indispensabile l'avvenuto rilascio della deroga del
Presidente Federale ed era impossibile rilasciare il cartellino di tesseramento in mancanza di
specifica documentazione da prodursi dalla società interessata.
Questa mancanza, di sicura natura colposa, non attiene però alla sfera della lealtà, della
probità, della rettitudine e della correttezza morale e amteriale dei dirigenti federali incolpati.
Deve pretendersi il rispetto scrupoloso delle norme federali e la normale diligenza di
persona competente, esperta ed attenta, tuttavia l'errore per colpa, che è da evitare, ma sempre
possibile non assurge però a violazione dei principi sportivi della lealtà, della probità, della
rettitudine e della correttezza morale e materiale dei soggetti tenuti a11'osservanza delle norme
federali.
La Corte Federale, pertanto, assolve i Sigg.ri Caldirola Albino e Sirtori Franco perché
l'addebito loro ascritto non costituisce violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S..
Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto
dal Procuratore Federale, proscioglie i Sigg.ri Caldirola Albino e Sirtori Franco dalla violazione
loro ascritta.
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