F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 1 agosto 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CRAGNOTTI SERGIO, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E CONSIGLIERE DELLA S.S. LAZIO S.P.A., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RILASCIATE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, DOPO LA GARA LAZIO/JUVENTUS DEL 5.4.1998, GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELLA CLASSE ARBITRALE, E DELLA S.S. LAZIO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 10/CF del 1 agosto 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
CRAGNOTTI SERGIO, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI E CONSIGLIERE DELLA S.S. LAZIO S.P.A., PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO, NEL CORSO DI
DICHIARAZIONI RILASCIATE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, DOPO LA GARA
LAZIO/JUVENTUS DEL 5.4.1998, GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELLA
CLASSE ARBITRALE, E DELLA S.S. LAZIO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S.,
PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA
I1 Dott. Sergio Cragnotti, Componente del Consiglio della Lega Nazionale Professionisti e
Consigliere della S.S. Lazio S.p.A., è stato tratto in giudizio, a seguito di deferimento del
Procuratore Federale in data 6.4.1998, per violazione dell'art. l comma 3 C.G.S., così come la S.S.
Lazio, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta a1
proprio Consigliere.
Si fa carico a1 Dirigente di aver rilasciato dichiarazioni ad Organi di Informazione, lesive
della reputazione della classe arbitrale e precisamente a:
"La Gazzetta dello Sport" del 6.4.1998:
"Nel calcio il colore della maglia conta tantissimo. L'arbitro certi episodi li ha giudicati
diversamente, non con lo stesso metro, anche nell'occasione dell'espulsione di Nedved è stato
frettoloso. Non ci ha perdonato proprio nulla. Ed alla fine c'era anche rigore".
"Corriere dello Sport - Stadio" del 6.4.1998:
"Nel calcio conta tantissimo i1 colore delle maglie. L'espulsione di Nedved mi è sembrata
affrettata. L'arbitro? Si è capito subito che non ci voleva perdonare niente".
L'incolpato e la S.S.Lazio hanno presentato memoria difensiva,datata 30.4.1998, chiedendo i1
pieno proscioglimento.
All'udienza del 15.5.1998 il Procuratore Federale ha chiesto dichiararsi la responsabilità del
Cragnotti per la violazione ascrittagli, 1'applicazione della sanzione dell'ammonizione all'incolpato
e dell'ammenda di lire 10.000.000 alla società S.S. Lazio a titolo di responsabilità oggettiva.
La Corte osserva:
L'incolpato sostiene che le espressioni riportate dalla Stampa non costituiscono offesa alla
classe arbitrale, ma solo espressione legittima di dissenso a certe decisioni arbitrali nella gara
Lazio/Juventus del 5.4.1998.
Conforta il suo dire ricordando che in tema di diffamazione a mezzo Stampa "il diritto di
critca - come principio ermeneutico in subjecta materia si concretizza nella espressione di un
giudizio o, più genericamente, di opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente
obiettiva tenuto conto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una
interpretazione necessariamente 'soggettiva di fatto o comportamento".
Tali argomentazioni non possono attagliarsi però alle dichiarazioni fatte ed ai giudizi espressi.
E' vero che il semplice dissenso da una decisione arbitrale non è di per se causa di
responsabilità del soggetto tesserato, ma è altrettanto vero che 1a responsabilità si profila quando
per le espressioni usate si eccede dal normale diritto di esprimere le proprie opinioni.
La base della reputazione, come è peraltro costante giurisprudenza deg1i Organi della
Giustizia Sportiva, quale riflesso oggettivo dell'onore inteso in senso lato, riguarda la stima e la
valutazione che gli altri fanno dei pregi dell'individuo.
Per accertare i1 carattere diffamatorio bisogna certamente tener conto di tutte le circostanze e
dei criteri di valutazione usuali nell'ambito in cui i1 soggetto passivo svolge 1a sua attività.
I1 dichiarare che nel calcio conta il colore della maglia non è riconducibile nei limiti del
diritto di critica; esso è invece inteso ad accreditare la esistenza di una voluta disparità di
trattamento e di comportamento da parte de11a classe arbitrale a seconda del "colore della maglia"
delle società che disputano 1a gara e quindi non può non ledere 1a reputazione e la stima dell'arbitro
e della stessa classe arbitrale.
Va quindi dichiarata la responsabilità del Dott. Sergio Cragnotti.per violazione dell'art. 1
comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva e quella oggettiva della S.S. Lazio p.A., ai sensi dall'art. 6
comma 2, stesso Codice, ne11a violazione ascritta al proprio Consigliere.
Sanzione adeguata appare quella di cui al dispositivo.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed
infligge a1 Sig. Cragnotti Sergio la sanzione de1'ammonizione ed alla S.S. Lazio la sanzione
dell'ammenda di lire 5.000.000.
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