F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 24 luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERlMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GENTILE MAURO, DIRIGENTE DELL’AVEZZANO CALCIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 24 DELLO STATUTO, PER AVER PROMOSSO AZIONE GIUDlZIARIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ AVEZZANO CALCIO.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 24 luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERlMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GENTILE MAURO, DIRIGENTE DELL'AVEZZANO CALCIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 DELLO STATUTO, PER AVER PROMOSSO AZIONE GIUDlZIARIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AVEZZANO CALCIO. Con raccomandata del 15.6.1998 il Procuratore Federale ha deferito per i motivi in epigrafe indicati il Sig. Gentile Mauro, dirigente dell'Avezzano Calcio e Consigliere della Lega Professionisti Serie C, in quanto lo stesso avrebbe violato, con l'azione esecutiva (pignoramento presso tetti) promossa nei confronti dell'Avezzano, la clausola compromissoria, contenuta nel secondo comma dell'art. 24 dello Statuto Federale, in base alla quale, essendo operativa tra i tesserati federali la deroga alla giurisdizione ordinaria, e fatto divieto agli stessi di esperire una azione innanzi al giudice ordinario anche di natura esecutiva come è avvenuto nel caso di specie. A sua difesa, in un colloquio avvenuto con un Componente dell'Ufficio Indagini il 20.4.1998, il Sig. Gentile affermava di non ricoprire al momento dell'esperimento dell'azione esecutiva alcuna carica nella società Avezzano Calcio e come prova di tale affermazione esibiva il modulo relativo al censimento inviato dall'Avezzano Calcio, e ricevuto dalla Lega Professionisti Serie C il 28.6. 1997, in sostituzione del precedente recante la data dell'8 maggio 1997. Invero, nel censimento del maggio il Sig. Gentile figurava con la carica di Consigliere, mentre in quello del giugno 1997 il Gentile non era più nei quadri direttivi dell'Avezzano Calcio. In ogni caso, il Gentile continuava ad essere, all'atto della proposizione dell'azione giudiziaria, Componente del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C e tale carica era ancora da lui ricoperta al momento della relazione del Componente dell'Ufficio Indagini, il 26.5.1998. Invero, il Gentile non ha mai dato le dimissioni da tale carica, né l'Avezzano Calcio ha mai comunicato nulla al riguardo. Non risulta depositata alcuna memoria da parte del Sig. Gentile. Con telegramma pervenuto il giorno 7.7.1998, il Gentile ha chiesto di essere sentito personalmente. Nella seduta del 17 luglio, la Corte Federale ha ascoltato le argomentazioni del Sig. Gentile e del suo legale l'Avv. Gallesi Sandro. In tale circostanza, il Sig. Gentile ha confermato di essere ancora Componente del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C. Inoltre, vengono ascoltate le argomentazioni del rappresentante della Procura Federale, che conclude per la dichiarazione di colpevolezza del deferito. Alla luce di quanto, sin qui, esposto occorre effettuare alcune considerazioni in diritto. Al fine di comprendere appieno il deferimento operato dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Gentile occorre muovere dall'analisi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 dello Statuto della F.I.G.C.. Invero, la clausola compromissoria vincola tutti i tesserati della Federazione (atleti, allenatori e dirigenti) al rispetto della deroga alla giurisdizione del giudice ordinario in favore degli organismi della Giustizia Sportiva interni alla Federazione. La stessa norma (art. 24 comma 2 dello Statuto) prevede la possibilità per il tesserato che ne faccia richiesta di ottenere una motivata deroga rispetto al contenuto della clausola compromissoria, in considerazione di "gravi ragioni di opportunità" in base alle quali viene richiesta la deroga stessa. Nel caso in esame, il Gentile aveva ricevuto dalla Società di cui era stato dirigente, l'Avezzano Calcio S.r.l., alcuni effetti cambiari, che alla scadenza non sono stati onorati dalla socìetà stessa. In virtù del sopravvenuto protesto, il Gentile, senza aver ottenuto la deroga prevista dell'art. 24, ha inteso proporre nei confronti della società di cui era stato Presidente una azione esecutiva, implicante la prodromica notifica di un atto di precetto, con la successiva notificazione di un atto tendente ad ottenere un pignoramento (presso terzi) di somme che la Lega Professionisti Serie C doveva attribuire all'Avezzano Calcio. E' pur vero che all'atto dell'instaurazione dell'azione esecutiva il Gentile non era più nei quadri direttivi dell'Avezzano Calcio per esserne uscito il 28.6.1997 e per essere stata, tale circostanza, comunicata alla stessa Lega Professionisti Serie C, ma è altresì incontestato che in quel momento egli era (ed e attualmente) Componente del Consiglio Direttivo della Lega medesima. In virtù di questa carica egli era (ed è) tenuto all'osservanza del vincolo contenuto nella clausola compromissoria e/o richiederne al Consiglio Federale la deroga, motivandone le ragioni (art. 24 primo e secondo comma dello Statuto). Poiché il Gentile non ha richiesto la deroga, come avrebbe potuto, rispetto all'operatività della clausola compromissoria, lo stesso deve essere riconosciuto responsabile della violazione a lui ascritta e, pertanto, va sanzionato con l'inibizione per un mese. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Gentile Mauro responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'inibizione per mesi 1.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it