F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL’ATLETICO CATANIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO MINACCIOSO, ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE ED OFFENSIVE NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO DELLA GARA CITTA’ DI PALERMO/ATLETICO CATANIA DEL 13.2.2000, NONCHE’ DELL’ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL'ATLETICO CATANIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO MINACCIOSO, ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE ED OFFENSIVE NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO DELLA GARA CITTA' DI PALERMO/ATLETICO CATANIA DEL 13.2.2000, NONCHE' DELL'ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE II Procuratore Federale, con atto 2 maggio 2000, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Franco Proto, Consigliere della Lega Professionisti Serie C e Presidente della società Atletico Catania S.r.l., nonché la società Atletico Catania S.r.l., per rispondere, il primo, della violazione di cui all'att. 1, comma l, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, al termine dell'incontro Città di Palermo/Atletico Catania del 13.2.2000, entrava nello spogliatoio dell'arbitro, Sig. Mario Mazzoleni, e con tono minaccioso esprimeva nei confronti dello stesso, alla presenza del Sig. Ingargiola (Osservatore A..I.A.) espressioni irriguardose ed offensive, venendo allontanato dallo spogliatoio, dopo circa 30 secondi, dalla Forza Pubblica; la società Atletico Catania, della violazione di cui all'att. 6, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. I fatti addebitati ai deferiti sono precisati dall'arbitro Sig. Mario Mazzoleni nel suo rapporto: "A fine gara, mentre eravamo nel nostro spogliatoio con l'Osservatore Sig. Ingargiola P. (Marsala) entrava, senza bussare, il presidente dell'Atletico Catania (così almeno si presentava) Sig. Proto (riconosciuto personalmente dall'Osservatore) il quale si rivolgeva a me con voce alta e tono minaccioso dicendomi: "Hai fatto ridere, seì il cugino di Collina, ti sei inventato il rigore perché loro si chiamano Palermo e dovete aiutarli, uno scandalo arbitro, a Palermo succede sempre così, si vergogni". Prosegue il rapporto: "II tutto durava circa 30 secondi, dopo di che lo stesso veniva allontanato dalla Fona Pubblica che udendo il tono di voce era, nel frattempo, entrata nello spogliatoio". Poiché il comportamento e le espressioni sopra descritti sono stati ritenuti integrare gli estremi delle violazioni degli artt.1, comma 1, e 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Proto e la Società Atletico Catania per rispondere degli addebiti loro ascritti. I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna deduzione difensiva, né sono comparsi, personalmente o a mezzo di rappresentanti, all'udienza del 31 maggio 2000. Il Procuratore Federale, all'udienza stessa, insistendo nella sussistenza degli addebiti di cui all'atto di deferimento, ha concluso per l'affermazione di responsabilità del Proto e della società Atletico Catania, con richiesta di irrogazione delle sanzioni, rispettivamente, della inibizione per glomi trenta e della ammenda di lire cinque milioni . Ritiene questa Corte che non sussistano dubbi sulla responsabilità del Sig. Proto e della società Atletico Catania per i fatti loro ascritti. Il rapporto arbitrale è, in proposito, assolutamente inequivoco circa la censurabilità del comportamento e delle espressioni gravemente offensive della reputazione dell'arbitro esternate dal Proto, in un contesto da considerare del tutto difforme dai principi sportivi della lealtà e della correttezza. L'accusa mossa dall'arbitro di voluta e consapevole parzialità vulnera un valore fondamentale della personalità e della professionalità del Direttore di gara e ne lede, quindi, gravemente la reputazione. Del resto, la mancanza di ogni deduzione difensiva da parte dei deferiti, il non essere gli stessi comparsi in udienza senza addurre alcuna giustificazione, nonché i precedenti specifici a loro carico, rappresentano ulteriori elementi idonei a corroborare un chiaro giudizio di responsabilità. Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, ritiene la Corte, in ragione della rilevanza dei fatti e degli elementi valutativi sopra indicati, che sia conforme a giustizia irrogare al Sig. Proto la sanzione della inibizione per mesi tre e alla società Atletico Catania quella dell'ammenda di lire dieci milioni.
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