F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GALLIANI ADRIAN0, VICE-PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIOISTI E VICE PRESIDENTE DELL’A.C. MILAN, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’ARBITRO DELLA GARA MILAN/LAZIO DEL 13.9.1997, NONCHE’ DELL’A.C. MILAN, AI SENSI DELLO ART. 6 COMMA 2 C.6.S., PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GALLIANI
ADRIAN0, VICE-PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIOISTI E VICE
PRESIDENTE DELL'A.C. MILAN, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER
AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DELLA GARA
MILAN/LAZIO DEL 13.9.1997, NONCHE' DELL'A.C. MILAN, AI SENSI DELLO ART. 6
COMMA 2 C.6.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA.
Il Procuratore federale ha deferito a questa Corte i1 Sig. Galliani Adriano, Vice Presidente
della Lega Nazionale Professionisti e Vice Presidente dall'A.C. Milan, per violazione dell'art.1
comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro detta gara
Milan/Lazio del 13.9.1997, nonchè dall'A.C. Milan, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Vice Presidente.
Rileva, preliminarmente, la Corte Federale che nelle dichiarazioni rese al "Corriere dello
Sport Stadic" del 15.9.1997, il geom. Galliani non si è limitato ad esercitare il diritto di critica. E'
vero infatti che 1'esercizio del diritto di critica è consentito dalla normativa vigente, che esclude la
punibilità dell'agente.
Tale punibilità va peraltro, affermata ove i modi usati risultino, come nel caso in esame,
riferiti a precici dati fattuali, offensivi della reputazione di altri soggetti.
Orbene, l'uso di "due pesi e due misure" attribuito all'arbitro, di cui il geom. Galliani assume
di "sentirsi vittima",.costituisce un'accusa di parzialità marcata, tanto più deplorevole in quanto
reiterata per due volte da persona che ricopre le funzioni di Vice Presidente della Lega Nazionale
Professionisti.
Malgrado la lunga militanza nell'ambito dello sport calcistico, il geom. Galliani risulta poi
aver affermato testualmente: " In 25 anni di calcio non mi era mai capitato di vedere tutti insieme
tanti episodi che mi lasciano più che mai sconcertato".
Tali affermazioni, anche in considerazione del contesto in cui risultano pronunciate,
appaiono perciò pienamente censurabili.
Il geom. Galliani aveva infatti il dovere di essere più cauto ed attento. Invece, il Galliani
manifestò,in termini inaccettabili, apprezzamenti offensivi verso l'arbitro, nei cui confronti il
giudizio doveva essere contenuto nell'ambito di quella doverosa cautela imposta dell'art. 1 comma 3
del Codice di Giustizia Sportiva.
Il comportamento tenuto dal geom. Galliani va pertanto sanzionato con la ammonizione con
diffida. Analoga sanzione va inflitta, per responsabilità oggettiva, all'A.C. Milan.
Per i suesposti motivi 1a Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto
dal Procuratore federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al
Sig.Galliani Adriano ed all'A.C. Milan la sanzione dell'ammonizione con diffida.
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