F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CIIRICO DEL SIG. SALUPPO GIUSEPPE, GIA’ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DEL COMITATO.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CIIRICO DEL SIG. SALUPPO GIUSEPPE, GIA' PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL COMITATO. Il Procuratore Federale, con nota 17.4.1996, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Giuseppe Saluppo, Presidente del Comitato Regionale Molise fino alla data delle sue dimissioni avvenute i1 18.5.1995, per rispondere della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere cioè "condizionato" la gestione amministrativa del Comitato, con operazioni anomale ed antiregolamentari, utilizzando per fini personali, parte dei fondi del Comitato di cui ha fatto restituzione il 12 ed il 13 luglio 1995 per un ammontare di L. 41.751.779, con versamenti sul c/c bancario al Comitato stesso intestato. In particolare gli addebiti specifici mossi al Saluppo dal Procuratore Federale sono i seguenti: - 1) ha consentito, nella stagione sportiva 1994/95, la partecipazione ai campionati di competenza di società non in regola con i versamenti delle tasse di iscrizione, per un importo complessivo di L. 37.000.000 circa; - 2) nello stesso periodo non ha mai convocato il Consiglio di Presidenza, anche se agli atti del Comitato risultano verbali, da lui solo sottoscritti, di riunioni di tale organo attestanti la presenza di altri Consiglieri; - 3) ha disposto modalità irregolari di retribuzione di collaboratori esterni, che hanno costretto la F.I.G.C. a difendersi nella vertenza con l'Ispettorato del Lavoro ancora in corso; - 4) ha inserito nell'originale verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Comitato dell'8.9.1994, solo da lui sottoscritto, una deliberazione, asseritamente assunta alla unanimità dei consiglieri presenti, relativa ad un "avanzo di gestione", che non era stata adottata e neppure discussa dal Consiglio Direttivo medesimo; - 5) ha predisposto ed inserito agli atti del Comitato un atto datato 1.10.1994 portante una scrittura privata sottoscritta da lui e da Pascale Libero, proprietario dell'immobile ove ha sede il Comitato Regionale, disconosciuta da quest'ultimo sia nel contenuto sia, soprattutto, nella propria firma che sulla stessa è stata apposta; - 6) ha autorizzato, nel Dicembre 1994, spese per acquisto di strenne natalizie per un importo di L. 4.561.823 pagato alla Bec Doma s.r.l. di proprietà della moglie; - 7) ha autorizzato liquidazioni di "note spese" irregolari sotto il profilo fiscale per un ammontare complessivo di lire 22.816.000; - 8) ha proceduto all'acquisto di "mobili vari" per la sede del Comitato, per il complessivo importo di lire 4.151.513, nonchè di una fotocopiatrice Rank Xerox 5053/A per lire 26.180.000, senza la delibera del Consiglio Direttivo e, per la fotocopiatrice, senza la prescritta autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, a norma dell'articolo 8 del Regolamento Amministrativo Contabile; - 9) ha sottoscritto in data 23.3.1995 una dichiarazione di consegna ad una ditta di trasporti della macchina fotocopiatrice Olivetti mod. 7141 matricola 232101, inventariata dal Comitato, per la successiva consegna alla ditta fornitrice della Rank Xerox suddetta, "in permuta", della quale però, non vi è traccia nel relativo contratto di vendita (ed è rimasta ignota all'indagine 1a definitiva destinazione della fotocopiatrice 0livetti mod.7141); - 10) ha posto in essere,nella stagione in esame, una gestione contabile- amministrativa dei fondi a disposizione del Comitato Regionale "autoritaria ed autonoma",avviando,in particolare,una procedura, non conforme al R.A.C., di richiesta di assegni circolari bancari con l'utilizzo per ogni tipo di prelievo della sola firma, anzichè di quelle congiunte di altri due Consiglieri: procedura,a suo dire, autorizzata da una inesistente circolare della Lega Nazionale Dilettanti; 11) ha effettuato, per l'effetto di tale irregolare procedura, i pagamenti sottoelencati i quali, a detta degli ispettori "... presentano dubbi sui giustificativi di spesa o mancanza degli stessi o dubbi sui nominativi dei beneficiari ..." (v. relazione ispettiva): - a) lire 12.400.000 - assegno n. 6873 del 10.10.1994 beneficiario Lanza Michele per presentazione Torneo Franchi del 13.10.1994; - b) lire 500.000 - assegno n. 6511 del 13.10.1994 beneficiario sè stesso, per rimborso spese non documentate; - c) lire 3.550.000 - assegno n. 6534 del 26.1.1995 beneficiario D'Alaura Arredamenti per fornitura di mobili al Comitato Provinciale di Isernia, mai effettuata; - d) lire 1.600.000 - assegno n. 3867 del 26.10.1994 beneficiario Di Toro Renzo per acquisto di abito utilizzato dalla presentatrice della manifestazione di presentazione del Torneo Franchi; - e) lire 29.000.000 - richiesta di assegno circolare del 26.10.1994 a favore della ditta My Car, priva di giustificativo di spesa e relativa scrittura privata di cui al n. 5 del presente atto di incolpazione (in data 18.5.1995 il Saluppo ha effettuato un versamento