F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CF del 25 novembre 2004 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 179/A DEL 4.5.2004, IN MATERIA DI TESSE- RAMENTO DI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CF del 25 novembre 2004 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 179/A DEL 4.5.2004, IN MATERIA DI TESSE- RAMENTO DI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI La Corte Federale è stata investita dal Presidente Federale dell'interpretazione del Comunicato Ufficiale n. 179/A del Consiglio Federale, pubblicato il 14 maggio 2004, al fine della valutazione della legittimità del tesseramento del calciatore Carlos Alberto Gamarra Pavon nella corrente stagione sportiva da parte della F.C. Internazionale Milano S.p.a.. La richiesta di interpretazione nasce da analoga richiesta rivolta il 29 ottobre 2004 al Presidente Federale dalla società menzionata e diretta a conoscere la compatibilità con la normativa racchiusa nel comunicato in questione del tesseramento, reso esecutivo dall'ufficio competente della Lega Nazionale Professionisti, del calciatore Gamarra a seguito di cessione temporanea da parte della società A.C. Chievo Verona S.r.l.. La società richiedente osserva che il tesseramento, oltre che conforme alle disposizioni interne ed internazionali sul lavoro dei cittadini stranieri, è rispettoso sotto ogni profilo dell'articolata previsione federale circa l'ammissibilità del tesseramento dei calciatori cittadini di paesi aderenti alla U.E. o alla E.E.E. da parte delle società partecipanti al campionato di Serie A per la stagione sportiva 2004/2005. In particolare, la società rileva che il calciatore era titolare di un contratto con la stessa scadu to il 30 giugno 2004 e che, successivamente, egli era stato tesserato dalla società Chievo Verona S.r.l., dalla quale era stato poi trasferito all'Inter a seguito di cessione a titolo temporaneo e da questa tesserato ai sensi della lettera F del predetto comunicato ufficiale. Ai fini del completo inquadramento della vicenda, va osservato che, come emerge dagli atti prodotti, il F.C. Internazionale Milano S.p.A. tesserò il 1° luglio 2004, in sostituzione del calciatore Gamarra, altro calciatore extracomunitario, Juan Sebastian Veron, e che, contestualmente al nuovo tesseramento del calciatore Gamarra, la società provvide a trasferire all'estero un altro proprio tesserato extracomunitario, Mohammed Kallon. Ciò premesso in punto di fatto, deve adesso ricostruirsi il quadro normativo, risultante dal Com. Uff. 179/A dello scorso 14 maggio, che regola la materia del tesseramento dei calciatori extracomunitari da parte di società iscritte all'attuale campionato di Serie A, allo scopo di rispondere al quesito posto a questa Corte dal Presidente Federale. La lettera A del comunicato legittima le società ammesse a partecipare al campionato di Serie A 2004/2005 a tesserare calciatori extracomunitari alla condizione alternativa che il nuovo tesseramento sostituisca quello di altro calciatore extracomunitario trasferitosi all'estero o con contratto scaduto il 30 giugno 2004. A questa stregua, si rivela perfettamente regolare il tesseramento da parte dell'Inter del calciatore Veron, che ha sostituito l'altro calciatore extracomunitario Gamarra, il cui contratto era scaduto al termine della precedente stagione sportiva. La disposizione in parola va poi coordinata con quella di cui alla successiva lettera F, la quale esclude che possano operare limitazioni numeriche ai tesseramenti da parte di società professionistiche di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 14 maggio 2004 (allorché fu pubblicato il comunicato ufficiale in esame) in Italia per società professionistiche. L'effetto della disposizione di cui alla lettera F è allora quello di esonerare, pur nel rispetto dell’aliquota massima dei calciatori extracomunitari presenti nella massima serie, dal contingentamento numerico dei tesseramenti per società professionistiche quei calciatori extracomunitari che fossero già tesserati alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale presso una delle predette società. La questione interpretativa che rimane da affrontare, per la sua diretta defluenza sulla soluzione del quesito sottoposto a questa Corte, riguarda la possibilità che di questa deroga beneficino anche le società che, come quella richiedente nel caso in esame, intendano ritesserare calciatori extracomunitari