F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 23 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SERGIO CRAGNOTTI, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E DELLA S.S. LAZIO, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 3 C.6.S., IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DOPO LA 6ARA LAZIO/INTER DEL 16.2.1997, E DELLA S.S. LAZIO, AI SENSI DELL’ ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 23 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SERGIO CRAGNOTTI, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E DELLA S.S. LAZIO, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 COMMA 3 C.6.S., IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DOPO LA 6ARA LAZIO/INTER DEL 16.2.1997, E DELLA S.S. LAZIO, AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA. I1 Procuratore Federale, con nota del 24.2.1997, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Sergio Cragnotti, Consigliere della Lega Nazionale Professionisti e Consigliere della S.S. Lazio S.p.A., per alcune dichiarazioni che lui rese ad Organi di informazione, dopo la gara Lazio/Inter del 16.2.1997, nel corso delle quali esprimeva giudizi, ad avviso del Procuratore Federale, lesivi della reputazione dell'arbitro Ceccarini, quali si evincono da articoli di stampa pubblicati dal "Corriere dello Sport - Stadio " e da "I1 Messaggero" del 17.2.1997. In tali dichiarazioni, riportate virgolettate negli articoli suindicati, il Sig. Cragnotti avrebbe espresso critiche assai pesanti all'operato dell'arbitro, affermando che l'arbitro "ci ha provocato per tutta la partita", con riferimento al fatto che "la squadra di Hodgson ha commesso falli che non sono stati puniti" e concludendo con la frase "siamo ;stati penalizzati dall'arbitro". Poichè le espressioni usate sono state ritenute integrare gli estremi della violazione di cui alle disposizioni suindicate del Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Cragnotti per avere espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro Ceccarini e la società Lazio per responsabilità diretta a causa della violazione ascritta al proprio Consigliere. Con memoria difensiva del 19.3.1997, il Sig. Cragnotti osserva che delle due frasi riportate dalla Stampa, che ruotano intorno ai due concetti di "provocazione" e di "penalizzazione", solo il primo potrebbe in ipotesi rivestire carattere offensivo, mentre il secondo, quello di "penalizzazione", rientra nel normale esercizio del diritto di critica, quale espressione della libertà di pensiero. Peraltro, dal tenore complessivo delle dichiarazioni emerge, ad avviso del Cragnotti, che il tema centrale delle sue dichiarazioni sia quello della "penalizzazione", discendente dal comportamento dell'arbitro troppo tollerante nel consentire il gioco duro dei calciatori dell'Inter, gioco che, in quanto non impedito dal Direttore di gara, si è rivelato certamente penalizzante per la Lazio. A questo ultimo aspetto, in sostanza, si riferisce - conclude la difesa del Sig. Cragnotti - i1 termine "provocazione " da lui usato. Da qui la richiesta di proscioglimento dagli addebiti ascritti a carico del Cragnotti e della società nell'atto di deferimento. A11'udienza del 17 giugno 1997 il Procuratore Federale, insistendo netta sussistenza degli addebiti di cui all'atto di deferimento, ha concluso per l'affermazione della responsabilità del Cragnotti e della società Lazio con richiesta di irrogazione dell' inibizione temporanea per giorni sette al primo, anche in considerazione della sua incensuratezza, e per l'applicazione della sanzione pecuniaria di lire due milioni alla società per responsabilità oggettiva. I1 difensore del Cragnotti e della società ha concluso per il loro proscioglimento. Ritiene questa Corte che non sussistano sufficienti elementi per una convincente affermazione di responsabilità degli indagati. I1 Sig. Cragnotti, nelle sue dichiarazioni, ha certamente inteso criticare, anche in forma aspra, il tipo di direzione di gara tenuto dall'arbitro, considerato troppo tollerante nei confronti dei giocatori dell'Inter, per i numerosi falli da questi commessi e non sempre adeguatamente puniti; ma non può, da ciò, trarsi il sicuro convincimento di una censura di parzialità diretta all'arbitro stesso, la quale, se effettivamente contenuta nelle dichiarazioni del Sig. Cragnotti, non lo avrebbe potuto sottrarre a responsabilità. L'uso della parola "provocazione", per Quanto da sola suscettibile di esprimere anche una valenza intenzionale, può aver assunto, nel contenuto complessivo delle dichiarazioni stesse e, collegata logicamente all'altra conclusiva espressione "siamo stati penalizzati", un significato oggettivo di pregiudizio subito da uno dei contendenti per i1 solo fatto del tipo di direzione, ritenuta eccessivamente tollerante o non abbastanza severa nel reprimere azioni di gioco falloso e duro, senza peraltro implicare necessariamente la volontà di una censura di faziosità nei confronti dell'.arbitro, intenzionalmente mirata a ledere la reputazione dello stesso. In siffatta situazione di incertezza circa la configurabilità di un sicuro animus offensivo contenuto nelle frasi profferite dal Cragnotti e riportate dalla stampa, appare alla Corte conforme a principi di ragionevole prudenza dichiarare i1 proscioglimento degli indagati dagli addebiti loro ascritti. Per questi motivi 1a Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Cragnotti e la S.S. Lazio dagli addebiti rispettivamente loro ascritti.
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