• Stagione sportiva: 1997/1998
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FUSCO
SALVATORE, GIA’ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE
D’AOSTA, E DEI SIGG. COPELLI BRUNO E BURDINO GIANFRANCO,
RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO MEDESIMO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1
COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE TENUTO IN
OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DEL 13.7.1996.
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SI6. FUSCO
SALVATORE, GIA’ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE
D’AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE PRIVATA NON AUTORIZZATA.
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GLIOZZI
ETTORE, GIA’ DELEGATO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PRESSO IL
COMITATO RE6IONALE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.
1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PRIVATA NON AUTORIZZATA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FUSCO
SALVATORE, GIA' PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE
D'AOSTA, E DEI SIGG. COPELLI BRUNO E BURDINO GIANFRANCO,
RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO MEDESIMO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE TENUTO IN
OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DEL 13.7.1996.
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SI6. FUSCO
SALVATORE, GIA' PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE
D'AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE PRIVATA NON AUTORIZZATA.
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GLIOZZI
ETTORE, GIA' DELEGATO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PRESSO IL
COMITATO RE6IONALE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.
1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PRIVATA NON AUTORIZZATA.
I1 Procuratore Federale con nota in data 9.3.1997, prof. n. 351, deferiva il Sig. Fosco Salvatore,
già Presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, per violazione dall'art. 1 comma
1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere in Torino, "in data non indicata ma successiva al
4/5/1991", stipulato, in assoluta assenza della prescritta autorizzazione da parte della Lega
Nazionale Dilettanti, in nome e per conto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con società
commerciali e perciò stesso aventi fine di lucro, una convenzione che impegnava la stessa
Federazione in un rapporto giuridico obbligatorio di natura contrattuale.
Con altra nota in pari data, prof. n. 352, deferiva lo stesso Fusco ed i Signori Copelli Bruno e
Burdino Gianfranco, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, per rispondere della
violazione di cui all'att. 1 comma 1 C.G.S., per avere tutti, in occasione dell'Assemblea
Ordinaria delle società del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta del giorno 13.7.1996,
permesso il verificarsi delle seguenti irregolarità:
a) - deleghe di rappresentanza delle società risultate prive dei requisiti regolamentari;
b) - deleghe con firma apocrifa del legale rappresentante della società;
c) - deleghe rilasciate in bianco mancanti di data e timbro della società;
d) - schede di votazione consegnate agli elettori al momento della verifica dei poteri e non
all'atto di votazione;
e) - schede di votazione vergate dalla stessa mano;
f) - schede di votazione compilate da collaboratori e dipendenti del Comitato per conto dei
delegati ammessi al voto;
per avere inoltre i soli Copelli e Burdino consentito di fatto e posto in essere le seguenti altre
irregolarità;
g) - omesso controllo delle deleghe di rappresentanza società;
h)- omessa identificazione delle persone portatrici delle deleghe;
i)- omessa redazione di specifico verbale sulle operazioni di voto;
1)-omesso controllo sulle operazioni di voto e sull'imbussolamento delle schede.
Infine, con nota 8.8.1997 prof. n. 30, il Procuratore Federale deferiva il Sig. Gliozzi Ettore,
già Delegato Regionale della Divisione Calcio a Cinque presso il Comitato Regionale Piemonte-
Valle d'Aosta, per rispondere della violazione di cui all'att. 1 comma 1 C.G.S., per avere, in
concorso con l'allora Presidente del Comitato Regionale, Sig. Fusto Salvatore, in Torino, in data
prossima o successiva al marzo 1992, stipulato in assoluta assenza della prescritta
autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, in nome e per conto della F.I.G.C., con società
commerciali e perciò stesso aventi fini di lucro, una convenzione che impegnava la stessa
F.I.G.C. in un rapporto giuridico obbligatorio di natura contrattuale.
Nell'adunanza del 17 giugno 1997 questa Corte, su istanza della difesa del Fusco, con
ordinanza in pari data, disponeva la riunione dei primi due procedimenti e ordinava la
trasmissione degli atti al Procuratore Federale perché provvedesse ad accertare per i1 tramite
dell'organo di indagine quale fosse la data di stipulazione della convenzione oggetto di
contestazione.
