F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. REALI FRANCO, GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA S.G.S., E DEL SIG. CATTANEO PIERLUIGI, PRESIDENTE DELL’A.C. CESANO BOSCONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.6.S., IN RELAZIONE A COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI DOPO LA GARA CASTEGGIO 1898/CESANO BOSCONE DEL 9.2.1997, NONCHE’ DELL’A.C. CESANO BOSCONE, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.6.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. REALI
FRANCO, GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO PRESSO IL COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA S.G.S., E DEL SIG. CATTANEO PIERLUIGI, PRESIDENTE DELL'A.C.
CESANO BOSCONE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.6.S., IN RELAZIONE A
COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI DOPO LA GARA CASTEGGIO
1898/CESANO BOSCONE DEL 9.2.1997, NONCHE' DELL'A.C. CESANO BOSCONE, AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.6.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA.
Con lettera del 28 ottobre 1997, il Procuratore Federale deferiva alla Corte Federale il Sig. Reali
Franco, Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica, ed il Sig. Cattaneo Pierluigi, Presidente della Società A.C. Cesario
Boscone, per violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e la società A.C.
Boscone, contestando loro le incolpazioni in epigrafe riportate.
Il procedimento con numero di ruolo 7/97-98, con richiesta di sanzione da parte della Procura
Federale, veniva trasmesso alla Corte Federale.
I1 Sig. Franco Reali ha depositato memoria recante la data del 19 novembre del 1997,_ mentre
il Sig. Pierluigi Cattaneo ha depositato memoria, per sè e per la A.C. Cesario Boscone, in data 25
novembre 1997.
Nella seduta del 2 febbraio 1998 la Procura Federale ara rappresentata dall'Avv. Carlo
Porceddu, mentre l'incolpato Sig. Pierluigi Cattaneo era presente personalmente; nessuno è
comparso per il Sig. Reali.
Nella udienza di discussione la Procura Federale e lo stesso incolpato Cattaneo hanno svolto
rispettivamente le loro tesi accusatorie e difensive.
In fatto va ricordato che in virtù di denuncia dell'arbitro Molinelli, lo stesso arbitro lamentava di
aver ricevuto una telefonata del Cattaneo, in virtù del numero di telefono ricevuto dal comune
amico. il Giudice Sportivo Reali.
Con tale telefonata il Cattaneo chiedeva all'arbitro Molinelli di rettificare il referto già inviato
cambiando il nome di uno dei giocatori in quanto erroneamente indicato.
Sulla base di detta denuncia il Procuratore Federale, Dott. Martellino, ha deferito alla Corte
Federale il Reali ed il Cattaneo per violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e
la Società A.C. Cesario Boscone per la violazione dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità
diretta ascritta all'attività del Presidente.
L'istruttoria svoltasi in precedenza ad opera dell'Ufficio Indagini, per mezzo del Dott. Chiaro,
consente di esaminare le dichiarazioni (del 6.5.1997) del Sig. Molinelli, Arbitro della gara
Casteggio-Cesano Boscone del 9.2.1997, il quale conferma i fatti ed in specie ribadisce:
"Confermo comunque di aver sentito dire al presunto Sig. Cattaneo che:
- era amico del Sig. Reali, indicata come persona facente parte del Comitato F.I.G.C. di Milano;
- che aveva avuto il mio numero di telefono dallo stesso Sig. Reali;
- che quest'ultimo gli aveva detto che laddove fosse riuscito a convincermi a fare una rettifica
del precedente referto, lui non avrebbe avuto problemi a non squalificare il giocatore che loro
sostenevano essere stato effettivamente espulso. Io feci presente al Sig. Cattaneo che avevo nel
pomeriggio parlato con il Giudice Sportivo per lo stesso referto, seppure riguardo ad altra
questione".
I1 Sig. Reali, sentito il 6.5.1997, sostiene di non aver mai avuto il telefono dell'arbitro (pag. 9) e
di aver parlato con un dirigente non meglio individuato del Cesano (pag. 10). Conferma che
l'arbitro nel referto ha ammesso un errore nel compilare la lieta degli ammoniti e degli espulsi,
esibisce un fax difensivo del Cesano e un biglietto giallo, di tipo post-it, con la richiesta di
appuntamento telefonico da parte di un dirigente del Cesano.
I1 Sig. Cattaneo viene sentito il giorno 21.5.1997 e così conclude a pag. 12:
A.d.r. - "confermo che il numero di telefono dell'arbitro mi è stato fornito dalla stessa persona
qualificatasi come il Giudice Sportivo Sig. Reali.
Mi viene fatto presente che l'arbitro ha riferito di avere parlato solo una volta con me. - Insisto
nel dire di avere parlato due volte con l'arbitro. - Quest'ultimo mi aveva fatto capire inizialmente
che sarebbe stato disponibile a visionare il filmato della gara. E' stato in occasione della seconda
telefonata che mi ha detto non volerlo più fare.
A.d.r. - "non è vero che io abbia indicato il Sig. Reali come mio amico. - Non so neppure che
faccia abbia il Sig. Reali".
Dall'ampia istruttoria dell'Ufficio Indagini, sopra richiamata, appare evidente (e tale evidenza è
ancor più chiara alla luce delle memorie presentate dal Cattaneo e dal Reali) che alla base
dell'intera vicenda vi è certamente la buona fede delle parti e l'unica censura che, al solo
Cattaneo, può muoversi è quella di aver agito in modo approssimativo per non aver esattamente
compreso le norme di Giustizia Sportiva che presiedono alla materia.
Invero, successivamente agli episodi contestati, la A.C. Cesario Boscone ha presentato al
Giudice Sportivo, come avrebbe dovuto sin dall'inizio, una memoria nella quale ha ampiamente
delucidato i fatti accaduti in campo e l'errore nel quale l'arbitro era incorso.
Del resto che l'arbitro Sig. Molinelli fosse incorso in errore non solo non è contestato, ma è stato
pacificamente riconosciuto dalla stessa Procura Federale all'atto della discussione svoltasi
all'udienza del 2 febbraio 1998.
Nessun appunto può muoversi poi nei confronti del Reali.
Per le suesposte ragioni deve essere pronunciato il proscioglimento dei Sigg.Franco Reali,
Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale Lombardia,e Pierluigi Cattaneo,
Presidente della stessa società A.C. Cesario Boscone, ed il conseguente proscioglimento della
società A.C. Cesario Boscone.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal
Procuratore Federale, proscioglie i Sigg.ri Reali Franco e Cattaneo Pierluigi, nonché l'A.C.
Cesario Boscone dall'incolpazione loro rispettivamente ascritta.
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