F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 11/CF del 15 luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORRE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, PER VIOlAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.6.S., PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELL’ARBITRO E DI ORGANI FEDERALI RESE ALLA STAMPA AL TERMINE DELLA GARA BOLOGNA/CAGLIARI DELL’11.5.1997, ED IL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL’ ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 11/CF del 15 luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORRE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, PER VIOlAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.6.S., PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO E DI ORGANI FEDERALI RESE ALLA STAMPA AL TERMINE DELLA GARA BOLOGNA/CAGLIARI DELL'11.5.1997, ED IL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELLA CLASSE ARBITRALE RESE ALLA STAMPA AL TERMINE DELLA GARA CAGLIARI/FIORENTINA DEL 15.5.1997, ED IL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DI ORGANI FEDERALI RESE ALLA STAMPA E PUBBLICATE IL 30.5.1997, ED IL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.6.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. La Corte Federale si è riunita il 14 luglio 1997 per decidere sui tre casi (nn. 20, 21 e 22) di deferimento da parte del Procuratore Federale, tutti a carico del Sig. Massimo Cellino, Consigliere della lega Nazionale Professionisti e Presidente del Cagliari Calcio, per violazione dell'art. 1 comma;3 C.G.S., nonché a carico del Cagliari Calcio per responsabilità diretta, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., nella violazione ascritta al proprio Presidente. Col primo deferimento (n. 20), il Procuratore Federale ha contestato al Sig. Cenino di aver reso alla Stampa, al termine della gara Bologna/Cagliari svoltasi i1 giorno 11.5.1997, dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del detto incontro nonchè di Organi Federali. I1 deferimento, rubricato col n. 21, concerne le dichiarazioni lesive, secondo l'Accusa, della reputazione della classe arbitrale, rese alla Stampa dal Sig. Cenino al termine della gara Cagtiari/Fiorentina del 15.5.1997. Infine, nel caso n. 22, si addebita al Sig. Cenino di aver reso alla Stampa, che le ha pubblicate il 30.5.1997, dichiarazioni lesive della reputazione di Organi Federali. Riuniti i tre deferimenti, connessi sotto i1 profilo soggettivo, la Corte Federale osserva quanto segue: A) Risulta dagli articoli pubblicati sul "Corriere dello Sport - Stadio" e su "Gazzetta dello Sport" del 12.5.1997, all'indomani dell'incontro tra Bologna e Cagliari, che il Presidente di quest'ultima squadra Massimo Cellino, diChiarò ai giornalisti "ironicamente" come riportato dal "Corriere dello Sport - Stadio", che aveva ritenuto, durante il detto incontro, che l'arbitro Tombolino fosse un giocatore del Bologna e questo perchè il direttore di gara aveva palesemente ignorato due falli a danno del Cagliari, aggiungendo "Questo modo di condurre le cose si chiama vergogna e sporcaccionismo; e inoltre "Credo sia difficile giocare contro un'altra squadra; figuriamoci se bisogna farlo anche contro gli arbitri.....". La Gazzetta dello Sport, dal canto suo, attribuisce le stesse frasi al Cellino, aggiungendo che costui dichiarò anche "Non so se quanto è successo inciderà sul futuro del Cagliari, mi auguro che pesi sulla coscienza dell'arbitro, se ne ha una. E' duro giocare con una squadra e con l'arbitro". E' indubbio che le frasi attribuite al Cellino, non contestate in fatto dall'incolpato, ledano la reputazione dell'arbitro Tombolini e della categoria arbitrale anche alla stregua dei criteri di valutazione indicati negli scritti difensivi del Presidente del Cagliari. Infatti, attribuire, pur in occasione di grosse sviste da parte dell'arbitro, a1 direttore di gara un comportamento vergognoso ed assimilare l'arbitro ad un giocatore della squadra avversaria; specificare che il modo di condurre l'arbitraggio è "sporcaccionismo", neologismo personalissimo ma di indubbio significato offensivo; augurarsi che tale comportamento pesi sulla coscienza dell'arbitro, se ne ha una; e dire che è difficile dover giocare non solo contro gli avversari ma, nello stesso tempo, contro gli arbitri, sono espressioni che intendono ledere ed effettivamente intaccano "l'opinione o stima che ciascun individuo gode in seno alla società per le sue doti morali, fisiche e professionali" secondo il concetto di "reputazione" elaborato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze indicate;negli stessi scritti. difensivi del Cellino. E certamente non si tratta di linguaggio di "colore" o meramente ironico, come sostenuto dal Cellino medesimo. B) Il secondo episodio, riportato dal "Corriere dello Sport" - Stadio" del 16.5.1997, è meno eclatante ma viola comunque l'obbligo di comportamento sancito dell'art. 1 comma 3 C.G.S.. Invero il Cellino ha pubblicamente manifestato, in questa occasione, una totale sfiducia nei confronti della classe arbitrale accusando sostanzialmente i suoi componenti di aver concordato un'azione collettiva diretta a "fare la forca" alla società calcistica cagliaritana: in altri termini, di aver deciso di condurre dolosamente gli arbitraggi in modo da danneggiare la squadra del Cagliari. Ciò costituisce senza dubbio, a1 di là del consentito, esternazione lesiva della reputazione della classe arbitrale. C) Altrettanto deve concludersi in relazione alle dichiarazioni del Cellino riportate dalla Gazzetta dello Sport di venerdì 30 maggio 1997. Invero risulta dal testo dell'articolo giornalistico - il cui contenuto non è contestato dall'incolpato che il Cellino ha dichiarato: "(Casarin) fa i1 forte con i deboli ed il debole con i forti. Ma il Padreterno gliele farà pagare tutte.. ."; "Lui non ha paura di chi è debole. Preferisce far vincere chi lo minaccia" e "1Ha ora basta deve andarsene". Risultano inoltre, un insieme di considerazioni dirette a dimostrare, secondo il dichiarante, che la classe arbitrale sarebbe del tutto inaffidabile perchè faziosa e avrebbe preordinato, con arbitraggi predisposti, la sorte di alcune squadre del campionato. Nell'esprimere i giudizi qui sopra riportati, la Corte non dimentica la propria giurisprudenza che considera lecita una dialettica sull'operato di organi federali, ancorché manifestata con toni aspri o ironici; ma ribadisce che ciò è consentito purchè non siano messe in discussione l'imparzialità e l'onorabilità delle persone, come, invece, il Sig. Cenino ha fatto. La Corte, poi, nel determinare le sanzioni da comminare in concreto, non può utilizzare - come suggerito dalla difesa dell'incolpato - l'istituto della continuazione nel suo profilo strettamente tecnico (sanzione per la violazione più grave aumentata proporzionalmente) perchè la continuazione non è prevista nel Codice Sportivo. Tuttavia, considerata la sostanziale identità di fattispecie illecite attribuite al Cellino e il loro verificarsi in contesto temporale breve, la Corte reputa di poter infliggere un'unica sanzione a carico del Sig. Cenino fissandola in un mese di inibizione da ogni attività federale. A1 Cagliari Calcio S.p.A. , ai sensi degli arti. 6 e 8 C.G.S., ritiene di infliggere a titolo di responsabilità diretta dell'operato del suo Presidente, Si9. Massimo Cellino, l'ammenda di L. 10.000.000 (Diecimilioni). Per i suesposti motivi la Corte Federale, riuniti i deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte ed infligge al Sig. Massimo Cellino la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale per la durata di mesi 1 ed al Cagliari Calcio la sanzione dell'ammenda di L. 10.000.000.
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