F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROVENZANO GIANFRANCO, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENT1 ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DEL RITIRO DELL’A.S. GIARRE PRESSO L’HOTEL DELLE ROSE A CASCIA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROVENZANO GIANFRANCO, PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENT1 ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DEL RITIRO DELL'A.S. GIARRE PRESSO L'HOTEL DELLE ROSE A CASCIA. Come si evince dall'atto di deferimento, al Sig. Provenzano vengono addebitati due comportamenti e cioè: 1 ) aver soggiornato dal 25 al 30 luglio 1997, unitamente a tale Landolina Tommaso, non tesserato, in Cascia presso l'Hotel delle Rose (ove era alloggiata in ritiro di preparazione precampionato la squadra dell'A.S. Giarre) a spese di detta squadra e del suo Presidente D'Urso Somma Giuseppe; 2) aver fatto addebitare il costo del soggiorno in Cascia del Landolina a carico del Comitato Regionale Sicilia. II tutto trae origine da una nota, in data 24.10.1997, dell'A.S. Giarre, con la quale era stato fatto pervenire all'Ufficio Indagini un articolo del Giornale "La Sicilia"; relativo a sostituzioni arbitrali, alcune delle quali avevano coinvolto detta società. Veniva trasmessa, altresì, una nota di accredito datata 9.10.1997, per L. 326.000, concernente un rimborso di spese anticipate dall'A.S. Giarre per "cortese ospitalità", offerta al Presidente del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.. Nel corso delle indagini, perveniva all'Ufficio Indagini una lettera del Presidente D'Urso Somma, in data 23.10.1997, con la quale era stato fatto presente che le spese dell'albergo rimborsate dal Comitato Regionale Sicilia per la presenza a Cascia del Provenzano, durante il ritiro del Giarre, non coprivano anche quelle sostenute per la presenza, nel medesimo albergo, di altra persona, che aveva accompagnato il Presidente del Comitato Regionale. II 12.11.1997, il Comitato Regionale Sicilia annunziava l'accredito di ulteriori L. 326.000 a favore del Giarre per il soggiorno a Cascia, come accompagnatore del Provenzano, di Landolina Tommaso. Le indagini, che riguardavano anche eventuali manipolazioni nella compilazione dei calendari, confermavano il soggiorno a Cascia a spese del Comitato Regionale del Landolina che, come da sua ammissione, aveva accompagnato il Presidente Provenzano non in veste di dirigente sportivo e neppure di calciatore, bensì di autista. Interrogato, il Provenzano asseriva che il suo soggiorno a Cascia, durante il ritiro della squadra, era avvenuto su esplicito invito del Presidente della società D'Urso Somma. Aggiungeva di essersi fatto accompagnare dal Landolina per ragioni di salute che gli impedivano di guidare l'auto "evenienza prospettata al Presidente della L.N.D.", che conosceva i suoi problemi. In merito alle spese per la presenza a Cascia del Landolina, aveva ritenuto che le stesse potessero essere poste a carico del Giarre che era interessato alle prestazioni del giovane, come calciatore. Successivamente, a seguito delle contestazioni del Presidente del Giarre, il Comitato Regionale aveva disposto l'accredito di L. 326.000, a titolo rimborso spese alberghiere a Cascia per esso Provenzano, al quale seguiva un ulteriore accredito per uguale importo, sempre da parte del Comitato Regionale, per le spese anticipate dalla società per il Landolina. Dopo il deferimento, il Provenzano inviava alla Corte le proprie deduzioni, nelle quali sosteneva di essere stato colpito, nel giugno del 1997, da una grave malattia (ictus cerebrale poi ridimensionato in emiparesi facciale), a seguito della quale gli veniva proibito dai medici sia la guida di auto, sia l'uso del mezzo aereo. Successivamente il Presidente del Giarre lo aveva invitato a trascorrere alcuni giorni a Cascia, ove era in ritiro la sua squadra. Aveva accolto l'invito e si era fatto accompagnare come autista dal Landolina, che interessava la società e che in quella occasione poteva essere "visionato". In epoca successiva, essendosi deteriorati i rapporti con il Giarre, aveva provveduto a far rimborsare il soggiorno a Cascia per due persone. La spesa era stata imputata a carico del Comitato Regionale, senza che venisse formulato alcun rilievo da parte del Collegio dei Revisori e in occasione di tre ispezioni curate dagli Ispettori della L.N.D.. In sede di discussione