F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE FEDERALE E PRESIDENTE DELL’A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.6.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELLA CATEGORIA ARBITRALE, DEI SUOI DIRIGENTI E DELL’INTERA ORGANIZZAZIONE FEDERALE, NONCHE’ DELL’A.S. ROMA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.6.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELLA CATEGORIA ARBITRALE, DEI SUOI DIRIGENTI E DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE FEDERALE, NONCHE' DELL'A.S. ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Con lettera del 29 novembre 1997, i1 Procuratore Federale deferiva alla Corte Federale il Presidente della Società A.S. Roma S.p.A. e Consigliere Federale Dott. Franco Sensi e 1' A.S. Roma S.p.A., contestando loro le incolpazioni in epigrafe riportate. Il procedimento con numero di ruolo 8/97-98, con richiesta di sanzione da parte della Procura Federale, veniva trasmesso alla Corte Federale. Nella seduta del 2 febbraio 1998 la Procura Federale era rappresentata dall'Avv. Carlo Porceddu, mentre l'incolpato Dott. Franco Sensi era presente personalmente. Nella udienza di discussione la Procura Federale e lo stesso incolpato hanno svolto rispettivamente le loro tesi accusatorie e difensive. In fatto va ricordato che in data 27.11.1997 il Dott. Sensi rilasciava, al termine del Consiglio di Lega, una dichiarazione riportata sui quotidiani "Corriere dello Sport - Stadio" - "La Gazzetta dello Sport" - "Tuttosport" - "Il Messaggero" - "I1 Tempo" del giorno successivo e ritenuta lesiva del prestigio degli arbitri e dell'intera Organizzazione federale. In sostanza il Sensi ha definito a caldo ed al termine di una concitata riunione del Consiglio di Lega, del 27.11.1997, la struttura arbitrale come un "papocchio" e le norme sulle designazioni poco chiare. I1 Dott. Sensi si è presentato direttamente all'udienza di discussione, come già detto in premessa, chiarendo che il termine da lui usato di "papocchio" era legato alla scarsa trasparenza del metodo di designazione utilizzato. Invero, le argomentazioni del Sensi, pur idonee a chiarire il suo pensiero in merito, non possono essere condivise. Proprio la carica ricoperta dal Sensi, all'interno del Consiglio Federale e la sua autorevolezza nel "mondo del calcio" avrebbe dovuto suggerire una migliore accortezza nella scelta dei vocaboli ed una più ponderata dichiarazione ai giornali. Invero, il termine utilizzato dal Sensi, pur non essendo direttamente censurabile, è atto a porre in essere l'equivocità della sua dichiarazione e la facile possibilità che la stessa venga strumentalizzata dalla stampa (cosa che di fatto è avvenuta ed è desumibile dalla lettura dei giornali prodotti dalla Procura Federale). La censura che la Corte intende muovere al Consigliere Federale Sensi è legata, in sostanza, alla circostanza che egli, nel rendere le dichiarazioni relative al metodo del sorteggio degli arbitri, da lui non condiviso, abbia utilizzato un termine equivoco, quale quello di "papocchio", atto ad ingenerare confusione circa la reale portata delle sue dichiarazione e certamente non consono al ruolo federale ricopérto dal Dott. Sensi. Per le suesposte ragioni va dichiarata la responsabilità del Dott. Franco Sensi, Presidente della Società A.S. Roma S.p.A. e Consigliere della Federazione Italiana Giuoco Calcio , per violazione dall'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e 1a conseguente responsabilità diretta, per violazione dall'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,della società A.S. Roma S.p.A.. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Sensi Franco ed alla A.S. Roma la sanzione dell'ammonizione.
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