F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S.,PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELLA CLASSE ARBITRALE DOPO LA GARA SAMPDORIA/INTERNAZIONALE DEL 6.12.1997, E DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI
MASSIMO, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S.,PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI
DELLA REPUTAZIONE DELLA CLASSE ARBITRALE DOPO LA GARA
SAMPDORIA/INTERNAZIONALE DEL 6.12.1997, E DEL F.C. INTERNAZIONALE
MILANO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA.
I1 Procuratore Federale, con nota del 9.12.1997, ha deferito alla Corte Federale il Sig.
Massimo Moratti, Presidente del F.C. Internazionale Milano e Consigliere della Lega Nazionale
Professionisti, per alcune dichiarazioni rese ad Organi di informazione dopo la gara
Sampdoria/Inter del 6.12.1997, nel corso delle quali esprimeva giudizi lesivi, ad avviso del
Procuratore Federale, della reputazione dell'arbitro Sig. Treossi e, più in generale, della classe
arbitrale, quali si evincono dagli articoli di stampa apparsi su "La Gazzetta Sportiva", "I1
Giornale" e "La Repubblica" del 7.12.1997.
In tali dichiarazioni, riportate virgolettate negli articoli suindicati, il Sig. Moretti avrebbe
espresso critiche pesanti nei confronti dell'operato di alcuni arbitri, affermando, fra l'altro, che:
"E' la terza partita consecutiva che veniamo penalizzati da rigori inesistenti", "oggi Treossi ha
sbagliato, proprio come Collina nel derby e Trentalange a Vicenza".
Poiché le espressioni usate sono state ritenute integrare gli estremi della violazione degli
arti. 1, comma 3, e 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale ha
deferito a questa Corte il Sig. Moretti per avere esternato giudizi lesivi della reputazione della
classe arbitrale e la società F.C. Internazionale Milano per responsabilità diretta nella violazione
ascritta a1 proprio presidente.
All'udienza del 2 febbraio 1998 il Procuratore Federale, insistendo nella sussistenza degli
addebiti di cui all'atto di deferimento, ha concluso per l'affermazione della responsabilità del
Moratti e della società F.C. Internazionale, con richiesta di irrogazione della sanzione della
ammonizione con diffida.
I deferiti, che già avevano presentato memoria difensiva, hanno chiesto il proscioglimento
da ogni addebito.
Ritiene questa Corte che non sussistano sufficienti elementi per una convincente
affermazione di responsabilità degli indagati.
In effetti, la critica mossa dal Moratti all'operato di alcuni arbitri per avere concesso dei
rigori insussistenti, e quindi il giudizio conseguente formulato nei loro confronti di "essersi
sbagliati", non può costituire di per sè, e nel contesto in cui è stato espresso, violazione dei
principi della lealtà e della rettitudine nonché della correttezza morale.
I1 Moratti, invero, nelle sue articolate dichiarazioni, non ha mancato di precisare che non
intende mettere in discussione la buona fede degli arbitri e di non pensare a congiure o cose
simili, e aggiunge di consentire in altre decisioni arbitrali, come per esempio nella espulsione
del giocatore Simeone; ma insiste nell'affermare che un giudizio critico in ordine ad un errore
arbitrale non può essere precluso. La ritenuta sussistenza di un errore tecnico, manifestata in
forme tali da non ledere la correttezza morale e professionale e l'imparzialità dell'arbitro, per
giunta accompagnata dal convincimento della inesistenza di un qualsiasi atteggiamento doloso o
intenzionale dell'arbitro stesso, se pur concreta un apprezzamento critico, anche di rilievo, ed un
giudizio obiettivamente non favorevole, non assume per ciò solo una valenza suscettibile di
pregiudicare i valori della lealtà, rettitudine e correttezza morale.
D'altra parte, la ulteriore frase "il risultato l'ha deciso l'arbitro", pronunziata dal Moratti, nel
peculiare contesto sopra evidenziato, va ragionevolmente interpretata nel senso di pregiudizio
subito da uno dei contendenti per il solo fatto delle conseguenze scaturenti dalla decisione
arbitrale, senza attribuire a quest'ultima una rilevanza ricollegabile ad un preciso
comportamento malizioso 0 scorretto del direttore di gara, e cioè un significato lesivo della
reputazione morale e professionale dello stesso.
In siffatta situazione di non certezza circa la configurabilità di un sicuro animus offensivo
contenuto nelle dichiarazioni del Sig. Moretti, appare alla Corte conforme a principi di giustizia
e di prudenza dichiarare il proscioglimento degli indagati dagli addebiti loro ascritti.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Massimo Moratti e il F.C. Internazionale Milano
dall'incolpazione loro ascritta.
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