F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CF del 25 novembre 2004 RICORSO DEL G.S. IL PUNTO, EX ART. 22, COMMA 3, C.G.S., IN PUNTO AL DINIE- GO DELLA F.I.G.C. DI ACCESSO INFORMALE, EX ART. 3 DPR N. 352/1992, ALLA VI- SIONE DEGLI ATTI INERENTI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INSTAURA- TI, EX ART. 16, COMMA 3 E 4 N.O.I.F., A CARICO DI SOCIETA’ DIVERSE FATTO

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CF del 25 novembre 2004 RICORSO DEL G.S. IL PUNTO, EX ART. 22, COMMA 3, C.G.S., IN PUNTO AL DINIE- GO DELLA F.I.G.C. DI ACCESSO INFORMALE, EX ART. 3 DPR N. 352/1992, ALLA VI- SIONE DEGLI ATTI INERENTI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INSTAURA- TI, EX ART. 16, COMMA 3 E 4 N.O.I.F., A CARICO DI SOCIETA’ DIVERSE FATTO Con ricorso proposto in data 30 agosto 2004, il Gruppo Sportivo Il Punto chiedeva che la Corte federale: “1) Trasmetta all’Ufficio Indagini ed alla Procura federale presso la FIGC copia del presente atto ai fini dei procedimenti di cui all’art. 22, c. 2, lett. b) C.G.S.; 2) Ordini - al Funzionario Responsabile ex lege - l’immediato trasferimento presso di sé dei fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi instaurati, ex art. 16 NOIF, c. 3 e 4 NOIF in danno delle società A.S. SAN LORENZO MASSA FERMANA ovvero della sua avente causa individuata dalla matricola FIGC n. 700065 ed S.S. SAN MARCO ovvero della sua avente causa individuata dalla matricola FIGC n. 31260, che dovranno contenere, ciascuno ed ognuno: - copia integrale della decisione della C.D. di Ancona (contenuta in C.U. n. 76 del 1/4/2004) tra- messa al Presidente federale ex art. 37, c. 11 C.G.S.; - nota della FIGC di apertura del procedimento amministrativo inviata agli interessati, ex art. 7 L. 241/1990; - eventuali memorie e controdeduzioni inviate dai soggetti nei cui confronti è pendente il procedi- mento amministrativo in parola; - memoria formulata ed inviata dal ricorrente G.S. Il Punto, ex art. 9 e 11 L 241/1990; - eventuali memorie di altri soggetti intervenuti, ex art. L 241/90; - istanza inviata, in data 22.7.2004, a mezzo fax delle ore 18:17 al n. 06/84912525 dall’Avv. Saburri in nome e per conto dello scrivente alla FIGC, ai sensi della L 241/1990; - diffida formale a provvedere notificata al Presidente della FIGC il 30/7/2004; - istanza di accesso agli atti, ex art. 22 ss. L 241/1990 e DPR n. 352/1992, formulata a mezzo rac. a.r., dall’Avv. Lina Musumarra (anticipata a mezzo fax al n. 06/85355905 in data 4/8/2004); - dichiarazione rilasciata dall’Avv. Lina Musumarra e dal Sig. Pistolesi Francesco presso l’ufficio protocollo della FIGC in data 6/8/2004 (all. 4) e successiva nota dell’Avv. Musumarra; - eventuale proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del procedimento al fine di sottoporre la stessa al Presidente federale, competente ad emettere il provvedimento finale, ex art. 16 NOIF in correlazione con l’art. 6 L 241/1990. 3) Disponga, senza indugio e senza ulteriore ritardo, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi in parola da parte del G.S. Il Punto e determini, in ogni caso, come illegittimo il diniego di accesso informale a detti atti, impedito con motivazione palesemente pretestuosa da tale Di Sebastiano. 4) Adotti ogni più idonea deliberazione, nell’ambito dei suoi poteri, doveri, facoltà al fine della trasmissione degli atti dei procedimenti amministrativi in parola al Presidente federale, quale unico organo competente per l’adozione del provvedimento finale. Si chiede, altresì, l’addebito della tassa sul relativo conto del reclamante.Vinte le spese. Con osservanza.” Alla luce delle sopra richiamate doglianze, la Corte federale rileva in DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Invero, pur volendo considerare la Federazione Italiana Giuoco Calcio destinataria delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, anche se, dopo le recenti riforme, ci si trova in presenza di un ente di diritto privato, non sono riscontrabili, nel caso di specie, i presupposti per la proponibilità del ricorso innanzi alla Corte federale, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 32 dello Statuto Federale. Detto comma prevede che “ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”. Invero, considerando l’accesso agli atti prodromico alla tutela, nel caso in esame non ricorrono i presupposti per agire innanzi alla Corte federale, poiché sussistono nell’ordinamento sportivo fattispecie procedimentali specifiche, idonee a consentire l’esercizio delle facoltà previste dalla legge 241/1990; è pertanto a tali istituti che avrebbe dovuto far ricorso l’attuale ricorrente, che quindi non è privo della tutela, come prescrive il dettato del quinto comma dell’art. 32 dello Statuto federale, ma avrebbe dovuto richiederla in diversa sede. Al riguardo, deve essere ricordato come il concetto di “altri strumenti di garanzia” comporta che non esistano affatto strumenti di garanzia se non il residuale ed unico ricorso alla Corte federale e non può essere inteso, come sembra fare l’attuale ricorrente, nel senso che l’accesso alla Corte federale risulterebbe sempre possibile dopo che si siano esaurite (o non siano state esperite) le altre ipotesi interne all’ordinamento. Alla luce di quanto sopra, la Corte federale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Gruppo Sportivo Il Punto in data 30 agosto 2004 e dispone l’incameramento della tassa. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa.
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