F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, PRESIDENTE DELL’A.C. JUVE STABIA E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’ORGANI7~o~lONE FEDERALE DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA JUVE STABIA/GIULIANOVA DEL 10.1.1999, NONCHE’ DELL’A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE
ROBERTO, PRESIDENTE DELL'A.C. JUVE STABIA E CONSIGLIERE DELLA
LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3
C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE
DELL'ORGANI7~o~lONE FEDERALE DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA
JUVE STABIA/GIULIANOVA DEL 10.1.1999, NONCHE' DELL'A.C. JUVE STABIA,
AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA
NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
Con atto 20 gennaio 1999, prof. n. 236/229 PF - GF/QS, il Procuratore Federale ha deferito
alla Corte Federale il Sig. Fiore Roberto, Presidente dall'A.C. Juve Stabia e Consigliere della
Lega Professionisti Serie C, per violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi
lesivi della reputazione della Organizzazione federale nel corso di dichiarazioni rese ad Organi
di Informazione dopo la gara Juve Stabia/Giulianova del 10.1.1999, nonché dall'A.C. Juve
Stabia, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al
proprio Presidente.
Con memoria in data 11.2.1999 il Sig. Fiore Roberto ha controdedotto, sostenendo la
infondatezza del deferimento per non aver "espresso alcun giudizio lesivo della reputazione
dell'Organizzazione Federale", chiedendo "di essere ascoltato in sede di discussione" e
nominando, quale legale di fiducia, l'Avv. Eduardo Chiacchio.
In tale memoria il Fiore preannunziava che in fase dibattimentale avrebbe esibito l'articolo
della Gazzetta dello Sport - Ed. Nazionale dell'11.1.1999 e l'articolo della Gazzetta dello Sport -
Ed. Regionale dell'11 .1.1999.
All'udienza del 5.3.1999 la Corte Federale ha ascoltato il Sig. Fiore e il suo difensore che ha
chiesto di depositare i due suindicati articoli di stampa, illustrando ulteriormente le tesi svolte
con la memoria dell'11.2.1999.
II Procuratore Federale, prima di svolgere la sua requisitoria, si è opposto al deposito
dell'articolo della Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale dell'11.1.1999, stante la perentorietà dei
termini stabiliti dell'art. 25 punto 2 C.G.S..
Preliminarmente, la Corte Federale ha esaminato l'eccezione sollevata dal Procuratore
Federale, secondo cui la perentorietà dei termini stabiliti dell'art. 25 punto 2 del Codice di
Giustizia Sportiva non consentirebbe il deposito del suindicato articolo (Gazzetta dello Sport -
Ed. Regionale dell'11.1.1999), perché tardivo rispetto al termine del 13.2.1999, fissato al Sig.
Fiore Roberto per inviare le proprie deduzioni.
Tale eccezione è stata ritenuta infondata per una pluralità di ragioni.
Innanzitutto, al fine di evitare inutili malintesi la Corte ha precisato che nella fattispecie non
è in discussione il principio della perentorietà dei termini fissati dall'Organo di Giustizia "per le
deduzioni a difesa e per chiedere di essere eventualmente sentito" (art. 25, punto 2, C.G.S.),
giacché non è contestato che il Sig. Fiore ha depositato la propria memoria tempestivamente
rispetto al termine prefissatogli del 13.2.1999 (cfr. nota della Corte Federale n. 236 del 20
gennaio u.s.).
In tale occasione il Sig. Fiore si è riservato di esibire l'articolo della Gazzetta dello Sport -
Ed. Regionale dell'11.1.1999 "in fase dibattimentale, in quanto per il colore particolare del
giornale, le fotocopie diventano illeggibili".
E', pertanto, evidente che la presentazione della suindicata preannunziata documentazione
non riguarda i termini perentori di cui al più volte citato art. 25, punto 2, C.G.S.. Trattasi, infatti,
di un semplice mezzo di prova, peraltro già noto sin dal momento del deferimento, che consente
all'incolpato di fornire all'Organo giudicante utili delucidazioni su fatti e circostanze
tempestivamente dedotti nel processo de quo.
In ordine a quanto sopradetto e considerato, la Corte ha consentito il deposito dell'articolo
apparso in data 11.1 .1999 sulla Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale.
Nel merito si osserva che il deferimento si basa esclusivamente sulla dichiarazione attribuita
al Sig. Fiore dal cronista dell'articolo apparso sulla Gazzetta dello Sport - Ed. Nazionale ("ci
sono altri interessi, non ci faranno andare in B"), la cui veridicità viene contestata
dall'interessato, in quanto dedotta erroneamente e, comunque, autonomamente, dal giornalista
della pagina nazionale dall'articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale
dell'11.1.1999, cioè lo stesso giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta dello Sport - Ed.
Nazionale l'articolo, con l'espressione "ci sono altri interessi, non ci faranno andare in Serie B",
che ha dato luogo al deferimento in discussione.
Dall'esame comparato dei due suindicati articoli di stampa è agevole presupporre che il Sig.
Fiore, dopo la vittoria della propria squadra sul Giulianova ha rilasciato l'intervista solo al
giornalista della Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale (Nino Di Somma), riportata sotto il titolo
"Difenderemo il primato a denti stretti, ma non sarà facile".
Nella suddetta dichiarazione il Sig. Fiore si limita a prospettare, molto genericamente,
pericoli "di natura politico, socio economico locale", senza però esprimere alcun giudizio lesivo
della reputazione dell'Organizzazione federale.
E', pertanto, ragionevole supporre che il Sig. Fiore non ha concesso alcuna intervista al
giornalista della Gazzetta dello Sport - Ed. Nazionale e che, come sostenuto dalla difesa del
Presidente dall'A.C. Juve Stabia, I'espressione "ci sono altri interessi, non ci faranno andare in
B" discenda da un'erronea interpretazione delle dichiarazioni rese dal Sig. Fiore al giornalista
della Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale, come sopra evidenziato.
In siffatta situazione di assoluta incertezza circa la configurabilità di un sicuro animus
offensivo contenuto nelle dichiarazioni del Sig. Fiore, peraltro dopo una vittoria che ha portato
al primato la propria squadra (!), appare alla Corte conforme ai principi di giustiziae di prudenza
dichiarare il proscioglimento del Sig. Fiore Roberto e dall'A.C. Juve Stabia dall'incolpazione
loro ascritta.
Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto
dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Fiore Roberto e I'A.C. Juve Stabia dalla
incolpazione loro ascritta.
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