F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 novembre 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DI TULLIO ONORATO, PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI ISERNIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE POSTO IN ESSERE NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 novembre 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DI TULLIO ONORATO, PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI ISERNIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE POSTO IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI II 15.3.1998 perveniva alla Procura Arbitrale Regionale del Molise l'esposto di seguito trascritto: "Il sottoscritto A.E. Izzo Giovanni della sezione in indirizzo, in riferimento alla gara Vastogirardi - Isernia del 12.2.1998 categoria juniores provinciali disputata a Vastogirardi alle ore 14,30 DENUNCIA quanto segue: nel referto di gara riportava l'espulsione del calciatore n. 8 Sig. Antinone Roberto della società Vastogirardi il quale al 19' del 2° tempo dopo che la propria squadra aveva subito la rete del 3 a 2 mi aggrediva alla spalle colpendomi con un violento pugno nella zona sinistra della nuca. Poiché la violenza del pugno mi procurava forti giramenti di testa sospendevo definitivamente la gara. Il martedì successivo alla gara 17/02/1998 incaricavo mia sorella A.E. lzzo Fiorentina di portare insieme al suo referto anche il mio presso il Comitato Provinciale della F.I.G.C.. Qui trovava il Presidente del Comitato Provinciale Sig. Di Tullio Onorato che incaricava mia sorella di venirmi a chiamare per un colloquio. Quando mi sono presentato presso il Comitato Provinciale al cospetto del Presidente c'era anche il sostituto del Giudice (a detta del Presidente) e sopraggiungevano anche i colleghi A.F.Q. Ricci Luigi Pietro rappresentante della Sezione presso la giustizia sportiva e il collega Marandola Vincenzo A.E.A.A. regionale. In presenza dei sopracitati il Sig. Di Tullio Onorato legge il referto sottolineando che per come avevo scritto sul referto il calciatore espulso per avermi aggredito sarebbe stato squalificato per due o tre anni. Io gli rispondevo che non potevo farci nulla. A questo punto, insieme al collega Ricci, il Presidente Di Tullio mi portava in un'altra stanza dove rileggendo ì1 mio referto mi chiedeva se tossì sicuro dell'identità del calciatore che mi aveva colpito. Alla mia risposta affermativa aggiungeva, rammaricato, che il calciatore in questione avrebbe dovuto giocare con la rappresentativa per cui se veniva squalificato non avrebbe potuto più prendervi parte. Detto ciò mi lasciava solo con il collega Ricci che letto anch'egli il referto mi faceva la stessa domanda circa la mia sicurezza nell'aver riconosciuto il calciatore in questione. Alla mia risposta affermativa aggiungeva che effettivamente quel calciatore avrebbe subito una pesante squalifica. Intanto rientra il Presidente Di Tullio in compagnia del Presidente del Vastogirardi il quale mi chiedeva se era possibile fare qualcosa affinché la squalifica del suo calciatore non fosse troppo pesante. Io rispondevo che non potevo farci nulla. Il Presidente Di Tullio e il collega Ricci mi lasciavano per circa 15 minuti solo con il Presidente del Vastogirardi il quale tentava di convincermi a correggere il referto magari indicando un altro calciatore come colpevole dell'aggressione. Al mio rifiuto, motivato dal senso di giustizia e correttezza, ì1 Presidente del Vastogirardi provava ad insistere anche se in maniera dimessa. Rientravano il Sig. Di Tullio e il collega Ricci i quali tornavano sull'argomento cercando di convincermi a cambiare il nominativo, sulla qual cosa Ricci avanzava delle riserve perché la cosa poteva essere risaputa. A questo punto resto solo con il collega Ricci al quale confermavo la mia volontà di non voler modificare nulla. Ricci però insisteva assicurandomi che nemmeno in Sezione la cosa si sarebbe saputa e mi convinceva ad andare a casa prendere la copia del referto e sotto dettatura mi faceva scrivere un nuovo referto dove appariva meno grave l'aggressione da me subita. Fatto ciò mi hanno salutato e lasciato libero di tornare ai miei impegni. Mi rendo conto che tutto ciò andava fatto immediatamente ma perché inesperto, temevo per eventuali ripercussioni che la vicenda poteva avere su tutta L'Associazione alla quale mi onoro di appartenere, infine però consigliato anche da mia sorella ho fatto prevalere la giustizia, la morale e il dovere di Arbitro nonché di uomo e mi sono deciso a presentare questa denuncia". A seguito di procedimento disciplinare la Commissione di Disciplina Nazionale decidendo il procedimento disciplinare, riunito per ragioni di connessione oggettiva, aperto a carico dell'arbitro