F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CHIRIELEISON ENRICO, COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN OCCASIONE DELLA GARA JURIS MESSINA/MESSINA ZANCLEA DELL’8.12.1994, NONCHE’ IN SEDE DI INDAGINI.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
CHIRIELEISON ENRICO, COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI
CONTI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN
OCCASIONE DELLA GARA JURIS MESSINA/MESSINA ZANCLEA DELL'8.12.1994,
NONCHE' IN SEDE DI INDAGINI.
In occasione della gara Juris Messina/Messina Zanclea dell'8 dicembre 1994, e precisamente in
seguito all'espulsione del proprio figliolo Marco dal terreno di giunco, decretata al 27° del primo
tempo, tale Enrico Chirieleison, componente effettivo del Collegio dei Revisori del Conti del
Comitato Regionale Sicilia, rivolgeva all'arbitro, Sig. Barrasi Davide, reiterati epiteti ingiuriosi.
A1 termine della stessa gara, i1 Chirieleison medesimo si presentava nello spogliatoio degli
ufficiali di gara affermando che l'atteggiamento sopra descritto era da considerarsi un semplice
"gesto goliardico".
Per questi fatti, i1 Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva alla Corte Federale il
sunnominato Chirieleison, ravvisando nella condotta da lui tenuta g1i estremi della violazione
dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
Ciò premesso, questa Corte osserva che, in ordine alla sussistenza del fatto addebitato al
Chirieleison, non è prospettabile alcun dubbio.
In effetti, lo stesso incolpato ha ammesso l'addebito, limitandosi a sostenere la liceità della
descritta condotta mediante l'asserita sua riconducibilità ad un mero atteggiamento goliardico.
Si tratta, però, come è evidente, di una giustificazione priva di ogni rilevanza, attesa la
qualità del colpevole; infatti, piuttosto che attenuare il rilievo delle espressioni ne aggrava
l'entità, in quanto ad una posizione di maggiore responsabilità spettante al Chirieleison avrebbe
dovuto corrispondere un atteggiamento più controllato.
Quindi, tenendo conto anche dell'articolazione della condotta, si ritiene equo infliggere la
sanzione della inibizione per la durata di mesi otto.
Per i suesposti motivi 1a Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe
proposto dal Procuratore Federale, dichiara i1 Sig. Chirieleison Enrico responsabile della
violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni
attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito
federale fino al 30 giugno 1996.
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