F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LORENTINI OTELLO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI AREZZO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LORENTINI OTELLO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI AREZZO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI AI Lorentini viene fatto carico di avere, in data 16.6.1999, senza averne alcun titolo, ma avvalendosi della sua qualifica federale, richiesto ed ottenuto dal Presidente del Comitato Provinciale di Siena copia del referto arbitrale relativo alla gara Chiusi/S. Firmino del 12.6.1999, del quale faceva uso arbitrario. Interrogato dall'Ufficio Indagini, il Lorentini dichiarava di avere assistito alla gara (dato che nel S. Firmino giocava suo nipote) nel corso della quale, a seguito di incidenti, l'arbitro espulse diversi giocatori del S. Firmino e, a un certo punto, dovette sospendere la gara, per mancanza del numero minimo. Riferiva che poiché a settembre sarebbe ricominciato il nuovo campionato e ancora dopo alcuni mesi non era giunta alcuna notizia in merito agli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti a quanto accaduto nel corso della gara del 12.5.1999., essendo in buoni rapporti con il Presidente del S. Firmino, si decise di chiedere informazioni al Comitato di Siena, dal quale, il giorno dopo, gli venne rimessa copia del rapporto arbitrale, accompagnato da un fax (andato a finire quest'ultimo allegato al reclamo, successivamente presentato dalla U.S. S. Firmino al Giudice Sportivo di I° Grado). Ricevuta la contestazione, il Lorentini precisava che, verso la fine del settembre 1999, si era presentato presso la sede del Comitato Provinciale di Arezzo un dirigente della S. Firmino per avere informazioni sui provvedimenti disciplinari adottati, a seguito di quanto avvenuto nel corso della gara di che trattasi e dei quali non si era saputo niente benché fosse prossimo l'inizio del campionato. In assenza del Segretario, aveva così telefonato a Siena e il Presidente di quel Comitato si era meravigliato come ancora non fosse giunto ad Arezzo (competente per territorio) il relativo referto arbitrale. Il glomo successivo, giunse il referto, accompagnato da un fax contenente scuse per il ritardo. Da quel momento, egli non seppe più niente, fino a quando vennero rese note le sanzioni applicate nei confronti della società S. Firmina. L'incolpato concludeva, ricordando la sua lunga appartenenza alla Federazione e, per quanto riguarda l'episodio contestatogli, asseriva di avere agito senza malizia (aveva chiesto il rapporto non per farne un uso improprio). Ritiene la Corte che il comportamento del Lorentini non assume gli estremi di gravità ed anzi le circostanze che lo hanno indotto ad agire come ha agito meritano, in definitiva, apprezzamento. Rimane il fatto che, come Componente del Comitato, non aveva competenza a richiedere il rapporto e, in ogni caso, egli avrebbe dovuto attendere il rientro in sede del Segretario o del Presidente. Per questa inosservanza, sembra meritevole della ammonizione. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il deferito responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'ammonizione.
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