Nell'adunanza del 2 febbraio 1998, fissata per la discussione dei tre procedimenti 1e parti
non sono comparse.
Gli incolpati, Signori Fusco, Copelli e Burdino, avevano già in precedenza fatto pervenire
memorie difensive.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo il proscioglimento di Fusco
e Gliozzi per intervenuta prescrizione delle violazioni di cui al primo e terzo dei deferimenti
sopra menzionati e l'applicazione della sanzione della inibizione per un anno (art. 9, comma l,
lett. e C.G.S.) allo stesso Fusco ed a Copelli Bruno e Burdino Gianfranco per le violazioni
concernenti le azioni ed omissioni contestate loro col secondo deferimento più sopra
menzionato concernente il Gliozzi, chiamato a titolo di concorso a rispondere col Fusco
dell'identico fatto a questi contestato col deferimento in data 9.3.1997, prof. n. 351.
A seguito degli ulteriori accertamenti disposti da questa Corte con ordinanza 17.6.1997,
l'Ufficio Indagini ha accertato che la stipulazione della convenzione tra il Comitato Regionale
Piemonte-Valle d'Aosta da un lato e le società Coba e Green Field dall'altro, senza
autorizzazione (mai richiesta) della Lega Nazionale Dilettanti, costituente il fatto sanzionabile, è
avvenuta il 12 marzo 1992.
Devono quindi accogliersi sia l'eccezione proposta in memoria dal Fusco, sia le conclusioni
in proposito del rappresentante dell'accusa, in quanto il periodo prescrizionale dell'infrazione
contestata si è compiuto, ai sensi dall'art. 13 comma 1 C.G.S., il 30 giugno 1996, in data
anteriore all'instaurazione dei procedimenti.
Nel procedimento a carico del Fusco, del Presidente e del Vice Presidente della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, Signori
Copelli Bruno e Burdino Gianfranco, l'accusa rivolta agli stessi è quella di aver permesso che si
verificassero gravi irregolarità in occasione dell'Assemblea Ordinaria delle società del Comitato
Regionale Piemonte-Valle d'Aosta del 13.7.1996, irregolarità che hanno portato alle
dichiarazioni di invalidità della stessa da parte di questa Corte con decisione del 28 aprile 1996.
La difesa del Fusco, respingendo ogni addebito, oltre a contestare che i lavori assembleari
siano stati pessimamente organizzati e gestiti come sostenuto dall'accusa, pone in evidenza che
non rientrano nelle funzioni di Presidente del Comitato Regionale, quale era il Fusco,
l'organizzazione e la conduzione dei lavori dell'Assemblea, cui sono invece preposti il
Presidente della stessa, che ne ha la direzione, nel caso di specie il Dott. Vito Giampietro e, per
quanto di competenza, i componenti della Commissione Disciplinare cui sono affidati i compiti
di verifica dei poteri.
L'assunto relativo alla estraneità del Presidente del Comitato, uscente peraltro come era il
Fusco, a responsabilità relative all'organizzazione ed alla "gestione" dei lavori assembleari, va
condiviso.
Non è compito del Presidente di Comitato Regionale sovrintendere a quelle funzioni cui si
connette il lungo elenco di irregolarità contenute nel capo di incolpazione concernenti le
complesse operazioni elettorali che vanno dalla verifica dei poteri allo scrutinio dei voti, dal
momento che l'Assemblea Ordinaria, che rappresenta il potere sovrano delle società, è diretta
esclusivamente da un suo Presidente nell'occasione regolarmente eletto e deputato alla funzione
di direzione dei lavori.
Non possono pertanto imputarsi al Fusco, per la carica, le irregolarità contestate, per cui lo
stesso va assolto in mancanza di qualsiasi prova di una sua diretta partecipazione alle
irregolarità emerse e contestate.
Gli altri incolpati signori Copelli e Burdino, hanno sostenuto nella loro articolata memoria di
essere esenti da responsabilità per tutte le irregolarità elencate nel capo di incolpazione.