già tesserati presso di loro alla data del 14 maggio 2004 ed il cui contratto sia scaduto al termine della decorsa stagione sportiva, e cioè il 30 giugno dello stesso anno. La risposta che ad avviso della Corte va data è nel senso che sarebbe elusiva dello spirito della norma la mera estensione alla stagione successiva dell'efficacia del tesseramento in corso nel campionato 2003/2004 attuata attraverso il rinnovo del contratto già scaduto, in quanto così opinando si renderebbe di fatto inoperante il limite numerico che, in via generale, è posto dalla lettera A e costituisce la regola fondamentale per il tesseramento dei calciatori extracomunitari. Diverso è, invece, ad avviso della Corte, il caso che la società professionistica fosse titolare del tesseramento di un calciatore extracomunitario alla data del 14 maggio 2004 e ne abbia visto spirare il contratto il successivo 30 giugno, salvo poi, nel corso della successiva stagione sportiva (e cioè quella in attuale svolgimento) tesserare lo stesso calciatore che nel frattempo era stato legittimamente assunto alle dipendenze di altra società professionistica, che alla prima ne abbia ceduto le prestazioni sportive a titolo temporaneo. Ed invero, la lettera F non pone alcuna preclusione diretta o espressa al verificarsi di una simile ipotesi, proprio perché il ritesseramento non sarebbe, come nel caso prima descritto e ritenuto illegittimo, l'effetto automatico della proroga dell'efficacia del precedente contratto tra le medesime parti scaduto al termine della precedente stagione sportiva, ma si realizzerebbe come conseguenza mediata di un trasferimento a società diversa e costituirebbe, quindi, l'esito di un complesso procedimento negoziale cui interviene anche un soggetto ulteriore ed estraneo rispetto alle parti del contratto originario. Alla luce di queste considerazioni, e non potendosi rinvenire nel combinato disposto delle lettere A ed F alcun divieto di ritesseramento avvenuto a seguito di trasferimento medio tempore effettuato presso altra società, la Corte esprime l'avviso che questo genere di operazione in generale, e conseguentemente quella specificamente sottoposta alla propria valutazione, non presenti carattere di illegittimità. Va, però, aggiunto che l'operazione si presterebbe a diversa valutazione e potrebbe rientrare tra quelle cui si applica il limite numerico della lettera A, qualora trasparissero elementi anche indiziari tali da far ritenere provata l’esistenza di una preordinazione diretta allo scopo di eludere il limite numerico posto dalla lettera A. L'accertata sussistenza, da parte dell'organo competente in materia di tesseramento, di questa finalità renderebbe inapplicabile il beneficio della deroga di cui alla lettera F per violazione del generico dovere di lealtà sportiva. Va, però, detto che, con riferimento alla concreta fattispecie in esame, non sussiste alcun elemento che lasci trasparire un simile intento, tenuto conto della natura solo temporanea della cessione effettuata dal Chievo Verona, circostanza rivelatrice della volontà di tale società di mantenere per il futuro la titolarità del contratto e non di consentire la sostanziale ultrattività, a favo favore dell'Inter, del precedente contratto senza incorrere nel limite numerico. Deve, in conclusione, esprimersi l’auspicio che in futuro si realizzi un più efficace coordinamento tra le varie disposizioni che disciplinano la materia. P.Q.M. esprime l'avviso che le disposizioni di cui al Com. Uff. n. 179/A del 14 maggio 2004 vadano interpretate nel senso che le società partecipanti al campionato di Serie A nella stagione sportiva 2004/2005 possano legittimamente tesserare in questa stagione senza limitazioni numeriche calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati presso le stesse società alla data di pubblicazione del comunicato stesso, che siano stati nel corso della medesima stagione corrente tesserati da altre società di Serie A e da queste poi cedute a titolo temporaneo alla precedente società (e ciò a condizione che non risulti la sussistenza di una preordinazione diretta allo scopo di eludere il limite numerico posto dalla lettera A del comunicato). Esprime, inoltre, l'avviso che sia stato legittimamente tesserato nel corso della presente stagione sportiva da parte della società F.C. Internazionale Milano S.p.a. il calciatore Carlos Alberto Gamarra Pavon.
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