bancario di lire 29.000.000 sul c/c del Comitato Regionale); - f) lire 376.000 - assegno n. 7702 del 28.10.1994 beneficiario Meca per acquisto di n. 4 paia di calzature; - g) lire 1.735.000 - assegno n. 4061 dell'11.10.1994 beneficiario Tre Emme per acquisto di n. 2 abiti; - h) lire 2.050.000 - assegno n. 4088 del 7.10.1994 beneficiario Ditta Casablanca per acquisto di n. 2 abiti, n. 2 camicie e n. 2 cravatte; - i) lire 4.000.000 - assegno n. 6056 del 3.2.1995 beneficiario Fratianni Domenico, pittore, per compenso "rassegna d'arte in occasione del Torneo Franchi" - 1) lire 2.500a.000 - assegno n. 7404 del 25.8.1994 per acquisto di n. 250 copie del volume - autore lo stesso Saluppo - "Molise: Interventismo Dopoguerra Fascismo"; - 12) ha effettuato, inoltre, le seguenti richieste, irregolari per la firma, di emissione di assegni circolari per pagamenti che, pure a fronte di regolari fatture, si riferiscono a spese non attinenti l'attività del Comitato Regionale e, comunque, non ratificabili in quanto non autorizzate: - a) lire 1.882.000 - assegno n. 4062 dell'11.10.1994 beneficiario Ge.Co per acquisto di materiale manifestazione Torneo Franchi; - b) lire 1.000.000 - assegno n. 5335 del 13.1.1995 beneficiario Editore Corriere del Molise per n. 16 abbonamenti al Corriere del Molise; - c) lire 1.850.000 - assegno n. 0588 del 14.2.1995 beneficiario Teleradiocampobasso per "registrazione e messa in onda manifestazione teatro Savoia presentazione Torneo Franchi"; - d) lire 1.900.000 - assegno n. 8281 del 5.5.1995 beneficiario Kei Club per n. 114 consumazioni al tavolo; - e) lire 25.000.000 (assegno n. 5248 di lire 7.000.000; assegno n. 5250 di lire 9.000.000 e assegno n. 5251 di lire 9.000.000 del 7.4.1995) beneficiario Grand Hotel Somerist per pernottamento e ristorazione di n. 32 persone dall'8.4.1995 al 17.4.1995; - 13) ha assunto impegni di spesa per i quali sono state emesse le seguenti fatture - non ancora contabilizzate: - a) lire 14.000.000 - dello Studio Emme per "libri", in data 12.4.1995; - b) lire 8.151.000-come sopra per "libri e manifesti", in data 12.4.1995; - c) lire 3.570.000 - di Telemolise per redazionali Torneo Franchi del 28.4.1995; - 14) ha effettuato pagamenti a mezzo cassa per complessive lire 3.957.000 - del tutto irregolari in quanto relativi a spese non autorizzate nè altrimeni ratificabili, per forme di collaborazione esterna non meglio specificate (Ucci, Todisco, Agosto, Lanese, Biondi, Palange). L'incolpato, benché regolarmente avvertito, non ha fatto pervenire deduzioni a difesa, nè ha chiesto di essere sentito. A1 dibattimento il Procuratore Federale ha concluso per la dichiarazione di colpevolezza chiedendo l'irrogazione della inibizione per anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C., stante la gravità delle reiterate infrazioni. Osserva la Corte che tutti gli addebiti sono provati. Essi si fondano sulle significative risultanze contabili emerse a seguito di ben due ispezioni: l'una eseguita in via straordinaria il 26.5.1995, subito dopo le dimissioni del Saluppo, dagli Ispettori della Lega Nazionale Dilettanti e l'altra, su richiesta dell'Ufficio Indagini, in data 21/22 giugno 1995, dagli Ispettori della CO.VI.SO.C.. Tali accertamenti non sono stati in modo alcuno contestati dall'incolpato, sono documentalmente provati e confermati dalla testimonianza del Reggente del Comitato Regionale Molise. Significativi inoltre sono i comportamenti tenuti dal Saluppo che non ha ottemperato all'invito dell'Ufficio Indagini a rendere i necessari chiarimenti e che, a seguito di precise contestazioni fattegli dal Reggente del Comitato, con raccomandata 3 luglio 1995, ha provveduto ai pagamenti in restituzione o comunque dovuti, col versamento in due riprese della somma di L. 41.751.779. Non può esser dubbia la gravità dei fatti accertati alcuni dei quali non possono definirsi semplici irregolarità, ma veri e propri illeciti; non può costituire attenuante il fatto che il Saluppo abbia provveduto alle restituzioni, postochè i1 danno anche materiale inferto all'Organizzazione Federale non può dirsi integralmente risarcito. ' Le violazioni vanno esemplarmente sanzionate perché costituenti scorrettezza nell'esercizio del potere con palese abuso dello stesso e con violazione dei doveri portati dalla importante carica ricoperta, di talché non appare adeguata la sola pena dell'inibizione di durata massima, ma è necessaria accompagnarla con la proposta di preclusione posto che non può più giustificarsi la permanenza nell'Organizzazione Federale, a qualsiasi titolo, di chi ha dimostrato col proprio prolungato comportamento di violare le più elementari regole su cui si fonda e deve fondarsi l'appartenenza all'Organizzazione Federale. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento, come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Saluppo Giuseppe responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione della inibizione per anni 5 con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
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