F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 novembre 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MANFREDI MICHELE, SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL CONIITATO DI MONZA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAVIENTO MINACCIOSO E INGIURIOSO TENUTO NEI CONFRONTI DELLA TERNA ARBITRALE DELLA GARA RAPPRESENTATIVA COMITATO MONZA/RAPPRESENTATIVA COMITATO BRESCIA DEL 20.5.1999
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 novembre 1999 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MANFREDI
MICHELE, SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL CONIITATO DI MONZA, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAVIENTO MINACCIOSO E
INGIURIOSO TENUTO NEI CONFRONTI DELLA TERNA ARBITRALE DELLA GARA
RAPPRESENTATIVA COMITATO MONZA/RAPPRESENTATIVA COMITATO BRESCIA
DEL 20.5.1999
Con atto in data 24.6.1999 il Procuratore Federale ha deferito alla Corte Federale il Sig. Manfredi
Michele, Sostituto Giudice Sportivo presso il Comitato di Monza, per aver violato le disposizioni di
cui all'att. 1 comma 1 C.G.S., in quanto nella sua qualità "di dirigente accompagnatore del Comitato
di Monza", al termine della gara Rappresentativa Comitato di Monza/Rappresentativa Comitato di
Brescia del 20.5.1999 "i rivolgeva arrogantemente all'arbitro e successivamente, tornato nello
spogliatoio di questi, apostrofava la terna arbitrale minacciandola e ingiuriando nuovamente gli
arbitri all'uscita del campo...".
Con memoria depositata il 17 luglio u.s. il Sig. Manfredi ha controdedotto sostenendo che il suo
"comportamento nei confronti della terna arbitrale non è mai sconfinato in offese o ingiurie".
All'adunanza del 15 ottobre 1999 il Dott. Francesco Purromuto della Procura Federale ha svolto la
sua requisitoria, controdeducendo per l'affermazione di responsabilità del Sig. Manfredi Michele,
con la richiesta della sanzione della inibizione a volgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e/o a
ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare le società nell'ambito federale, per la durata di un
anno.
II Manfredi ha ribadito ulteriormente le proprie tesi difensive svolte con la suindicata memoria del
17.7.1999.
Il Manfredi contesta la legittimità del suo deferimento, sostenendo, in particolare, che il proprio
comportamento durante tutta la gara, negli spogliatoi della terna arbitrale e al momento dell'uscita
degli stessi arbitri dal campo, è stato improntato alla massima correttezza e ribadendo di non aver
mai "sconfinato in offese o ingiurie"
II Manfredi ammette però di aver fatto rilevare al Direttore di gara l,inopportunità di averlo ricevuto
nello spogliatoio mentre si trovava "sotto la doccia", e di avergli riferito della sua pluriennale
attività di arbitro e di osservatore, ma "senza alcun tono intimidatorio".
Le suindicate argomentazioni, svolte, peraltro molto genericamente, dal Sig. Manfredi a sostegno
delle proprie tesi, non scalfiscono la obiettiva validità delle prove poste a fondamento del
deferimento per comportamento minaccioso e ingiurioso nei confronti della terna arbitrale.
Dall'esame degli atti è, infatti, agevole dimostrare che il comportamento complessivo tenuto dal
Sig. Manfredi al termine della ?ara Rappresentativa del Comitato di Monza/Rappresentativa del
Comitato di Brescia del 20.5.1999, nei confronti prima del Direttore di gara e successivamente
all'uscita dal campo. della terna arbitrale. non è stato, in verità, né ortodosso né irreprensibile.
Dal supplemento di rapporto redatto dal Direttore di gara nella parte riguardante la voce
"comportamento dei dirigenti" risulta che il Sig. Manfredi, al rifiuto dell'arbitro di restituire
"immediatamente" i documenti del Comitato di Monza, peraltro motivato dalla esigenza di eseguire
alcune verifiche, ha detto quanto segue: "lei deve parlare con me e giustificare il suo operato".
Al momento della consegna dei documenti, avvenuta nello spogliatoio dell'arbitro dopo circa un
quarto d'ora dalla richiesta originaria, il Sig. Manfredi ha dichiarato: "sono stato anch'io un arbitro e
un osservatore e voi tre siete degli zeri, non meritate di calcare i campi di calcio, provvederò a
sistemarvi".
E', infine, non contraddetta la circostanza di fatto, che si evince nel predetto supplemento arbitrale,
secondo cui all'uscita dal campo la tema arbitrale è stata oggetto di insulti da parte di provocatori
del Comitato di Monza e che tutto ciò è avvenuto alla presenza del Manfredi. "che non ha fatto
nulla per placare le provocazioni e che, anzi, ha proseguito con i seguenti improperi": "Muovetevi
ad andare fuori dai coglioni, questa è l'ultima partita che arbitrate".
I contenuti del suindicato supplemento arbitrale sono stati integralmente recepiti dal Comitato
Regionale Lombardia, come si evince dal Comunicato Ufficiale n. 45 del 3 giugno 1999, riportante
le decisioni adottate in merito alla gara in questione dal Giudice Sportivo, che. tra l'altro, ha
disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi dall'art. 16 comma 1 lettera c)
C.G.S., per i provvedimenti di competenza a carico del Manfredi.
Da quanto sopra discende, inequivocabilmente. che il Sig. Manfredi ha tenuto nei confronti della
terna arbitrale un comportamento minaccioso e ingiurioso in contrasto con i principi sportivi della
lealtà, della probità e della rettitudine.
Inoltre, non può sottacersi che, nella stessa memoria difensiva, il comportamento del Sig. Manfredi
non è sempre in linea con i suddetti principi sportivi, come quando, ad esempio, riferisce la
circostanza, peraltro ininfluente ai fini della causa. che l'arbitro lo ha ricevuto mentre era "sotto la
doccia", non tanto per giustificare il proprio comportamento. ma per evidenziare quello dell'arbitro
iriguardoso nei suoi confronti.
Accertata la responsabilità dei Sig. Manfredi e la gravità del suo comportamento. la Corte Federale.
tenuto conto che il predetto dirigente ha agito mentre era preoccupato per l'infortunio occorso ad un
calciatore del Comitato di Monza, ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Zingonia,
dove era ansioso di recarsi per rendersi conto delle reali condizioni psico-fisiche dell'atleta, ritiene
equa l'applicazione della sanzione dell'inibizione temporanea per sei mesi (art. 9. comma 1, lettera
e) C.G.S..
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal
Procuratore Federale. dichiara il Sig. Manfredi Michele responsabile della violazione ascrittagli e
gli infligge la sanzione dell'inibizione per mesi sei.
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