F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 1 agosto 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE FEDERALE E PRESIDENTE DELL’A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE FEDALE E DI ALTRI TESSERATI, NEL CORSO DI DICHIARA2IONI RILASCIATE AD ORGANI DI INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELLA GARA JUVENTUS/ROMA DELLO 8.2~1998, NONCHE’ DELL’A.S. ROMA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 10/CF del 1 agosto 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.
SENSI FRANCO, CONSIGLIERE FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER
VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI
DELLA REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FEDALE E DI ALTRI TESSERATI,
NEL CORSO DI DICHIARA2IONI RILASCIATE AD ORGANI DI INFORMAZIONE IN
OCCASIONE DELLA GARA JUVENTUS/ROMA DELLO 8.2~1998, NONCHE' DELL'A.S.
ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA
NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
Con lettera 12,2.1998, il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Presidente dell'A.S.
Roma S.p.A. e la stessa società, contestando loro le incolpazioni in epigrafe riportate.
Il Sensi e l'A.S. Roma presentavano memoria difensiva in data 2.3.1998.
Nella seduta del 9.3.1998, in accoglimento della eccezione pregiudiziale proposta
dall'incolpato, secondo la quale la contestazione doveva considerarsi nulla per 1a sua genericità che
non consentiva un pieno diritto di difesa, la Corte sospendeva il giudizio e mandava alla Procura
Federale perché provvedesse ad integrare come dovuto l'atto di deferimento.
La contestazione veniva reiterata con lettera 11.3.1998, cui seguiva altra nota difensiva
dell'incolpato in data 3.4.1998.
Fissatasi altra seduta per il 15.5.1998, nella stessa era presente i1 Procuratore Federale, i1
quale chiedeva l'irrogazione al Sensi dell'ammonizione con diffida, fatto riferimento a1 precedente
disciplinare della stessa indole e sanzionato con la sola ammonizione da questa Corte in data 2.2.
1998, e dell'ammenda di L. 10.000.000 per 1'A.5. Roma.
L'incolpato, non presente, era rappresentato dal difensore Avv. Filippo Lubrano, il quale,
richiamate anche le deduzioni scritte, chiedeva nel merito il proscioglimento da ogni addebito.
In fatto,è stato contestato al Dott. Sensi di aver espresso giudizi lesivi della reputazione
dell'Organizzazione Federale e di altri tesserati, riportati dalla Stampa e precisamente dei giornali
"Corriere dello Sport - Stadio"
il 7 ed il 9.2.1998 e la "Gazzetta dello Sport" il 7.2.1998.
In particolare, come posto in luce dalla Procura Federale, le esternazioni più salienti si
rinverrebbero nel Corriere dello Sport - Stadio del 7.2.1998 e nella Gazzetta dello Sport dello stesso
giorno e con più attenuate sfumature nel Corriere dello Sport - Stadio del 9.2.1998.
La Corte osserva:
La difesa del Dott. Sensi ha eccepito la genericità del riferimento alla " Organizzazione
Federate" e ad "altri iscritti", fatta nella contestazione degli addebiti, per cui non sarebbe possibile
l'identificazione di coloro che sarebbero stati lesi dai giudizi espressi dall'incolpato.
L'eccezione è priva di pregio perché non par dubbio che gli stessi siano ampiamente
identificabili dalla sola lettura delle dichiarazioni.
Non possono non giudicarsi lesive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi
dirigenziali, di cui peraltro 1o stesso Sensi è componente, quelle dichiarazioni e quei giudizi che,
nonostante l'omessa indicazione del bersaglio da colpire, tuttavia risultano sufficientemente allusivi
quanto tendenziosi.
L'affermare che c'è una "strategia", che "si sa chi c'è dietro ma non lo dico" collegato nello
sviluppo del discorso a1 successivo "la gente capisce che ci sono poteri occulti"non può non
costituire pesante insinuazione riferibile evidentemente a quegli Organi Federali con poteri
esecutivi che hanno la responsabilità della conduzione del campionato e, comunque, se anche
riferibili a forze "occulte" e non direttamente ad Organi Federali non possono al tempo Stesso non
ledere la loro reputazione quanto meno indirettamente sotto l'aspetto di un'accusa di inefficienza o
incapacità o di deplorevole tolleranza.
Deve pertanto dichiararsi la piena responsabilità, per violazione dello art. 1 comma 3 del
Codice di Giustizia Sportiva, dell'incolpato che assume carattere di particolare intensità per la stessa
di lui carica di Consigliere Federale che invece avrebbe dovuto suggerirgli che ogni critica al
sistema oltre ad essere obiettiva va rivolta nell'appropriata sede.
Va anche dichiarata la responsabilità diretta, per violazione dello art. 6 comma 1 del Codice di
Giustizia Sportiva, della società A.S. Roma S.p.A..
Considerato che all'incolpato è stata inflitta l'ammonizione per violazione della stessa indole
commessa nella.stessa stagione sportiva (decisione Corte Federale del 2.2.1998 per fatto avvenuto il
27.11.1997), ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, deve procedersi ad
aggravamento della sanzione.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione loro ci attivamente ascritta ed
infligge al Sig. Sensi Franco la sanzione dell'ammonizione con diffida ed all'A.S. Roma la sanzione
dell'ammenda di L. 5.000.000.
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