F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. REALI FRANCO, GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA S.G.S., E DEL SIG. CATTANEO PIERLUIGI, PRESIDENTE DELL’A.C. CESANO BOSCONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.6.S., IN RELAZIONE A COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI DOPO LA GARA CASTEGGIO 1898/CESANO BOSCONE DEL 9.2.1997, NONCHE’ DELL’A.C. CESANO BOSCONE, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.6.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. REALI FRANCO, GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA S.G.S., E DEL SIG. CATTANEO PIERLUIGI, PRESIDENTE DELL'A.C. CESANO BOSCONE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.6.S., IN RELAZIONE A COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI DOPO LA GARA CASTEGGIO 1898/CESANO BOSCONE DEL 9.2.1997, NONCHE' DELL'A.C. CESANO BOSCONE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.6.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Con lettera del 28 ottobre 1997, il Procuratore Federale deferiva alla Corte Federale il Sig. Reali Franco, Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, ed il Sig. Cattaneo Pierluigi, Presidente della Società A.C. Cesario Boscone, per violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e la società A.C. Boscone, contestando loro le incolpazioni in epigrafe riportate. Il procedimento con numero di ruolo 7/97-98, con richiesta di sanzione da parte della Procura Federale, veniva trasmesso alla Corte Federale. I1 Sig. Franco Reali ha depositato memoria recante la data del 19 novembre del 1997,_ mentre il Sig. Pierluigi Cattaneo ha depositato memoria, per sè e per la A.C. Cesario Boscone, in data 25 novembre 1997. Nella seduta del 2 febbraio 1998 la Procura Federale ara rappresentata dall'Avv. Carlo Porceddu, mentre l'incolpato Sig. Pierluigi Cattaneo era presente personalmente; nessuno è comparso per il Sig. Reali. Nella udienza di discussione la Procura Federale e lo stesso incolpato Cattaneo hanno svolto rispettivamente le loro tesi accusatorie e difensive. In fatto va ricordato che in virtù di denuncia dell'arbitro Molinelli, lo stesso arbitro lamentava di aver ricevuto una telefonata del Cattaneo, in virtù del numero di telefono ricevuto dal comune amico. il Giudice Sportivo Reali. Con tale telefonata il Cattaneo chiedeva all'arbitro Molinelli di rettificare il referto già inviato cambiando il nome di uno dei giocatori in quanto erroneamente indicato. Sulla base di detta denuncia il Procuratore Federale, Dott. Martellino, ha deferito alla Corte Federale il Reali ed il Cattaneo per violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e la Società A.C. Cesario Boscone per la violazione dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta ascritta all'attività del Presidente. L'istruttoria svoltasi in precedenza ad opera dell'Ufficio Indagini, per mezzo del Dott. Chiaro, consente di esaminare le dichiarazioni (del 6.5.1997) del Sig. Molinelli, Arbitro della gara Casteggio-Cesano Boscone del 9.2.1997, il quale conferma i fatti ed in specie ribadisce: "Confermo comunque di aver sentito dire al presunto Sig. Cattaneo che: - era amico del Sig. Reali, indicata come persona facente parte del Comitato F.I.G.C. di Milano; - che aveva avuto il mio numero di telefono dallo stesso Sig. Reali; - che quest'ultimo gli aveva detto che laddove fosse riuscito a convincermi a fare una rettifica del precedente referto, lui non avrebbe avuto problemi a non squalificare il giocatore che loro sostenevano essere stato effettivamente espulso. Io feci presente al Sig. Cattaneo che avevo nel pomeriggio parlato con il Giudice Sportivo per lo stesso referto, seppure riguardo ad altra questione". I1 Sig. Reali, sentito il 6.5.1997, sostiene di non aver mai avuto il telefono dell'arbitro (pag. 9) e di aver parlato con un dirigente non meglio individuato del Cesano (pag. 10). Conferma che l'arbitro nel referto ha ammesso un errore nel compilare la lieta degli ammoniti e degli espulsi, esibisce un fax difensivo del Cesano e un biglietto giallo, di tipo post-it, con la richiesta di appuntamento telefonico da parte di un dirigente del Cesano. I1 Sig. Cattaneo viene sentito il giorno 21.5.1997 e così conclude a pag. 12: A.d.r. - "confermo che il numero di telefono dell'arbitro mi è stato fornito dalla stessa persona qualificatasi come il Giudice Sportivo Sig. Reali. Mi viene fatto presente che l'arbitro ha riferito di avere parlato solo una volta con me. - Insisto nel dire di avere parlato due volte con l'arbitro. - Quest'ultimo mi aveva fatto capire inizialmente che sarebbe stato disponibile a visionare il filmato della gara. E' stato in occasione della seconda telefonata che mi ha detto non volerlo più fare. A.d.r. - "non è vero che io abbia indicato il Sig. Reali come mio amico. - Non so neppure che faccia abbia il Sig. Reali". Dall'ampia istruttoria dell'Ufficio Indagini, sopra richiamata, appare evidente (e tale evidenza è ancor più chiara alla luce delle memorie presentate dal Cattaneo e dal Reali) che alla base dell'intera vicenda vi è certamente la buona fede delle parti e l'unica censura che, al solo Cattaneo, può muoversi è quella di aver agito in modo approssimativo per non aver esattamente compreso le norme di Giustizia Sportiva che presiedono alla materia. Invero, successivamente agli episodi contestati, la A.C. Cesario Boscone ha presentato al Giudice Sportivo, come avrebbe dovuto sin dall'inizio, una memoria nella quale ha ampiamente delucidato i fatti accaduti in campo e l'errore nel quale l'arbitro era incorso. Del resto che l'arbitro Sig. Molinelli fosse incorso in errore non solo non è contestato, ma è stato pacificamente riconosciuto dalla stessa Procura Federale all'atto della discussione svoltasi all'udienza del 2 febbraio 1998. Nessun appunto può muoversi poi nei confronti del Reali. Per le suesposte ragioni deve essere pronunciato il proscioglimento dei Sigg.Franco Reali, Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale Lombardia,e Pierluigi Cattaneo, Presidente della stessa società A.C. Cesario Boscone, ed il conseguente proscioglimento della società A.C. Cesario Boscone. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i Sigg.ri Reali Franco e Cattaneo Pierluigi, nonché l'A.C. Cesario Boscone dall'incolpazione loro rispettivamente ascritta.
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