F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. D’INNOCENZO PIERO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 2 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000
Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. D'INNOCENZO
PIERO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D., PER VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 2 C.G.S., PER CONDOTTA
ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
Con atto in data 3 aprile 2000 n. 582/417 il Procuratore Federale ha deferito alla Corte Federale il
Sig. D'Innocenzo Piero, Consigliere del Comitato Regionale Lazio L.N.D., per rispondere della
violazione degli em. 1, comma 1, e 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva perché "... in data
anteriore e prossima al mese di novembre 1999, è stato il tramite tra il tecnico, sig. Botti Sergio , e
la Società A.S. Castelli Romani, in conseguenza del quale quest'ultima ha tesserato il Botti e
contestualmente esonerato il proprio tecnico Cherri Massimiliano".
Con l'esposto in data 21 dicembre 1999 il Presidente del Comitato Regionale Lazio L.N.D., Antonio
Sbardella, segnalava all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. che, nel corso dell'Assemblea Sttaordinaria
dell'Associazione Allenatori della Regione Lazio, svoltasi a Roma il 20 dicembre 1999, il Sig.
Massimiliano Cherri, già allenatore della società A.S. Castelli Romani, nel suo intervento ha
"asserito che un Consigliere del C.R. Lazio, del quale non ha voluto fare il nome in sede
assembleare, avrebbe influenzato, avvalendosi della sua carica, il suo esonero dalla conduzione
tecnica della squadra, a favore di altra persona".
Con tale esposto il Presidente Sbardella sollecitava l'Ufficio Indagini ad accertare "le responsabilità
e se del caso ...ad interessare il competente Organo Federale per deferire il Cherri per millantata
notizia".
Dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. (cfr. relazione in data 16 marzo 2000)
è emerso che:
- il Cherri ha indicato nel Sig. Piero D'Innocenzo, il Consigliere del Comitato Regionale che si
sarebbe adoperato per il suo esonero da allenatore della squadra dell'A.S. Castelli Romani e per la
nomina del nuovo allenatore, Sig. Botti Sergio, con il quale "frequentava il campo di allenamento"
della sopraccitata società Castelli Romani;
- il Sig. D'Innocenzo "ha confermato di essere stato il tramite del contatto intervenuto tra il Sig.
Sergio Botti e i dirigenti della Castelli Romani, negando però di aver interferito o concorso a
determinare le decisioni della predetta società in ordine all'esonero Cherri".
In data 1° marzo 2000 il Capo dell'Ufficio Indagini trasmetteva gli atti di cui si discute, per le
determinazioni di competenza, alla Procura Federale, senza nulla dire in ordine ala posizione
dell'allenatore Cherri, nei cui confronti il Presidente del Comitato Regionale Lazio L.N.D., Antonio
Sbardella, aveva sollecitato l'intervento dell'Ufficio Indagini per l'eventuale deferimento per
"millantata notizia".
Con lettera del 28 aprile 2000, il Sig. D'Innocenzo ha controdedotto, precisando che:
- l'allenatore Cherri non è stato esonerato essendosi dimesso "a cagione dei disastrosi risultati della
squadra....";
- nella vicenda si era limitato a ricevere una telefonata del Presidente della A.S. Castelli Romani che
gli chiedeva "il numero telefonico del Sig. Botti". Pertanto, chiarisce il Sig. D'Innocenzo, per
quanto riguarda il contatto intercorso con il Presidente dell'A.S. Castelli Romani, di cui si parla
nella relazione dell'Ufficio Indagini, egli si è "limitato a fornirgli il numero telefonico del Sig.
Botti".
All'udienza del 31 maggio 2000 il D'Innocenzo e il suo rappresentante legale hanno ulteriormente
illustrato le proprie tesi difensive chiedendo il pieno proscioglimento.
Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alberto Fumagalli, ha concluso il suo intervento,
affermando la responsabilità del deferito e chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'
ammonizione.
II deferimento in esame presume che il Sig. D'Innocenzo Piero, Consigliere del Comitato Regionale
Lazio, sia stato Il tramite tra il Tecnico, Sig. Botti Sergio, e la società A.S. Castelli Romani, in
conseguenza del quale quest'ultima avrebbe tesserato il Botti e contestualmente esonerato il proprio
Tecnico Cherri Massimiliano.
Le argomentazioni poste a fondamento del deferimento non sono condivisibili per una pluralità di
ragioni.
Dagli atti risulta inequivocabilmente che l'incolpato si è limitato a dare al Presidente dell'A.S.
Castelli Romani, Sig. Fiorentini, su richiesta di quest'ultimo, il numero telefonico del Botti e che
nella fattispecie non sussiste neanche un elemento di prova dei fatti affermati dall'Ufficio Indagini,
idoneo a far ritenere il D'Innocenzo coinvolto, neanche indirettamente, nella successione
dell'allenatore Botti al Cherri, che si era dimesso (tale circostanza non è stata mai contraddetta né
smentita) dalla guida dell'A.S. Castelli Romani.
II comportamento del Sig. D'Innocenzo, che conosce il Presidente dell'A.S. Castelli Romani, Sig.
Fiorentini, "in quanto possiede una casa a Lavinio proprio nelle vicinanze del campo sportivo" e al
quale ha fornito il numero telefonico del Botti, allenatore che gravita nel Comitato Regionale Lazio,
dove partecipa a corsi, conferenze e seminari, non può essere oggetto di censura alcuna.
Né va trascurato di considerare che lo stesso Sig. Cherri, interrogato dall'Ufficio Indagini (cfr.
relazione del 16 maggio 2000) ha tenuto a precisare che "con la critica espressa in sede assembleare
non ha inteso ledere la figura del D'Innocenzo, posto che tale intervento aveva nelle sue intenzioni il
solo scopo di esporre un fatto che gli sembrava essere di sicuro rilievo con riferimento al tema
trattato" e che, d'altra parte, secondo il Presidente del Comitato Regionale Lazio, Sig. Antonio
Sbardella, che ha sollecitato l'intervento dell'Ufficio Indagini (cfr. lettera n. 533 del 21 dicembre
1999), il deferimento avrebbe dovuto riguardare, eventualmente, proprio il Sig. Cherri, "per
millantata notizia".
Per quanto sopra detto e considerato, la Corte Federale proscioglie il Sig. D'Innocenzo Piero dalla
incolpazione ascrittagli.
Per questi motivi la Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale,
proscioglie il deferito dall'incolpazione ascritta.
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