F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CF del 2 dicembre 2004 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 23 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’ EFFETTUZIONE DEL L’ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 20.12.2004

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CF del 2 dicembre 2004 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 23 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’ EFFETTUZIONE DEL L’ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA DEL 20.12.2004 Con nota del 29 novembre 2004 il Presidente federale, premesso che la Lega Nazionale Professionisti non ha ancora eletto il proprio Presidente ed i propri rappresentanti in seno al Consiglio Federale e che per il prossimo 20 dicembre è stata convocata l’Assemblea elettiva della Federazione, ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva e con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 23 comma 4 dello Statuto Federale, se: a) il protrarsi della mancata elezione stessa fino alla data fissata per l’Assemblea elettiva possa impedirne lo svolgimento; b) se, avveratasi l’ipotesi della mancata elezione degli organi e dei rappresentanti della LNP, debba ritenersi “venuta meno la rappresentanza della LNP in seno al Coniglio federale” ovvero “se possa ritenersi operante l’istituto della prorogatio”. Ciò premesso, la Corte osserva, con riferimento al primo quesito, che l’art. 23 dello Statuto federale è norma che disciplina l’elezione e la composizione del Consiglio federale, stabilendo, in particolare e per quanto qui interessa, il principio della ripartizione delle cariche tra le varie componenti federali e prevedendo al quarto comma che “l’elezione dei consiglieri federali da parte delle Leghe nonché da parte degli atleti e dei tecnici avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea federale elettiva” secondo i regolamenti elettorali interni. La disposizione in esame si limita a stabilire la precedenza temporale dell’elezione dei consiglieri federali da parte delle varie componenti rispetto alla celebrazione dell’assemblea federale elettiva, senza stabilire esplicitamente o implicitamente un nesso di pregiudizialità tra le due fasi, né tanto meno subordinare la possibilità di svolgimento dell’assemblea all’effettiva esecuzione dell’adempimento elettorale da parte delle componenti. È senz’altro vero che il procedimento elettivo da parte delle componenti assolve un ruolo strumentale rispetto al funzionamento degli organi federali ed alla costituzione del Consiglio federale in particolare; ma è altrettanto vero che l’Assemblea federale elettiva rappresenta il massimo, fondante momento di democrazia interna della Federazione che non può in nessun caso soffrire remore, dilazioni o preclusioni per effetto del fatto o del comportamento di altri soggetti o organi anche interni alla Federazione stessa. Altrimenti ragionando, si trascurerebbe l’assenza di un dato positivo che autorizzi a ritenere impedito lo svolgimento dell’Assemblea elettiva a causa di inefficienze o inerzie altrui e si recherebbe una grave lesione all’organizzazione democratica della Federazione, esponendola, perfino, al rischio del commissariamento. La risposta da dare al primo quesito è, pertanto, ad avviso della Corte, che la mancata elezione del Presidente della LNP e dei consiglieri federali in rappresentanza della stessa non determini alcun impedimento alla celebrazione dell’Assemblea federale elettiva. Il secondo quesito è collegato al precedente. Per rispondervi, è opportuno considerare che l’odierna struttura del Consiglio federale riflette la necessità che ciascuna componente goda di un’adeguata rappresentanza all’interno dello stesso, in modo da rendere possibile la concreta espressione, da parte dei propri consiglieri, delle esigenze e dei programmi degli organi che li hanno eletti. Sarebbe, quindi, impensabile che una struttura consiliare prescindesse da tale rappresentanza, tranne che per circostanze occasionali e contingenti (quali la casuale assenza contemporanea degli appartenenti alla categoria), o che, addirittura, si ritenesse legittimata a proseguire la propria attività dichiarando con effetto immediato decaduti in blocco i rappresentanti di una medesima componente, così impedendo a questa di far sentire la propria voce in Consiglio e snaturando la vocazione equilibratamente pluralistica del Consiglio federale. Del resto, la contraria tesi della configurabilità della legittima attività del Consiglio federale in presenza di una ipotetica dichiarazione di decadenza dei rappresentanti di una medesima componente ed in pendenza della loro sostituzione, non solo emarginerebbe dalla vita federale un soggetto costitutivo (la singola componente) ma, soprattutto nel caso di consiglieri eletti da componenti a forte grado di rappresentanza, quale la LNP, porrebbe a serio rischio la stessa funzionalità dell’organo, ad esempio nei casi di deliberazioni a maggioranza qualificata che vanno adottate, secondo l’art. 23 prima citato, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto al voto. Quanto sin qui detto porta, ad avviso della Corte, ad escludere che si possa pervenire ad una dichiarazione di decadenza in blocco di tutti i rappresentanti di una componente per una causa che li riguardi tutti allo stesso modo e che sia riconducibile non ad una loro condizione soggettiva o personale, ma venga, piuttosto, determinata da vicende afferenti al funzionamento ed alla democrazia interna della componente di appartenenza. Ciò porta la Corte ad esprimere l’ulteriore avviso che, in attesa della sostituzione dei consiglieri in questione, la loro carica debba intendersi prorogata per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento dell’organo nelle more di un ragionevole periodo di tempo destinato alla rimozione delle cause impeditive della nuova elezione da parte della componente di appartenenza. Non può, naturalmente, tacersi del carattere contingente e temporaneo di questa situazione di proroga, destinata ad essere circoscritta nel tempo. E’, pertanto, evidente che, ove l’anomalia dovesse perdurare oltre limiti ragionevoli di tempo, dovrebbero necessariamente intervenire, attraverso gli strumenti ordinamentali, gli organi federali al fine di ristabilire la normalità della situazione. In conclusione, la Corte esprime il parere che la mancata elezione del Presidente della LNP e dei consiglieri federali in rappresentanza della stessa Lega non faccia venir meno la rappresentanza della LNP in seno al Consiglio federale e che debbano intendersi prorogati, nelle more di un ragionevole periodo di tempo destinato alle nuove elezioni, i consiglieri precedentemente designati. PQM Esprime il parere che: a) la mancata elezione del Presidente della LNP e dei consiglieri federali in rappresentanza della stessa LNP non determini alcun impedimento alla celebrazione dell’Assemblea federale elettiva; b) la mancata elezione del Presidente della LNP e dei consiglieri federali in rappresentanza della stessa Lega non faccia venir meno la rappresentanza della LNP in seno al Consiglio federale e che conseguentemente debbano intendersi prorogati per un ragionevole periodo di tempo i consiglieri precedentemente designati.
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