F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CF del 25 novembre 2004 RICORSO DEL SIG. CAPOBIANCO PASQUALE AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA ADOTTATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL SUO SVINCOLO DEL 2.7.2003

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CF del 25 novembre 2004 RICORSO DEL SIG. CAPOBIANCO PASQUALE AVVERSO LA LEGITTIMITA’ DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA ADOTTATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL SUO SVINCOLO DEL 2.7.2003 Il calciatore Pasquale Capobianco, espulso in occasione della gara di Calcio a Cinque Promo Potenza/Carrozzeria Sarnelli del 26 marzo 2003 per offese ed atti di violenza nei confronti dell’arbitro, veniva squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Potenza fino al 31 dicembre 2004. A seguito di detto provvedimento, il Capobianco rassegnava le dimissioni da ogni incarico in seno alla società S.S. Promo Potenza (nella quale pare rivestisse anche la carica di Presidente) che inseriva il suo nominativo nella lista di svincolo collettiva presentata nel termine utile del 2 luglio 2003. Il ricorso proposto dalla società alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti avverso la squalifica del proprio tesserato veniva dichiarato inammissibile per intempestività. La Commissione d’Appello Federale, in accoglimento dell’appello della società medesima, annullava la suddetta delibera della Commissione Disciplinare, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, disponendo il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame di merito. La Commissione Disciplinare rigettava il reclamo, ritenendo congrua la sanzione irrogata al calciatore dal Giudice Sportivo. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso alla C.A.F. che lo dichiarava inammissi- bile in quanto i motivi addotti attenevano esclusivamente al merito. Nelle more del suddetto iter disciplinare, il Capobianco, facendo seguito a rapporti informali intercorsi con il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e, a suo dire, su indicazione di questi, inviava allo stesso una missiva nella quale esponeva le proprie lagnanze. Nella lettera, datata 6 giugno 2003, il Presidente della Lega ravvisava dichiarazioni lesive del prestigio delle istituzioni federali e, di conseguenza, attivava in merito la Procura Federale che investiva del caso l’Ufficio Indagini. Il Procuratore Federale, viste le risultanze degli accertamenti effettuati dal detto Ufficio, ritenuto che le dichiarazioni rese dal Capobianco configurassero gli estremi della violazione dell’art. 3, commi 1 e 4, e dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva alla competente Commissione Disciplinare, in data 18 giugno 2004, il Capobianco, nonché la S.S. Promo Potenza per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente, a norma dell’art. 2 C.G.S.. La Commissione Disciplinare, in data 28 luglio 2004 - preso atto che il deferito aveva fatto pervenire una propria nota in cui, lungi dal contestare gli addebiti, si limitava ad evidenziare che non era più tesserato per cui riteneva di non essere più assoggettabile a giudizio, in quanto il deferimento era successivo alla data di svincolo (2 luglio 2003) - infliggeva allo stesso l’inibizione per mesi 15 ed alla società un’ammenda di € 500,00 a titolo di responsabilità oggettiva. Il Capobianco subiva, inoltre, un prolungamento della sanzione dapprima fino al 30 giugno 2005 e poi fino al 30 giugno 2006, poiché, in vigenza della qualifica, aveva preso parte a due gare di campionato. L’istante ricorre dinanzi a questa Corte federale per denunciare quanto segue: 1) l’impossibilità di esercitare il suo diritto di difesa nelle competenti sedi in spregio delle più elementari regole del contraddittorio; 2) l’impossibilità di adire gli organi della giustizia sportiva in quanto non più tesserato e quindi impedito nell’accedere agli atti per documentarsi ed esercitare un minimo di difesa; 3) ogni provvedimento assunto nei suoi confronti successivamente alla data di svincolo è da ritenersi nullo, potendosi infliggere le sanzioni solo ai tesserati. Il ricorrente chiede, inoltre, nel rispetto della legge sulla privacy, che il suo nominativo venga immediatamente cancellato dai ruoli federali. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che è fuor di dubbio che gli eventi principali sanzionati si sono realizzati in data anteriore allo svincolo e che nel corso del lungo iter dei procedimenti instaurati innanzi ai diversi organi della Giustizia Sportiva il ricorrente e la società hanno goduto di tutte le garanzie previste dalla Carte federali, va ritenuto che, nella specie, non si versi nella fattispecie prevista dall’art. 32, comma 5, dello Statuto federale, che consente il ricorso alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it