F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 novembre 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MADIONI MAURIZIO, FAETI VITTORIO E PANTI DUCCIO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE, SEGRETARIO E GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI SIENA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 24 COMMA 9 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA IN SENO AL COMITATO

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 novembre 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MADIONI MAURIZIO, FAETI VITTORIO E PANTI DUCCIO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE, SEGRETARIO E GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI SIENA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 COMMA 9 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AL COMITATO Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a carico dei Signori Madioni Maurizio, Faeti Vittorio e Panti Duccio, rispettivamente Presidente, Segretario e Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Siena, i quali vengono chiamati a rispondere della violazione di cui all'att. 1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 24, comma 9, dello stesso Codice, per aver in pendenza di giudizio in prima istanza relativo alle eventuali sanzioni e/o decisioni da adottare in relazione a fatti avvenuti in occasione della disputa della gara Virtus Asciano/Acquaviva del 22.11.1998, scambiato più volte tra di loro, e fornito anche a terzi, informazioni e notizie circa il detto procedimento disciplinare, nonché anticipato il contenuto della decisione che il Giudice Sportivo avrebbe poi adottato. I fatti per i quali è stato disposto il deferimento sono relativi al procedimento instaurato innanzi alla Commissione Disciplinare su reclamo della S.P. Acquaviva, a seguito della disputa della gara del Campionato toscano di 3^ Categoria, tra la S.S. Virtus Asciano e la S.P. Acquaviva, disputata il 22 ottobre 1998. In base alla relazione dell'Ufficio Indagini, emergerebbe un comportamento illecito dei Sigg.ri Maurizio Madioni, Presidente del Comitato Provinciale di Siena, Vittorio Faeti, Segretario dello stesso Comitato Provinciale, e dell'Avv. Duccio Panti, Giudice Sportivo presso il suddetto Comitato Provinciale. Avverso dette contestazioni trasformate in deferimento dalla Procura Federale il 3.6.1999, il Sig. Madioni ed il Sig. Faeti deducevano con due diverse memorie, datate 26.6.1999, la loro estraneità ai fatti loro ascritti. Con raccomandata a.c. del 28.6.1999, l'Avv. Duccio Panti, nel porre in essere la sua memoria difensiva, comunicava, altresì, alla Corte Federale, e per conoscenza al Procuratore Federale, le sue avvenute dimissioni in data 2.6.1999, cioè il giorno precedente a quello del deferimento, intervenuto soltanto il successivo 3.6.1999. All'udienza del 25.10.1999 erano presenti personalmente i Signori Madioni e Faeti e la Procura Federale era rappresentata dallo stesso Procuratore Federale, Avv. Carlo Porceddu. Il primo, problema, che si pone all'analisi della Corte, è rappresentato dalla valutazione che deve essere fatta della circostanza che l'Avv. Penti abbia rassegnato le proprie dimissioni in un momento anteriore al deferimento. Invero, pur avendo egli, nella sua memoria, ampiamente delucidato il suo comportamento, lo stesso ha ricordato di non essere più un "organo della Federazione" e pertanto di non poter essere più vincolato dalla clausola compromissoria che lega gli appartenenti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e li porta a sottostare ai giudizi degli organismi della Giustizia Sportiva. Al fine di rispondere a questo primo problema occorre muovere dall'analisi della normativa che regola la materia. Invero, l'art. 36 delle Norme Organizzative Interne della F.I..G.C., al settimo comma, recita che "non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunziato ad un precedente tesseramento in pendenza di un procedimento disciplinare a loro carico". Tale norma ci consente di valutare una duplicità di comportamenti relativi all'istituto delle dimissioni. Se le dimissioni sono state date prima del deferimento non può ritenersi esistente, in quel momento, un procedimento disciplinare a carico del tesserato e pertanto le stesse producono