Luigi Pietro Ricci, della Sezione A.I.A. di Isernia, incolpato di aver indotto, avvalendosi del ruolo di componente del C.D.S. e di rappresentante A.I.A. presso il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale F.I.G.C., gli AA..EE. Giovanni Izzo e Antonio Santomarco appartenenti alla sua Sezione, a modificare falsìficandone i contenuti, i referti di due gare del campionato Juniores provinciale al fine di alleviare ed attenuare le responsabilità di giuocatori resisi colpevoli sul terreno di giunco di violenze consumate a loro danno e delle loro società di appartenenza, nonché a carico degli arbitri Giovanni Izzo e Antonio Santomarco entrambi incolpati di aver tardivamente confessato la modificazione dei loro referti di gara, falsificandone il contenuto, per effetto delle pressioni esercitate dall'A.F.Q. Luigi Pietro Ricci, concorrendo al fine di alleviare ed attenuare le responsabilità di giuocatori rei di condotta violenta consumata ai loro danni e quelle delle Società di appartenenza, irrogava all'arbitro Luigi Pietro Ricci la sanzione disciplinare della sospensione fino al 27 settembre 2000, nonché agli arbitri Giovanni Izzo e Antonio Santomarco la sanzione disciplinare della sospensione a tutto il 5.01.1999. La Commissione di Disciplina di Appello il 27.03.1999 rigettava il reclamo dell'arbitro Ricci Luigi Pietro e, in accoglimento dell'Appello della Procura Arbitrale, commutava il provvedimento della sospensione in quello del ritiro della tessera. Venivano inoltre svolti accertamenti a carico del Presidente del Comitato Provinciale di lsernia, Di Tullio Onorato, il quale si dichiarava estraneo ad ogni addebito, affermando la sua buona fede. In particolare Di Tullio, in ordine alla gara Pozzilli/Sesto Campano, negava di avere avuto contatti con l'arbitro Ricci e con il Presidente della Società Pozzilli al fine di fare modificare il referto della gara sovramenzionata. Tali dichiarazioni di completa estraneità ai fatti sono state ribadite dal Di Tullio nel corso del giudizio svoltosi avanti la Corte Federale ed in effetti nessuna responsabilità è emersa nei confronti del Di Tullio, in ordine all'alterazione del referto relativo alla gara Pozzilli/Sesto Campano, per cui egli va prosciolto da tale addebito. Lo stesso non può dirsi per l'addebito relativo alla modifica del referto arbitrale concernente la gara Vastogirardi/Isernia Calcio. La modifica del referto della gara del 12.2.1998 infatti risulta avere avuto luogo a seguito dell'intervento diretto del Presidente Di Tullio e dell'arbitro Ricci. Le dichiarazioni dell'arbitro Izzo Giovanni, della di lui sorella Fiorentina, di De Falco Domenico e di Marandola Vincenzo, appaiono infatti plausibili e certamente non dettate da sentimenti di rancore nei confronti del Di Tullio. Tali dichiarazioni, rese nel corso dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Indagini, appaiono, poi, sostanzialmente concordanti; in altre parole, le dichiarazioni spontanee rese con la denuncia dell'arbitro Giovanni Izzo sono suffragate da quelle rese dalla sorella. La sera del 17.2.1998 costei, che si era recata in Comitato per consegnare anche il referto del fratello, andò, infatti, a cercare il congiunto su richiesta del Di Tullio, il quale, esaminato il referto, profeti le significative parole: ``guarda che con questo referto il giocatore prende due o tre anni di squalifica". Inoltre, particolarmente significative appaiono le parole pronunciate subito dopo dal Ricci: ``non preoccuparti per il referto, che non ne saprà niente nessuno". A ciò va aggiunto che all'iniziale stesura del referto, poi modificato, assistette l'arbitro Domenico Di Falco, il quale ha riferito che tale primitivo referto, vergato con una penna nera, oggettivava l'aggressione subita dall'arbitro Izzo in un pugno alla nuca. Significativo appare ancora a questo proposito quanto riferito dall'arbitro Marandola, secondo cui già il venerdì 13.2.1998 lo stesso arbitro Izzo aveva detto di essere stato colpito con un pugno. Invece il 17.2.1998, dopo che lo stesso Izzo si era incontrato col Di Tullio in un locale del Comitato, come riferisce il Marandola, intervenne la modifica del referto, rispetto alla quale il Di Tullio, Presidente del Comitato Provinciale, svolse un intervento determinante, al fine di evitare squalifiche pesanti a giocatori facenti parte della rappresentativa giovanile. A carico del Di Tullio, in considera2ione della pregressa lodevole militanza nei ranghi federali, va irrogata la sanzione della inibizione a ricoprire incarichi federali per mesi due. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Di Tullio responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione per mesi due.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it