F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CHIRIELEISON ENRICO, COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN OCCASIONE DELLA GARA JURIS MESSINA/MESSINA ZANCLEA DELL’8.12.1994, NONCHE’ IN SEDE DI INDAGINI.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 3/CF del 2 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CHIRIELEISON ENRICO, COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN OCCASIONE DELLA GARA JURIS MESSINA/MESSINA ZANCLEA DELL'8.12.1994, NONCHE' IN SEDE DI INDAGINI. In occasione della gara Juris Messina/Messina Zanclea dell'8 dicembre 1994, e precisamente in seguito all'espulsione del proprio figliolo Marco dal terreno di giunco, decretata al 27° del primo tempo, tale Enrico Chirieleison, componente effettivo del Collegio dei Revisori del Conti del Comitato Regionale Sicilia, rivolgeva all'arbitro, Sig. Barrasi Davide, reiterati epiteti ingiuriosi. A1 termine della stessa gara, i1 Chirieleison medesimo si presentava nello spogliatoio degli ufficiali di gara affermando che l'atteggiamento sopra descritto era da considerarsi un semplice "gesto goliardico". Per questi fatti, i1 Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva alla Corte Federale il sunnominato Chirieleison, ravvisando nella condotta da lui tenuta g1i estremi della violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò premesso, questa Corte osserva che, in ordine alla sussistenza del fatto addebitato al Chirieleison, non è prospettabile alcun dubbio. In effetti, lo stesso incolpato ha ammesso l'addebito, limitandosi a sostenere la liceità della descritta condotta mediante l'asserita sua riconducibilità ad un mero atteggiamento goliardico. Si tratta, però, come è evidente, di una giustificazione priva di ogni rilevanza, attesa la qualità del colpevole; infatti, piuttosto che attenuare il rilievo delle espressioni ne aggrava l'entità, in quanto ad una posizione di maggiore responsabilità spettante al Chirieleison avrebbe dovuto corrispondere un atteggiamento più controllato. Quindi, tenendo conto anche dell'articolazione della condotta, si ritiene equo infliggere la sanzione della inibizione per la durata di mesi otto. Per i suesposti motivi 1a Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, dichiara i1 Sig. Chirieleison Enrico responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale fino al 30 giugno 1996.
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