F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 17 marzo 2006 RICORSO DEL SIG. PAOLO DI CANIO EX ART. 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LESIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 17 marzo 2006
RICORSO DEL SIG. PAOLO DI CANIO EX ART. 22, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER L’ACCERTAMENTO DELLA LESIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI
1. Con ricorso in data 28 gennaio 2006, il sig. Paolo Di Canio evocava, a norma dell’art. 22, terzo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte Federale, deducendo la lesione di “diritti fondamentali” relativamente alla sanzione che lo aveva colpito a seguito dell’incontro di calcio Lazio-Juventus, svoltosi il 17 dicembre 2005, sanzione che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo in data 19 dicembre 2005.
Nel ricorso il Di Canio, oltre a lamentare la lesione di diritti fondamentali, si doleva del mancato rispetto della normativa relativa al “giusto processo” nell’ambito dei procedimenti disciplinari in materia sportiva. In particolare, il ricorrente lamentava la non corretta applicazione del principio del contraddittorio, in violazione dell’art. 111 della Costituzione, come novellato ed integrato a seguito della legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999.
2. Il ricorso proposto alla Corte Federale è inammissibile in quanto, a norma dell’art.
32, comma 5, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, “ogni tesserato od affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”. Nel caso di specie, il tesserato Paolo Di Canio non solo
aveva la possibilità “astratta” di tutelare i suoi diritti in relazione alla sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo, ma li ha “in concreto” esercitati impugnando detta sanzione innanzi alla Commissione Disciplinare e, successivamente, con atto coevo al ricorso presentato alla Corte Federale, anche innanzi alla Commissione d’Appello Federale.
Consegue che non può trovare applicazione il dettato del quinto comma dell’art. 32 dello Statuto Federale che legittima il tesserato e/o l’affiliato alla Federazione ad adire la Corte Federale esclusivamente quando, essendo stati lesi dei diritti fondamentali personali o associativi, non sia ravvisabile nell’ordinamento della giustizia sportiva alcuno specifico strumento di tutela.
3. E’ necessario, in relazione alle doglianze proposte dalla difesa del Di Canio, operare un ulteriore chiarimento al fine di verificare se sussista, sia pure in via astratta, la lesione alle norme che la Costituzione ha posto a presidio del “giusto processo”, non soltanto in riferimento al nuovo testo dell’art. 111, ma anche in relazione al dettato degli artt. 3 e 24 della Carta Costituzionale.
Nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna lesione né del principio del contraddittorio né delle altre norme che dettano le regole del “giusto processo”, avendo presente, in particolare, che l’interessato ha fruito di vari gradi di giudizio nei quali ha potuto esplicare compiutamente le sue difese.
Ciò ovviamente non esclude che il legislatore sportivo, anche in relazione alle recenti previsioni della legislazione statale che hanno, per la prima volta, definito i rapporti tra la giustizia statuale e quella sportiva (legge n. 280 del 2003), possa intervenire – come, del resto, risulta che stia già facendo – per garantire ulteriormente la più completa ed adeguata attuazione dei principi del “giusto processo”.
P.Q.M.
la Corte Federale, in ordine al ricorso del Sig. Paolo Di Canio, ne dichiara l’inammissibilità e ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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