F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FERRARESI RAOUL, PRESIDENTE DEL COMITATO LOCALE DI SAN DONA’ DI PIAVE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000
Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FERRARESI
RAOUL, PRESIDENTE DEL COMITATO LOCALE DI SAN DONA' DI PIAVE, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE
TENUTA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
A seguito dell'esposto-denuncia del Presidente del Comitato Regionale Veneto L.N.D., riguardante
"pretesi comportamenti antiregolamentari" posti in essere dal Sig. Ferraresi Raoul che, nella sua
qualità di Presidente del Comitato Locale F.I.G.C.- L.N.D. di San Donà di Piave, a mezzo
comunicato ufficiale, "ha svolto attività pubblicitaria in favore di uno studio medico privato non
autorizzato alla certificazione (Comunicato Ufficiale n. 2 del 28.7.1999 - Studio TRIADE s.r.l.)", il
predetto Ferraresi Raoul è stato deferito dal Procuratore Federale per violazione dall'art. 1, comma
1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, accertato che tutte le società "dipendenti" dal
Comitato di San Donà di Piave avevano ricevuto in allegato al Comunicato Ufficiale n. 2 del
28.7.1999 un foglio informativo - intestato Poliambulatorio TRIADE -, avente ad oggetto "proposta
di servizio di medicina dello sport", e che tale Poliambulatorio non era autorizzato al rilascio di
certificati di idoneità sportiva, non avendo ottenuto il prescritto accredito previsto dalla Regione
Veneto, in data 25 ottobre 1999, contestava al Sig. Ferraresi di aver usato il comunicato ufficiale del
proprio Comitato come veicolo promozionale e pubblicitario del predetto Poliambulatorio TRIADE
"ditta privata non autorizzata alla certificazione, inducendo in errore parecchie società e molti
giocatori, ... con spese a carico dell'organizzazione".
II Presidente del Comitato Regionale Veneto, con la nota 25 novembre 1999 inviata all'Ufficio
Indagini, riferisce, tra l'altro, che "...Ferraresi ammette il fatto e si scusa dicendo d'aver voluto fare
un piacere a un medico sempre vicino al suo Comitato".
Il Presidente, inoltre, riferisce che durante l'incontro del 25 ottobre 1999 aveva consigliato al Sig.
Ferraresi, "data l'età, 70 anni, e le non buone condizioni di salute, di valutare l'opportunità di
dimettersi".
Con nota del 14 novembre 1999, inviata al Presidente del Comitato Regionale Veneto, il Sig.
Ferraresi chiariva che nella busta contenente il Comunicato Ufficiale n. 2 del 28 luglio 1999 era
stato inserito "un foglio informativo di un nuovo Centro Medico (TRIADE)..., in quanto richiesto
dal dott. Giuseppe Pappagallo (Direttore del Centro, dove le visite vengono effettuate entro pochi
glomi) che dal 1972 ha sempre tenuto le lezioni di medicina sportiva ai numerosi corsi per
allenatori, organizzati dal Comitato di San Donà di Piave, gratuitamente".
Al riguardo il Sig. Ferraresi nel precisare che "sul Comunicato non era scritto nulla", riconosceva la
"leggerezza" del suo comportamento, compiuta in buona fede, per pura riconoscenza nei confronti
del dott. Pappagallo.
Successivamente, con lettera inviata in data 28 maggio 2000 alla Corte Federale, corredata del
proprio curriculum sportivo, il Sig. Ferraresi illustrava ulteriormente le sopraindicate
controdeduzioni, precisando che:
- il foglio informativo inserito nel Comunicato Ufficiale n. 2 riguardante il Centro Medico
TRIADE, non costituisce attività pubblicitaria;
- le visite mediche venivano effettuate tempestivamente dal Centro TRIADE, entro pochi
giorni e
con un risparmio di "10/20 mila lire per visita";
- il Centro TRIADE "appena apertasi la questione", ha sospeso l'attività medico-sportiva,
riprendendola "solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni burocratiche";
- il foglio informativo inserito nel Comunicato Ufficiale, inviato a "poco più di una quarantina
di società", non ha comportato un sovrappeso tale da aumentare l'affrancatura della spedizione
del Comunicato, composto da 14 fogli per complessivi 83 grammi (la tariffa rimane invariata fino a
125 grammi).
All'udienza del 31 maggio 2000 il rappresentante del Procuratore Federale, Avv. Alberto Fumagalli,
affermata la responsabilità del deferito, ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'ammonizione
con diffida.
Dall'esame della documentazione versata agli atti del deferimento risulta inequivocabilmente che il
Sig. Raoul Femaresi, inserendo il foglio informativo intestato "Poliambulatorio TRIADE" nel
Comunicato Ufficiale n. 2 del 28 luglio 1999, inviato "a non più di una quarantina di società
sportive" del Comitato Locale di San Donà di Piave, non ha svolto attività pubblicitaria in favore
del suddetto studio medico non autorizzato alla certificazione, né ha avuto alcun pregiudizio
economico a carico del suddetto Comitato Locale.
Infatti, il contenuto del foglio informativo di cui sopra, trasmesso alle società sportive senza alcun
commento, sottolineatura o sollecitazione, esclude che il deferito abbia svolto attività pubblicitaria
in favore del Centro Medico TRIADE. E' invece evidente che il Sig.. Ferraresi ha agito in buona
fede, nell'interesse delle società e degli atleti, considerato che il Centro Medico richiede per le
proprie prestazioni sanitarie, tempestivamente erogate, prezzi molto contenuti, e per riconoscenza,
disinteressata, nei con&onti del Direttore del Centro TRIADE che per oltre 20 anni ha svolto,
gratuitamente, le lezioni di medicina sportiva ai corsi di formazione per allenatori organizzati dal
Comitato Locale.
Tale comportamento, anche se non veramente irreprensibile, conferma la buona fede del Sig.
Femdresi che non esita a riconoscere di aver commesso una "leggerezza".
Per completezza va, infine, rilevato che nella fattispecie non vi è stato nessun pregiudizio
economico per il Comitato, in quanto, come provato dal Sig. Ferraresi, il Comunicato n. 2 del 28
luglio 1999, pesava complessivamente 83 grammi e che la tariffa relativa rimane invariata fino a
125 grammi.
Per quanto sopra detto e considerato, la Corte Federale ritiene equa l'applicazione a carico del Sig.
Ferraresi Raoul della sanzione dell'ammonizione.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il deferito responsabile della violazione ascritta e gli infligge la
sanzione dell'ammonizione.
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