F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 14 novembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSI PER REVOCAZIONE DEL SIG. PROTO FRANCO E DELLA SOCIETA’ ATLETICO CATANIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE, DI CUI AL COM. UFF. N. 7/CF – RIUNIONE DEL 31.5.2000, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA CITTA’ DI PALERMO/ATLETICO CATANIA DEL 13.2.2000 (Proto Franco: inibizione mesi tre; Atletico Catania: ammenda L. 10.000.000)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 1/CF del 14 novembre 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSI PER REVOCAZIONE DEL SIG. PROTO FRANCO E DELLA SOCIETA' ATLETICO CATANIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE, DI CUI AL COM. UFF. N. 7/CF - RIUNIONE DEL 31.5.2000, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA CITTA' DI PALERMO/ATLETICO CATANIA DEL 13.2.2000 (Proto Franco: inibizione mesi tre; Atletico Catania: ammenda L. 10.000.000) FATTO Il Procuratore Federale, con atto 2.5.2000, ha deferito alla Corte Federate il Sig: Proto Franco, Consigliere della Lega Professionisti Serie C e Presidente della società Atletico Catania s.r.l., nonché la società Atletico Catania s.r.l., per rispondere, il primo della violazione di cui all'att. 1, comma . l, del Codice; di Giustizia Sportiva, perché al termine dell'incontro Città di Palermo/Atletico Catania del 13..2.2000 entrava nello spogliatoio dell'arbitro, Sig. Mazzoleni Mario, e con tono minaccioso esprimeva nei confronti dello stesso, alla presenza del Sig. Ingargiola (Osservatore A.I.A.) espressioni irriguardose ed offensive, venendo allontanato dallo spogliatoio, dopo circa 30 secondi; dalla Forza Pubblica; la società Atletico Catania,: della violazione di cui all'art. 6, comma.l, C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con decisione del 31.5.2000, la Corte Federale dichiarava i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed. infliggeva al Sig. Proto Franca la sanzione dell'inibizione per mesi tre e all'Atletico Catania la sanzione dell'ammenda di L. 10.000.000. Con distinti ricorsi, il Sig. Proto Franco e la società Atletico Catania hanno chiesto la revocazione della pronuncia, deducendo che essa è fondata su di un errore di fatto, consistente nella affermazione della esistenza in capo al Sig. Proto Franco della qualità di Presidente della società Atletico Catania; qualità invece inesistente all'epoca dei fatti oggetto della decisione. Il Procuratore Federale ha chiesto l'accoglimento della domanda di revocazione e rinvio degli atti al suo ufficio per l'ulteriore corso. DIRITTO I due ricorsi chiedono la revocazione della medesima decisione, sicché di essi va disposta la riunione. Va preliminarmente verificato il potere della Corte Federale di decidere sui ricorsi che chiedono la revocazione della decisione resa in data 31.5.2000, proposti dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto della F.I.G.C. in data 20.10.2000, e; in particolare, dell'art. 32 nel medesimo che ha limitato la giurisdizione della Corte sulle questioni riguardanti le incompatibilità dei dirigenti federali. La Corte ritiene che tale potere debba essere nella fattispecie affermato. Se è vero, infatti, che l'art. 32 del nuovo Statuto ha limitato alle ipotesi sopra esposte la competenza della Corte, deve altresì essere affermato che la stessa Corte conserva comunque il potere di esaminare le domande di revocazione delle decisioni già adottate, sulla scorta del precedente assetto di competenze deliberato dal precedente Statuto. In tal senso, d'altra parka, si è implicitamente ma chiaramente pronunciato il Procuratore Federale, che presa visione dei ricorsi ne ha chiesto l'accoglimento con trasmissione degli atti al proprio ufficio per l'ulteriore corso. D'altra parte, la questione prospettata dal Proto si risolse, sul piano sostanziale, in un problema che si riverbera anche sulla eleggibilità del ricorrente, sicché, anche sotto questo profilo, risulta confermata la sussistenza del potere di decidere della Corte. Le domande di revocazione appaiono fondate e devono, di conseguenza, essere accolte. Va al riguardo osservato che la pronuncia di cui si chiede la revocazione è stata adottata sul presupposto, espressamente enumerato dal Procuratore Federale, che il Sig. Proto Franco rivestisse contemporaneamente le cariche di Consigliere della Lega Professionisti Serie C e di Presidente della società Atletico Catania; su tale presupposto gli atti volti ad instaurare il contraddittorio nei confronti del Proto sono stati a suo tempo notificati solo presso la società Atletico Catania e di tale società è stata affermata la responsabilità. nell’ambito della rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti, come uno degli otto componenti Tale interpretazione è peraltro confermata dall'art. 14, comma 3, lett. d) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo cui "il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea...". Il ruolo del rappresentante designatodal Comitato Interregionale è d’altra parte, ricondotto Ora, l'esattezza di tale presupposto all'epoca dei fatti cui fa riferimento la decisione appare, tra I.'altro, positivamente esclusa dalla stessa documentazione oggi prodotta dal Sig. Proto Franco e dalla società Atletico Catania. Deve, peraltro, ritenersi che l'erronea supposizione di tale qualità in capo al Sig. Proto Franco abbia comportato l'impossibilità di instaurare un valido contraddittorio nei confronti del medesimo, con conseguente violazione dei suoi diritti di difesa, ed abbia condotto all'affermazione della responsabilità della società Atletico Catania, sul presupposto di una relazione di tale società con il medesimo Proto, obiettivamente non esistente. Dalla fondatezza dette domande avanzate dai ricorrenti deriva, pertanto, la necessità di pronunciare la revocazione della decisione di questa Corte del 31.5.2000 e di disporre, secondo la richiesta del medesimo, l'invio degli atti al Procuratore Federale, per l'ulteriore corso. Per questi motivi la Corte Fèderale, pronunciando sui.ricorsi per revocazione come sopra proposti dal Sig. Proto Franco e dalla Atletico Catania, così provvede: - dispone la riunione dei ricorsi; - dichiara la sussistenza del proprio potere di pronunciarsi sulle domande di revocazione proposte; - accoglie i ricorsi e; per l’effetto, revoca la propria decisione del 31.5.2000; - dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per l'ulteriore corso.
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