La Corte, pur apprezzando solo per una parte le ragioni portate a difesa e giustificazione dei
propri comportamenti dagli incolpati, ritiene tuttavia censurabili le modalità con le quali sono
state eseguite le operazioni di verifica dei poteri: si è trattato in definitiva di una verifica-non
verifica per quanto anche accertato da questa Corte nella sua decisione relativa alla invalidità
dell'assemblea.
Inoltre è anche censurabile il fatto che delle contestate anomalie non sia stato fatto cenno in
un verbale, peraltro neppure compilato. Una contestazione a verbale oltre a essere doverosa a
documentazione del compimento di delicate ed essenziali incombenze a garanzia del corretto
esercizio del diritto di voto, avrebbe almeno semplificato quell'indagine sulla regolarità
dell'assemblea e delle operazioni di votazione che invece è risultata complessa ed onerosa.
Gli stessi incolpati riconoscono infatti di aver eseguito la verifica di poteri dei delegati senza
avere la disponibilità dei cosidetti "fogli di censimento" per il controllo dei poteri dei delegati.
Appare evidente che una tale macroscopica carenza di documentazione, essenziale e non
surrogabile per lo svolgimento di tale compito, doveva indurre i verificatori a rifiutare
l'adempimento di quelle operazioni da loro eseguite che di per sè non sono certamente risultate
idonee al conseguimento della prova della legittimazione dei delegati delle società o di parte di
essi alla stessa partecipazione all'assembléa ed alle operazioni di voto.
Quanto meno di tanto i verificatori avrebbero dovuto dare atto in quel verbale dette
operazioni che non è stato neppure compilato.
Così pure i verificatori avevano l'obbligo di porre almeno in evidenza, mediante
verbalizzazione, ogni altra prospettata anomalia, quale quella da loro definita "atto di impecio",
mediante il quale, sempre a loro dire, il Presidente dell'Assemblea aveva disatteso, per
accelerare le operazioni di voto, il corretto procedimento delle stesse, imponendo quel diverso
irregolare procedimento, definito caotico dagli stessi incolpati, concausa della declaratoria di
invalidità dell'assemblea.
Tali comportamenti non sono affatto giustificabili e le relative infrazioni sono perseguibili
anche a titolo di colpa (art. 5, comma 1 C.G.S.); non è dubbio che gli incolpati hanno dimostrato
negligenza nell'osservanza dei doveri dell'ufficio che ha inciso negativamente sul regolare
svolgimento dell'assemblea e delle operazioni elettorali, tanto che questa Corte, come si ripete,
ha dovuto dichiararne la invalidità su ricorso di una delle società partecipanti.
Per le suesposte ragioni va dichiarata la responsabilità dei Signori Copelli Bruno e Burdino
Gianfranco, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Ragionale Piemonte-Valle d'Aosta, per la violazione di cui
all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, talché si ravvisa congrua la sanzione di cui
in parte dispositiva.
Per questi motivi la Corte Federale, riuniti i deferimenti come sopra proposti dal Procuratore
Federale, così provvede:
- proscioglie il Sig. Fosco Salvatore ed infligge la sanzione dell'ammonizione ai Signori Copelli
Bruno e Burdino Gianfranco per il capo di imputazione relativo al comportamento
antiregolamentare tenuto in occasione dell'Assemblea Regionale elettiva del 13.7.1996;
- proscioglie, per intervenuta prescrizione al 30.6.1996, i Signori Fusco Salvatore e Gliozzi
Ettore in relazione alla stipula della convenzione non autorizzata.
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SALVATORE, GIA’ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE
D’AOSTA, E DEI SIGG. COPELLI BRUNO E BURDINO GIANFRANCO,
RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO MEDESIMO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1
COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE TENUTO IN
OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DEL 13.7.1996.
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SI6. FUSCO
SALVATORE, GIA’ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE
D’AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE PRIVATA NON AUTORIZZATA.
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GLIOZZI
ETTORE, GIA’ DELEGATO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PRESSO IL
COMITATO RE6IONALE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.
1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE
PRIVATA NON AUTORIZZATA."