F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DI TROCCHIO ERMINIO, GIA’ CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA L.N.D., PE VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DELLA GARA SPERLONGA/FONDI DEL 13.3.1994.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DI
TROCCHIO ERMINIO, GIA' CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO
DELLA L.N.D., PE VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A
COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE
DELLA GARA SPERLONGA/FONDI DEL 13.3.1994.
Il Procuratore Federale, sulla base di quanto accertato dall'Ufficio Indagini, deferiva a questa
Corte il Sig. Di Trocchio Erminio, già Componente del Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Lazio, per rispondere della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., a seguito del
comportamento tenuto in occasione della gara del Campionato di 2' Categoria Sperlonga/Fondi
del 13.3.1994, al termine della quale si avvicinava all'arbitro rivolgendogli dapprima frasi
ingiuriose e poi, dopo avergli mostrato una tessera della F.I.G.C., l'apostrofava con la frase
"sono qui per Lei, incompetente e deficiente, 'ha rovinato una gara, andrò in Federazione e ti
farò passare tanti guai da farti smettere di arbitrare".
Il deferito non ha fatto pervenire proprie deduzioni a difesa.
La Corte Federale, esaminati gli atti, sentito il rappresentante dalla Procura Federale, ritenuti
provati nella loro effettiva gravità gli addebiti mossi a1 Sig. Di Trocchio, ritiene di dover
sanzionare il medesimo infliggendogli la sanzione della sospensione temporanea per anni 1.
Per tali motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto
dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Di Trocchio Erminio responsabile della violazione
ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno
alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per
anni uno.
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