F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 settembre 2004 PARERE INTERPRETATIVO D’UFFICIO SULL’ART. 17 DELLO STATUTO FEDERA- LE, CIRCA L’INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SOCIETA’ PROFESSIO- NISTICHE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA FEDRALE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 settembre 2004
PARERE INTERPRETATIVO D’UFFICIO SULL’ART. 17 DELLO STATUTO FEDERA-
LE, CIRCA L’INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SOCIETA’ PROFESSIO-
NISTICHE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA FEDRALE
Con nota del 22 settembre 2004 il Segretario federale - premesso che il Presidente della Lega
Professionisti di serie C aveva chiesto di conoscere se il proprio Consiglio Direttivo potesse
nominare, in sostituzione dei rappresentanti legali delle singole società, delegati per la partecipazione
all’Assemblea federale - sottoponeva a questa Corte l’interpretazione della norma di cui all’art. 17
dello Statuto federale nonché di ogni altra disposizione rilevante al fine di rispondere al quesito se “in
ambito professionistico il delegato assembleare espresso dalla singola società debba necessariamente
appartenere all’organico dirigenziale della stessa”.
Ciò premesso, la Corte osserva che la prima parte del primo comma dell’art. 17 dello Statuto
federale prevede in primo luogo che l’Assemblea della Federazione si compone di delegati. La norma
prosegue chiarendo che i delegati per le società professionistiche sono i Presidenti delle società
professionistiche, o i loro rappresentanti.
La questione sottoposta all’esame di questa Corte riguarda l’individuazione dei soggetti
legittimamente qualificabili come “rappresentanti” dei Presidenti delle società professionistiche ai
fini della attribuzione della qualità di delegato all’Assemblea federale.
Va subito detto che esattamente, nel formulare il quesito, il Segretario federale ha escluso la
possibilità che sia il Consiglio Direttivo della Lega Professionisti in questione a sostituirsi al
Presidente della società nella designazione del proprio rappresentante. Ed infatti, è innegabile sia il
carattere personale della designazione, che la norma in esame espressamente ed esclusivamente
rimette ai Presidenti delle società, sia la natura fiduciaria del rapporto che lega il rappresentante al
rappresentato, con conseguente intrasferibilità del potere di designazione spettante a quest’ultimo.
Resta, allora, da stabilire se la scelta del rappresentante della società da parte del relativo
Presidente debba o meno necessariamente cadere su persona appartenente “all’organico dirigenziale
della stessa”.
Ora, la Corte ritiene che i menzionati caratteri della personalità e della fiduciarietà della
designazione del proprio rappresentante da parte dell’avente diritto debbano costituire decisivi
elementi di giudizio per l’interprete nel determinare la portata della disposizione di cui all’art. 17
citato. Quest’ultima norma va, però, coordinata con l’art. 2, comma 2, delle N.O.I.F. che contiene una
disposizione di sicuro rilievo al presente fine interpretativo.
Ed invero, la norma da ultimo citata, nel disciplinare le modalità di effettuazione della
“electio amici” da parte del Presidente della società delegante, espressamente prevede che debba
indicarsi “la qualifica sociale del rappresentante”.
Ora, questa indicazione costituisce elemento decisivo per configurare la categoria dei soggetti
legittimati da rappresentare le società. A tenore dell’art. 2 delle N.O.I.F., infatti, la designazione non
può che cadere su persone che rivestano una qualifica sociale, e cioè un ruolo all’interno della società
determinato e riconoscibile all’esterno attraverso il censimento da parte degli organi competenti della
Federazione, con conseguente opponibilità ai terzi.
Del resto, la previsione che anche i rappresentanti appartengano all’ordinamento federale in
quanto titolari di un ruolo nelle società che li designano risponde all’esigenza che a dibattere e
deliberare su temi dell’ordinamento federale impegnativi anche per le società rappresentate siano
soggetti partecipi dell’organizzazione e del relativo sistema di regole, che rischierebbero di vedere
affievolita la propria efficacia se creato o modificato da chi ne sia estraneo.
Deve, quindi, ritenersi che la disposizione in parola riguardi soggetti titolari di una qualifica
sociale, nel senso risultante dagli atti costitutivi di pubblicità ai fini federali, e cioè, nella presente
prospettiva, i fogli di censimento.
La Corte non ritiene, invece, che sia necessario che il designato appartenga anche
“all’organico dirigenziale” della società.
Ed invero, la norma di cui all’art. 17 dello Statuto federale, in combinato disposto con quella
di cui all’art. 2 delle N.O.I.F., va letta conformemente al principio di tassatività destinato a governare
il compimento di atti che siano frutto della libertà di scelta e di azione da parte del loro autore.
Corollario di tale principio, nel caso di specie, è quello per cui le norme non possono essere
interpretate nel senso di circoscrivere ulteriormente la categoria dei rappresentanti o di orientare la
scelta da parte dei Presidenti della società verso soggetti che non solo rivestano la prescritta qualifica
sociale, ma appartengano anche “all’organico dirigenziale”.
È, infatti, evidente che le norme qui considerate si limitino a prevedere la necessità che i
rappresentanti delle società appartenenti alle Leghe professionistiche rivestano una qualche carica
sociale, senza stabilire anche che debba trattarsi di dirigenti.
In conclusione, la Corte esprime l’avviso che sia necessario e sufficiente che il delegato
assembleare espresso, ai fini della partecipazione all’Assemblea federale, da parte dei Presidenti delle
società appartenenti alle Leghe professionistiche rivesta una qualifica sociale all’interno della società,
qualifica rilevabile attraverso il foglio di censimento.
P.Q.M.
esprime l’avviso che sia necessario e sufficiente che il delegato assembleare espresso, ai fini della
partecipazione all’Assemblea federale, da parte dei Presidenti delle società appartenenti alle Leghe
professionistiche rivesta una qualifica sociale, non necessariamente dirigenziale, all’interno della
società, qualifica rilevabile attraverso il foglio di censimento.
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