F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, PRESIDENTE DELL’A.C. JUVE STABIA E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’ORGANI7~o~lONE FEDERALE DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA JUVE STABIA/GIULIANOVA DEL 10.1.1999, NONCHE’ DELL’A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, PRESIDENTE DELL'A.C. JUVE STABIA E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ORGANI7~o~lONE FEDERALE DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA JUVE STABIA/GIULIANOVA DEL 10.1.1999, NONCHE' DELL'A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. Con atto 20 gennaio 1999, prof. n. 236/229 PF - GF/QS, il Procuratore Federale ha deferito alla Corte Federale il Sig. Fiore Roberto, Presidente dall'A.C. Juve Stabia e Consigliere della Lega Professionisti Serie C, per violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della Organizzazione federale nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di Informazione dopo la gara Juve Stabia/Giulianova del 10.1.1999, nonché dall'A.C. Juve Stabia, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con memoria in data 11.2.1999 il Sig. Fiore Roberto ha controdedotto, sostenendo la infondatezza del deferimento per non aver "espresso alcun giudizio lesivo della reputazione dell'Organizzazione Federale", chiedendo "di essere ascoltato in sede di discussione" e nominando, quale legale di fiducia, l'Avv. Eduardo Chiacchio. In tale memoria il Fiore preannunziava che in fase dibattimentale avrebbe esibito l'articolo della Gazzetta dello Sport - Ed. Nazionale dell'11.1.1999 e l'articolo della Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale dell'11 .1.1999. All'udienza del 5.3.1999 la Corte Federale ha ascoltato il Sig. Fiore e il suo difensore che ha chiesto di depositare i due suindicati articoli di stampa, illustrando ulteriormente le tesi svolte con la memoria dell'11.2.1999. II Procuratore Federale, prima di svolgere la sua requisitoria, si è opposto al deposito dell'articolo della Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale dell'11.1.1999, stante la perentorietà dei termini stabiliti dell'art. 25 punto 2 C.G.S.. Preliminarmente, la Corte Federale ha esaminato l'eccezione sollevata dal Procuratore Federale, secondo cui la perentorietà dei termini stabiliti dell'art. 25 punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva non consentirebbe il deposito del suindicato articolo (Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale dell'11.1.1999), perché tardivo rispetto al termine del 13.2.1999, fissato al Sig. Fiore Roberto per inviare le proprie deduzioni. Tale eccezione è stata ritenuta infondata per una pluralità di ragioni. Innanzitutto, al fine di evitare inutili malintesi la Corte ha precisato che nella fattispecie non è in discussione il principio della perentorietà dei termini fissati dall'Organo di Giustizia "per le deduzioni a difesa e per chiedere di essere eventualmente sentito" (art. 25, punto 2, C.G.S.), giacché non è contestato che il Sig. Fiore ha depositato la propria memoria tempestivamente rispetto al termine prefissatogli del 13.2.1999 (cfr. nota della Corte Federale n. 236 del 20 gennaio u.s.). In tale occasione il Sig. Fiore si è riservato di esibire l'articolo della Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale dell'11.1.1999 "in fase dibattimentale, in quanto per il colore particolare del giornale, le fotocopie diventano illeggibili". E', pertanto, evidente che la presentazione della suindicata preannunziata documentazione non riguarda i termini perentori di cui al più volte citato art. 25, punto 2, C.G.S.. Trattasi, infatti, di un semplice mezzo di prova, peraltro già noto sin dal momento del deferimento, che consente all'incolpato di fornire all'Organo giudicante utili delucidazioni su fatti e circostanze tempestivamente dedotti nel processo de quo. In ordine a quanto sopradetto e considerato, la Corte ha consentito il deposito dell'articolo apparso in data 11.1 .1999 sulla Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale. Nel merito si osserva che il deferimento si basa esclusivamente sulla dichiarazione attribuita al Sig. Fiore dal cronista dell'articolo apparso sulla Gazzetta dello Sport - Ed. Nazionale ("ci sono altri interessi, non ci faranno andare in B"), la cui veridicità viene contestata dall'interessato, in quanto dedotta erroneamente e, comunque, autonomamente, dal giornalista della pagina nazionale dall'articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale dell'11.1.1999, cioè lo stesso giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta dello Sport - Ed. Nazionale l'articolo, con l'espressione "ci sono altri interessi, non ci faranno andare in Serie B", che ha dato luogo al deferimento in discussione. Dall'esame comparato dei due suindicati articoli di stampa è agevole presupporre che il Sig. Fiore, dopo la vittoria della propria squadra sul Giulianova ha rilasciato l'intervista solo al giornalista della Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale (Nino Di Somma), riportata sotto il titolo "Difenderemo il primato a denti stretti, ma non sarà facile". Nella suddetta dichiarazione il Sig. Fiore si limita a prospettare, molto genericamente, pericoli "di natura politico, socio economico locale", senza però esprimere alcun giudizio lesivo della reputazione dell'Organizzazione federale. E', pertanto, ragionevole supporre che il Sig. Fiore non ha concesso alcuna intervista al giornalista della Gazzetta dello Sport - Ed. Nazionale e che, come sostenuto dalla difesa del Presidente dall'A.C. Juve Stabia, I'espressione "ci sono altri interessi, non ci faranno andare in B" discenda da un'erronea interpretazione delle dichiarazioni rese dal Sig. Fiore al giornalista della Gazzetta dello Sport - Ed. Regionale, come sopra evidenziato. In siffatta situazione di assoluta incertezza circa la configurabilità di un sicuro animus offensivo contenuto nelle dichiarazioni del Sig. Fiore, peraltro dopo una vittoria che ha portato al primato la propria squadra (!), appare alla Corte conforme ai principi di giustiziae di prudenza dichiarare il proscioglimento del Sig. Fiore Roberto e dall'A.C. Juve Stabia dall'incolpazione loro ascritta. Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Fiore Roberto e I'A.C. Juve Stabia dalla incolpazione loro ascritta.
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