F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, PER VICLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO LA GARA INTER/UDINESE DEL 26.1.1997, E DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale n. 9/CF del 20 giugno 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, PER VICLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO LA GARA INTER/UDINESE DEL 26.1.1997, E DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte Federale il Sig. Moretti Massimo, Consigliere della Lega Nazionale Professionisti e Presidente del F.C, Internazionale Milano S.p.A., nonché il F.C. Internazionale Milano S.p.A., per rispondere: - il primo della violazione di cui all'att. 1 comma 3 C.G.S.. per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro nel corso di dichiarazioni rilasciate ad Organi di informazione a1 termine della gara Inter/Udinese del 26.1.1997; - la società per violazione dell'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Alla riunione, i1 rappresentante della Procura Federale ha ribadito 1a responsabilità del Moratti, posto che il contenuto delle sue dichiarazioni appare in "rotta di collisione" con le disposizioni contenute nell'art. 1 camma 1 C.G.S. ed ha chieste 1'irrogazione a suo carico della sanzione dell'inibizione per gg.. 10, tenuto conto delle scuse avanzate attraverso i media, e a carico del F.C. Internazionale l'ammenda di L. 500.000; il legale del F.C. Internazionale ha chiesto il proscioglimento del Moratti o, in subordine, una sanziona molto lieve tenuto conto delle tempestive scuse avanzate dal Moratti. La Corte Federale, esaminati gli atti, tenuto conto delle argomentazioni delle parti, considerato che le espressioni attribuite al Dott. Moretti non sono in discussione, tenuto peraltro conto del comportamento immediatamente successivo del deferito, il quale ha chiesto pubblicamente scusa per le dichiarazioni rilasciate "a caldo", ritiene equo sanzionare il comportamento antiregolamentare con l'ammonizione e la società per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente con l'ammenda di L. 1.000.000. Per i suesposti morivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale; dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte ed infligge al sig. belassimo Moratti 1a sanzione delle ammonizione ed al F,C. Internazionale Milano la sanzione dell'ammenda di L. 1.000.000.
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