del deferimento, il Provenzano non si presentava (non avrebbe saputo a chi porre a carico le spese per il viaggio a Roma - scriveva nelle deduzioni difensive). II Procuratore Federale, al termine della sua requisitoria, richiedeva irrogarsi all'incolpato la sanzione della ammonizione con diffida. Osserva la Corte che non sussistono dubbi in merito alla violazione, da parte dell'incolpato, dei principi di correttezza sportiva sanciti dell'art. 1 comma 1 C.G.S.. La prima scorrettezza concerne il fatto di avere accettato di soggiornare a Cascia a spese della società Giarre ponendo a carico della stessa anche le spese per il suo accompagnatore (il Landolina). Ciò è tanto evidente, ove si considerino i compiti tecnico sportivi e gestionali propri dei Comitati Regionali e quindi dei relativi Presidenti. Poteri che riguardano anche la sfera disciplinare come è previsto dell'art. 35 n. 5 della Disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. (da notare che ai primi di luglio al Provenzano fu richiesta dal Presidente del Giarre una modica del calendario). Motivi di trasparenza avrebbero dovuto indurre il Presidente del Comitato Regionale a saldare lui il conto dell'albergo. Che il suo comportamento, a tal proposito non sia stato corretto gli deve essere risultato evidente quando, essendo sorti dei contrasti con il D'Urso Somma, si affrettò a disporre l'accredito di L. 326.000 a favore del Giarre a rimborso delle spese alberghiere a lui relative, esponendosi, per altro, ad una polemica con la società che, con lettera 23.10.1997, gli ricordò che rimanevano scoperte le spese sostenute per il suo accompagnatore. Ma ciò che più sorprende è il fatto che, di fronte a tale situazione, il Provenzano non provvide di tasca sua a rimborsare alla società le spese, ma fece in modo che queste venissero poste a carico del Comitato Regionale. In merito alla presenza del Landolina a Cascia, il Provenzano si è difeso sostenendo che il predetto poteva interessare la società come calciatore. La circostanza è stata smentita dal giovane accompagnatore che, interrogato, ha dichiarato che, durante il soggiorno a Cascia, non fece altro che aspettare il Presidente e ha precisato di non potersi definire un calciatore, ma un appassionato. La seconda scorrettezza è stata quella di aver fatto gravare sulla Lega le spese di soggiorno a Cascia relative al Landolina (oltre alle sue). II Provenzano si è difeso, sostenendo che nessun rilievo era stato sollevato, a tal proposito, dagli Organi di controllo. La circostanza non sembra di rilievo e non è da escludere che I'addebito sia sfuggito ai controllori. Altra eccezione, sollevata dall'incolpato, è stata quella della conoscenza da parte del Presidente della L.N.D., Giulivi, del fatto che egli, per ragioni di salute, era costretto ad avvalersi dell'opera di un autista. Osserva la Corte che agli atti non vi è traccia di una autorizzazione circa l'impiego di un autista a spese del Comitato. Comunque, anche se una autorizzazione vi fu, questa poteva riguardare soltanto gli spostamenti connessi alle funzioni ufficiali di Presidente e non certo per recarsi a soggiornare in una località turistica. Ma che il Provenzano non abbia le idee chiare in materia di rimborsi spese lo si ricava da quanto egli ha scritto nelle sue deduzioni difensive e cioè di non sapere a chi porre a carico le spese per recarsi a Roma, in occasione del giudizio a suo carico, quando è circostanza notoria che solo i testimoni possono richiederne il rimborso, mentre gli incolpati devono provvedere di tasca propria. Deve, inoltre, rilevarsi che, per il periodo 23 luglio/2 agosto 1997, e cioè per il tempo in cui il Provenzano si avvalse dell'attività dell'autista, risultano poste a carico del Comitato Regionale Sicilia complessivamente L. 1.434.700, come da nota spese sottoscritta dal Landolina acquisita agli atti. In conclusione deve essere affermata la responsabilità dell'incolpato al quale non può essere inflitta la sola ammonizione con diffida (richiesta dal Procuratore Federale), ma la più grave sanzione della inibizione temporanea, come precisato nel dispositivo, a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche federali. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Gianfranco Provenzano responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'inibizione per la durata di mesi 1.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it