F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE POSTO IN ESSERE NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA’, ED IL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CELLINO MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE POSTO IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA', ED IL CAGLIARI CALCIO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE La Corte osserva che al Sig. Cenino viene addebitato il fatto di avere, nella sua qualità di Presidente del Cagliari Calcio S.p.A., acquistato, in data 15.11.1993, un'area nel Comune di Assemini, per la realizzazione di un centro sportivo, per il pattuito imposto di lire 655 milioni, senza la preventiva autorizzazione - peraltro mai richiesta - della F.I.G.C., prevista dell'art. 89 N.O.I.F.. Con memoria difensiva in data 25.9.1996, la Società ed il suo Presidente hanno, fra l'altro, eccepito l'insussistenza del fatto addebitato sotto il profilo disciplinare: l'art. 12 della L. 23.3.1981 n. 91, che prevedeva l'approvazione e i controlli sulla gestione delle società sportive, è stato modificato dal D.L. 20.9.1996 n. 485. Secondo la precedente normativa "Tutte le deliberazioni della società, concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili o comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti ad approvazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali cui sono affiliate". I1 D.L. n. 485/96 ha, invece, disposto che "al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società sono sottopeste a controlli sulla gestione amministrativa, al fine di verificare l'equilibrio finanziario da parte delle federazioni sportìve nazionali". Ad avviso della Corte la nuova disciplina (il D.L. è stato convertito con L. 18.11.1996 n. 586) non prevede più una preventiva approvazione delle delibere menzionate nell'art. 12, ma soltanto un controllo sulla gestione (che non può essere che successivo) delle società, peraltro allo scopo di garantire i1 regolare svolgimento dei campionati. Essendo oggi venuto meno l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione (la cui mancata richiesta è contestata come violazione dall'art. 1 C.G.S.), la Corte Federale ritiene che, non sussistendo più l'illecito disciplinare, deve pervenirsi al proscioglimento degli incolpati (secondo anche quanto richiesto dalla Procura Federale) anche se i fatti risalgono ad epoca precedente (1993) all'entrata in vigore della nuova normativa. Ciò in base al principio della successione di leggi penali (art. 2 comma 2° C.P.), che, per analogia, sembra applicabile alla materia disciplinare. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Massimo Cellino dall'incolpazione ascrittagli.
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