F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 1 agosto 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE FEDERALE E PRESIDENTE DELL’A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE FEDALE E DI ALTRI TESSERATI, NEL CORSO DI DICHIARA2IONI RILASCIATE AD ORGANI DI INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELLA GARA JUVENTUS/ROMA DELLO 8.2~1998, NONCHE’ DELL’A.S. ROMA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 1 agosto 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FEDALE E DI ALTRI TESSERATI, NEL CORSO DI DICHIARA2IONI RILASCIATE AD ORGANI DI INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELLA GARA JUVENTUS/ROMA DELLO 8.2~1998, NONCHE' DELL'A.S. ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. Con lettera 12,2.1998, il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Presidente dell'A.S. Roma S.p.A. e la stessa società, contestando loro le incolpazioni in epigrafe riportate. Il Sensi e l'A.S. Roma presentavano memoria difensiva in data 2.3.1998. Nella seduta del 9.3.1998, in accoglimento della eccezione pregiudiziale proposta dall'incolpato, secondo la quale la contestazione doveva considerarsi nulla per 1a sua genericità che non consentiva un pieno diritto di difesa, la Corte sospendeva il giudizio e mandava alla Procura Federale perché provvedesse ad integrare come dovuto l'atto di deferimento. La contestazione veniva reiterata con lettera 11.3.1998, cui seguiva altra nota difensiva dell'incolpato in data 3.4.1998. Fissatasi altra seduta per il 15.5.1998, nella stessa era presente i1 Procuratore Federale, i1 quale chiedeva l'irrogazione al Sensi dell'ammonizione con diffida, fatto riferimento a1 precedente disciplinare della stessa indole e sanzionato con la sola ammonizione da questa Corte in data 2.2. 1998, e dell'ammenda di L. 10.000.000 per 1'A.5. Roma. L'incolpato, non presente, era rappresentato dal difensore Avv. Filippo Lubrano, il quale, richiamate anche le deduzioni scritte, chiedeva nel merito il proscioglimento da ogni addebito. In fatto,è stato contestato al Dott. Sensi di aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell'Organizzazione Federale e di altri tesserati, riportati dalla Stampa e precisamente dei giornali "Corriere dello Sport - Stadio" il 7 ed il 9.2.1998 e la "Gazzetta dello Sport" il 7.2.1998. In particolare, come posto in luce dalla Procura Federale, le esternazioni più salienti si rinverrebbero nel Corriere dello Sport - Stadio del 7.2.1998 e nella Gazzetta dello Sport dello stesso giorno e con più attenuate sfumature nel Corriere dello Sport - Stadio del 9.2.1998. La Corte osserva: La difesa del Dott. Sensi ha eccepito la genericità del riferimento alla " Organizzazione Federate" e ad "altri iscritti", fatta nella contestazione degli addebiti, per cui non sarebbe possibile l'identificazione di coloro che sarebbero stati lesi dai giudizi espressi dall'incolpato. L'eccezione è priva di pregio perché non par dubbio che gli stessi siano ampiamente identificabili dalla sola lettura delle dichiarazioni. Non possono non giudicarsi lesive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi dirigenziali, di cui peraltro 1o stesso Sensi è componente, quelle dichiarazioni e quei giudizi che, nonostante l'omessa indicazione del bersaglio da colpire, tuttavia risultano sufficientemente allusivi quanto tendenziosi. L'affermare che c'è una "strategia", che "si sa chi c'è dietro ma non lo dico" collegato nello sviluppo del discorso a1 successivo "la gente capisce che ci sono poteri occulti"non può non costituire pesante insinuazione riferibile evidentemente a quegli Organi Federali con poteri esecutivi che hanno la responsabilità della conduzione del campionato e, comunque, se anche riferibili a forze "occulte" e non direttamente ad Organi Federali non possono al tempo Stesso non ledere la loro reputazione quanto meno indirettamente sotto l'aspetto di un'accusa di inefficienza o incapacità o di deplorevole tolleranza. Deve pertanto dichiararsi la piena responsabilità, per violazione dello art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'incolpato che assume carattere di particolare intensità per la stessa di lui carica di Consigliere Federale che invece avrebbe dovuto suggerirgli che ogni critica al sistema oltre ad essere obiettiva va rivolta nell'appropriata sede. Va anche dichiarata la responsabilità diretta, per violazione dello art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, della società A.S. Roma S.p.A.. Considerato che all'incolpato è stata inflitta l'ammonizione per violazione della stessa indole commessa nella.stessa stagione sportiva (decisione Corte Federale del 2.2.1998 per fatto avvenuto il 27.11.1997), ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, deve procedersi ad aggravamento della sanzione. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione loro ci attivamente ascritta ed infligge al Sig. Sensi Franco la sanzione dell'ammonizione con diffida ed all'A.S. Roma la sanzione dell'ammenda di L. 5.000.000.
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