F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO, PRESIDENTE DELL’ATLETICO CATANIA S.R.L. E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S PER AVERE, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA ATLETICO CATANIA/TERNANA DEL 31.5.1998, ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE, NONCHE’ DELL’ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL’ART.6 COMMA 1 C.G.S.,PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 23 novembre 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO, PRESIDENTE DELL'ATLETICO CATANIA S.R.L. E CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S PER AVERE, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA ATLETICO CATANIA/TERNANA DEL 31.5.1998, ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, NONCHE' DELL'ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 1 C.G.S.,PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE FATTO Con l'istanza, trasmessa a mezzo raccomandata del 30.6.1998, il Procuratore Federale, Avv. Carlo Porceddu, ha deferito per i motivi in epigrafe indicati il Dott. Proto Franco, Presidente della Società Atletico Catania S.r.l. e Consigliere della Lega Professionisti Serie C, in quanto 1o stesso avrebbe violato il disposto del 3° comma dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed ha inoltre deferito 1a società Atletico Catania S.r.l. a titolo di responsabilità diretta. I fatti che sono alla base del deferimento sono collegati alle dichiarazioni rese dallo stesso Dott. Proto al quotidiano "La Sicilia" (pubblicate il giorno martedì 2 giugno 1998), a seguito di quanto avvenuto nel corso della partita relativa ai Play-off di Serie C1, Girone B, disputatasi a Catania il precedente 31 maggio 1998, tra la squadra dell'Atletico Catania e quella della Ternana. In dette dichiarazioni la Procura Federale ha ravvisato gli estremi della violazione dall'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto 1e affermazioni rese dal Proto sono state ritenute lesive della reputazione della Organizzazione Federale. Per la stessa ragione è stata deferita la società di cui il Dott. Proto è Presidente, a titolo di responsabilità diretta in base a11'operato del suo dirigente (art. 6 C.G.S.). Avverso tale deferimento il Dott. Proto Franco ha redatto memoria difensiva, in data 24 luglio 1998, spedita il successivo 30 luglio. Con tale atto il Proto giustifica 1e sue dichiarazioni affermando che le stesse non intendevano essere lesive della reputazione dell'Organizzazione Federale, ma egli, in esse, si doleva della circostanza che fosse stata dall'arbitro - nel corso della partita Atletico Catania/Ternana - non applicata correttamente una regola di gioco. Inoltre, 1o stesso Dott. Proto chiedeva di essere ascoltato ai sensi dall'art. 16, n. 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Successivamente, con lettera, inviata a mezzo fax il 1° ottobre 1998, il Proto ha rinunciato a tale sua facoltà. Nel corso dell'udienza del 2 ottobre 1998 la Procura Federale è rappresentata dall'Avv. Carlo Porceddu, il quale ha concluso per la responsabilità dell'incolpato chiedendo 1a applicazione della sanzione disciplinare. DIRITTO Più volte, in precedenti circostanze, la Corte Federale è dovuta intervenire per stigmatizzare dichiarazioni agli Organi di Stampa di dirigenti sportivi. Dette dichiarazioni spesso suonano equivoche o lasciano supporre prese di posizione polemiche nei confronti del "Palazzo", cioè della organizzazione di vertice del calcio. Detti atteggiamenti integrano sempre e, comunque, una lesione alle norme fondamentali di qualsiasi organizzazione sportiva, basata sulla lealtà dei suoi tesserati, ma sono da considerarsi ancora più rilevanti quando vengono posti in essere da soggetti coinvolti, in posizione di vertice, nella stessa organizzazione federale. Nel caso di specie il Dott. Proto Franco, oltre a ricoprire la carica di Presidente della società Atletico Catania S.r.l. è anche Consigliere della Lega Professionisti Serie C. Alla luce di quanto sopra ed avendo esaminato le dichiarazioni rese al quotidiano "La Sicilia" e pubblicate il giorno 2 giugno 1998 e le giustificazioni rese dal Proto, 1a Corte Federale ritiene lo stesso Dott. Proto Franco colpevole del comportamento ascrittogli, con il quale ha violato il terzo comma dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e gli commina la sanzione della ammonizione. Conseguentemente è da considerarsi colpevole la Società Atletico Catania, a titolo di responsabilità diretta in base al dettato del primo comma dall'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva e ad essa viene inflitta l'ammenda di L. 1.000.000. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta ed infligge al Sig. Proto Franco la sanzione dell'ammonizione ed a11'Atletico Catania la sanzione dell'ammenda di L.1.000.000.
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