F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 10 dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BERSANO COSIMO, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI PRESSENZA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE E DIRIGENTE A.C.F. TORINO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER AVERE RIVOLTO FRASE IRRIGUARDOSA ALL’ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA MODENA/TORINO DEL 26.9.1998; NONCHE’ DELL’A.C.F. TORINO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 10/CF del 10 dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. BERSANO
COSIMO, COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI PRESSENZA DELLA DIVISIONE CALCIO
FEMMINILE E DIRIGENTE A.C.F. TORINO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1
C.G.S., PER AVERE RIVOLTO FRASE IRRIGUARDOSA ALL'ARBITRO AL TERMINE
DELLA GARA MODENA/TORINO DEL 26.9.1998; NONCHE' DELL'A.C.F. TORINO, AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE.
Il Procuratore Federale, con nota del 2.10.1998, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Bersano
Cosimo, Componente del Consiglio di Presidenza della Divisione Calcio Femminile e Dirigente del
Torino Calcio Femminile, nonché quest'ultima società, per avere, il Bersano, al termine della gara
B. Modena/A.C.F. Torino del 26.9.1998, rivolto all'arbitro la seguente frase ritenuta offensiva della
sua reputazione: "arbitro è una vergogna, ci hai condizionato tutta la partita, vergognati"; nonché la
società A.C.F. Torino, per responsabilità oggettiva, ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S., nella
violazione e condotta antiregolamentare ascritta al suo dirigente.
Il Bersano, con memoria difensiva del 26.11.1998, ha ammesso il fatto contestatogli, pur adducendo
a sua difesa che le espressioni offensive rivolte all'arbitro erano "solo uno sfogo sportivo", senza
alcuna intenzione di "offendere la persona dell'arbitro né tanto meno la classe arbitrale", e
concludendo come appresso: "Ho sbagliato e sono sicuro che ciò non si ripeterà ... Non mi rimane
che rimettermi alla vostra comprensione e clemenza".
All'udienza del 4.12.1998, assente il Bersano, il Procuratore Federale ha concluso per
l'affermazione di responsabilità del Bersano e della società A.C.F. Torino, con richiesta di
irrogazione nei loro confronti della sanzione della ammonizione con diffida.
Ad avviso di questa Corte non sussistono dubbi sulla responsabilità dei deferiti per le violazioni
loro rispettivamente ascritte.
Le espressioni dal Bersano rivolte all'arbitro, alla fine della gara, sia per il loro univoco oggettivo
significativo sia per l'intento che palesemente dalle stesse risulta, sono di certo lesive della
reputazione ed onorabilità del direttore di gara, cui viene addebitato, ben oltre ogni consentito
diritto di critica anche aspra, la mancanza dell'essenziale requisito di imparzialità, ed assumono
perciò una valenza suscettibile di pregiudicare i valori della lealtà, rettitudine e correttezza morale
che il Bersano, quale dirigente federale, è tenuto particolarmente ad osservare.
Lo stesso, peraltro, nell'ammettere il fatto contestatogli, ha riconosciuto esplicitamente di avere
sbagliato, rimettendosi alla comprensione del giudice ed assicurando che episodi del genere non si
ripeteranno nel futuro.
Quanto alla sanzione da infliggere, ritiene la Corte - in considerazione del comportamento
processuale del Bersano - che essa possa essere contenuta in quella minima della ammonizione.
La medesima sanzione va applicata alla società Torino Calcio Femminile per responsabilità
oggettiva, ai sensi dall'art. 6, 2° comma, C.G.S., nella violazione ascritta al proprio dirigente.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione rispettivamente ascritta ed
infligge loro la sanzione della ammonizione.
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