l'effetto di non assoggettare alle norme federali, e di conseguenza ai giudizi sportivi, soggetti che al momento dell'apertura del giudizio non siano più vincolati alla clausola compromissoria che lega tutti i tesserati. Diversa è, invece, la circostanza in base alla quale le dimissioni siano intervenute dopo il rinvio a giudizio del tesserato. In questa seconda circostanza, dalle dimissioni potrebbe verificarsi l'impossibilità di ulteriori tesseramenti, in quanto il settimo comma dall'art. 36 N.O.I.F., sopra richiamato, troverebbe applicazione e finirebbe col "sanzionare" in modo estremamente severo l'incolpato dimissionario. In tale ipotesi sarà, dunque, possibile per l'incolpato, già assoggettato a procedimento disciplinare, sottoporsi ugualmente al giudizio in quanto, in tal modo, può evitare il gravissimo pregiudizio prodotto dall'applicazione dall'art. 36, comma 7, sopra richiamato. In questo ultimo caso appare evidente che la sanzione dovrà essere scontata dal tesserato all'atto della nuova richiesta di tesseramento. Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame, poiché le dimissioni dell'Avv. Penti sono intervenute in un momento antecedente al deferimento, non potendosi ritenere tale il procedimento cognitivo già avviato innanzi all'Ufficio Indagini, le stesse non consentono alla Corte Federale di "giudicare" lo stesso Panti, né consentono a lui di operare una scelta per la perpetuatio jurisdizionis del Giudice Sportivo che, come detto, questa Corte ritiene debba essere garantita esclusivamente a coloro i quali possono patire gli effetti irreversibili dettati dell'art. 36, comma 7, N.O.I.F.. Pertanto, là Corte Federale non può, in alcun modo, occuparsi delle incolpazioni mosse al Panti in quanto all'epoca della formulazione delle stesse il Panti non era più tesserato per la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Venendo poi alla posizione dei Sigg.ri Maurizio Madioni e Vittorio Faeti emerge chiaramente non solo dalle loro difese, ma anche dalle stesse risultanze dell'Ufficio Indagini che l'incolpazione loro mossa appare infondata in quanto i comportamenti ascritti agli stessi non integrano, in alcun modo, una violazione dei principi della lealtà e della probità, previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e punibili in base al dettato del successivo art. 24. Invero, il comportamento tenuto dal Madioni e dal Faeti non ha violato, in alcun modo, il dettato dall'art. 1 del Codice di Giusti2ia Sportiva e deve essere valutato considerando anche l'aspetto del volontariato, che, soprattutto nei settori dilettantistici, contraddistingue il servizio svolto in favore della Federazione. Alla luce di tale considerazione, alcune previsioni, circa l'esito del giudizio disciplinare, formulate dal Madioni, non possono essere interpretate come anticipazione della sentenza, ma solo come previsioni dettate dall'esperienza del dirigente. Dette previsioni, peraltro, non sono neppure state realizzate dal Faeti, la cui unica "colpa" sembrerebbe essere quella di aver assistito alla gara e di essere stato presente all'incontro tra il Presidente Madioni ed i dirigenti della S.P. Acquaviva. Alla luce delle considerazioni sopra svolte la Corte Federale ritiene di non poter prendere in esame il deferimento dell'Avv. Duccio Panti, già Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Siena, in quanto lo stesso all'atto del deferimento risultava essere già dimissionario e di conseguenza non più vincolato alla clausola compromissoria che lega i tesserati alla Federazione, Ritiene, invece, di dover prosciogliere il Sig. Maurizio Madioni, Presidente del Comitato Provinciale di Siena, dalla incolpazione a lui mossa per non aver leso con il suo comportamento i dettami dall'art. 1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Ritiene di dover prosciogliere, altresì, il Sig. Vittorio Faeti, Segretario del Comitato Provinciale di Siena, dalla incolpazione a lui mossa per non aver leso con il suo comportamento i dettami dall'art. 1, commi I e 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i Sigg.ri Madioni Maurizio e Faeti Vittorio dall'incolpazione loro ascritta e dichiara il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Penti Duccio.
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