F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FATO PIETRO, DELEGATO PROVINCIALE DEL CALCIO A CINQUE E DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ CIRCOLO IL BIVIO FATO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F., IN ORDINE A COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DELLA GARA CIRCOLO IL BIVIO FATO/MERANO DEL 24.10.1997, NONCHE’ DELLA SOCIETA’ CIRCOLO IL BIVIO FATO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FATO
PIETRO, DELEGATO PROVINCIALE DEL CALCIO A CINQUE E DIRIGENTE DELLA
SOCIETA' CIRCOLO IL BIVIO FATO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1
C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F., IN ORDINE A
COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE
DELLA GARA CIRCOLO IL BIVIO FATO/MERANO DEL 24.10.1997, NONCHE' DELLA
SOCIETA' CIRCOLO IL BIVIO FATO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S., PER
RESPONSABILITA' OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO
TESSERATO
La Corte Federale osserva che il Sig. Fato Pietro è stato deferito per avere, quale dirigente
federale e dirigente di società, svolto funzioni di accompagnatore ufficiale, in occasione della gara
di Campionato di Calcio a Cinque Circolo Il Bivio Fato/Merano del 24.10.1997, attività
espressamente vietata dal comma 7 dell'art. 10 N.O.I.F., nonchè per avere, al termine della gara,
pronunziato frasi offensive nei confronti degli arbitri, minacciandoli anche di non farli più arbitrare.
Rileva, altresì, che il Fato, interrogato nel corso dell'inchiesta, dichiarava di essere stato a1
corrente della incompatibilità tra le due funzioni di Delegato e di Dirigente accompagnatore, tanto
da avere, a suo tempo, manifestato l'intenzione di rinunziare all'incarico di Dirigente Federale. Il
Fato ammetteva, altresì, di avere pronunziato le frasi attribuitegli, al termine della gara, nello
spogliatoio, rivolto ai suoi giocatori, in un momento di rabbia.
Osserva 1a Corte che la responsabilità del Fato risulta di tutta evidenza, anche per la
completa ammissione dell'incolpato. Quanto alla violazione del divieto di svolgere, essendo
Dirigente federale, funzioni di Dirigente accompagnatore non vi sono questioni, essendo il fatto del
tutto pacifico.
Circa la violazione dell'obbligo di mantenere condotta conforme ai principi di correttezza,
sanciti dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, si deve osservare che il Fato ha
ammesso di avere pronunziato le gravi parole offensive e minacciose (di non farli più arbitrare) nei
confronti degli arbitri, ma di averlo fatto non in presenza del Direttore di gara e dei suoi
collaboratori, ma nello spogliatoio, al termine della gara stessa. In proposito, 1a Corte osserva che,
dato il luogo, il Fato non poteva ignorare che le sue frasi, peraltro urlate, sarebbero state
sicuramente percepite dagli Ufficiali di gara.
Attese tali premesse e considerato il particolare contesto in cui si sono svolti i fatti, la Corte
Federale ritiene sanzione congrua da infliggere al Sig. Fato Pietro quella della inibizione a svolgere
attività in seno alla F.I.G.C. e a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società, per la durata
di mesi sei.
Al Circolo Il Bivio Fato, deferito per responsabilità oggettiva, nelle violazioni ascritte al suo
tesserato, si ritiene di infliggere la sanzione dell'ammenda di L. 500.000.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed
infligge al Sig. Fato Pietro la sanzione della inibizione per mesi 6 ed al Circolo I1 Bivio Fato la
sanzione dell'ammenda di L. 500.000.
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