F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO, PRESIDENTE DELL’ATLETICO CATANIA E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DEL DIRETTORE DI GARA, DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA ATLETICO CATANIA/PALERMO DEL 24.1.1999, NONCHE’ DELL’ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO, PRESIDENTE DELL'ATLETICO CATANIA E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DEL DIRETTORE DI GARA, DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA ATLETICO CATANIA/PALERMO DEL 24.1.1999, NONCHE' DELL'ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. II Procuratore Federale, con atto del 25.1.1999, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Proto Franco, Presidente dell'Atletico Catania e Consigliere della Lega Professionisti Serie C, per violazione dall'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso, dopo la gara Atletico Catania/Palermo del 24.1.1999, giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara quali si evincono da un articolo di stampa del "Corriere dello Sport Stadio" del 25.1.1999, nel quale si leggono, fra l'altro, le seguenti frasi: "si è trattato di un furto legalizzato ... l'arbitro ha pensato di restituire il maltolto ... ci sono stati negati almeno due rigori e il gol realizzato da Erbini è viziato da un fuorigioco di Compagno"; nonché la società Atletico Catania per violazione dall'art. 6, comma 1, del predetto Codice, a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. II Proto non è comparso all'udienza del 5.3.1999, nè ha fatto pervenire alcuna deduzione a difesa. II Procuratore Federale, in tale udienza, ha concluso per l'affermazione di responsabilità a carico dei deferiti, con richiesta di irrogazione della sanzione di glomi trenta di inibizione nei confronti del Proto e dell'ammenda di lire dieci milioni nei confronti della società Atletico Catania. Questa Corte Federale ritiene che le espressioni surriportate, rilasciate dal Proto al giornale "Corriere dello Sport Stadio" del 25.1.1999, nè dallo stesso smentite, sia per il loro univoco oggettivo significato sia per l'intento che palesemente dalle medesime risulta, appaiono di certo lesive della reputazione ed onorabilità del Direttore di gara, cui viene addebitato, ben oltre il consentito diritto di critica, la mancanza dell'essenziale requisito di imparzialità, assumendo così una valenza suscettibile di pregiudicare i valori della lealtà, rettitudine e correttezza che il Proto, quale dirigente federale, è tenuto particolarmente ad osservare. Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, ritiene la Corte - in accoglimento delle richieste del Procuratore Federale - di infliggere al Proto l'inibizione per giorni trenta e alla società Atletico Catania, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., l'ammenda di lire dieci milioni per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Franco Proto la sanzione dell'inibizione per glomi 30 ed all'Atletico Catania la sanzione dell'ammenda di L. 10.000.000.
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