F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FATO PIETRO, DELEGATO PROVINCIALE DEL CALCIO A CINQUE E DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ CIRCOLO IL BIVIO FATO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F., IN ORDINE A COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DELLA GARA CIRCOLO IL BIVIO FATO/MERANO DEL 24.10.1997, NONCHE’ DELLA SOCIETA’ CIRCOLO IL BIVIO FATO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FATO PIETRO, DELEGATO PROVINCIALE DEL CALCIO A CINQUE E DIRIGENTE DELLA SOCIETA' CIRCOLO IL BIVIO FATO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F., IN ORDINE A COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DELLA GARA CIRCOLO IL BIVIO FATO/MERANO DEL 24.10.1997, NONCHE' DELLA SOCIETA' CIRCOLO IL BIVIO FATO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO La Corte Federale osserva che il Sig. Fato Pietro è stato deferito per avere, quale dirigente federale e dirigente di società, svolto funzioni di accompagnatore ufficiale, in occasione della gara di Campionato di Calcio a Cinque Circolo Il Bivio Fato/Merano del 24.10.1997, attività espressamente vietata dal comma 7 dell'art. 10 N.O.I.F., nonchè per avere, al termine della gara, pronunziato frasi offensive nei confronti degli arbitri, minacciandoli anche di non farli più arbitrare. Rileva, altresì, che il Fato, interrogato nel corso dell'inchiesta, dichiarava di essere stato a1 corrente della incompatibilità tra le due funzioni di Delegato e di Dirigente accompagnatore, tanto da avere, a suo tempo, manifestato l'intenzione di rinunziare all'incarico di Dirigente Federale. Il Fato ammetteva, altresì, di avere pronunziato le frasi attribuitegli, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto ai suoi giocatori, in un momento di rabbia. Osserva 1a Corte che la responsabilità del Fato risulta di tutta evidenza, anche per la completa ammissione dell'incolpato. Quanto alla violazione del divieto di svolgere, essendo Dirigente federale, funzioni di Dirigente accompagnatore non vi sono questioni, essendo il fatto del tutto pacifico. Circa la violazione dell'obbligo di mantenere condotta conforme ai principi di correttezza, sanciti dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, si deve osservare che il Fato ha ammesso di avere pronunziato le gravi parole offensive e minacciose (di non farli più arbitrare) nei confronti degli arbitri, ma di averlo fatto non in presenza del Direttore di gara e dei suoi collaboratori, ma nello spogliatoio, al termine della gara stessa. In proposito, 1a Corte osserva che, dato il luogo, il Fato non poteva ignorare che le sue frasi, peraltro urlate, sarebbero state sicuramente percepite dagli Ufficiali di gara. Attese tali premesse e considerato il particolare contesto in cui si sono svolti i fatti, la Corte Federale ritiene sanzione congrua da infliggere al Sig. Fato Pietro quella della inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. e a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società, per la durata di mesi sei. Al Circolo Il Bivio Fato, deferito per responsabilità oggettiva, nelle violazioni ascritte al suo tesserato, si ritiene di infliggere la sanzione dell'ammenda di L. 500.000. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Fato Pietro la sanzione della inibizione per mesi 6 ed al Circolo I1 Bivio Fato la sanzione dell'ammenda di L. 500.000.
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