F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12/CF del 23 marzo 2006 PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RICHIESTO DALLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE IN ORDINE A DECISIONI DISCORDI ED INCONCILIABILI ADOTTATE DA ORGANI DISCIPLINARI IN TEMA DI ESECUZIONE DELLE SANZIONI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 12/CF del 23 marzo 2006
PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RICHIESTO DALLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE IN ORDINE A DECISIONI DISCORDI ED INCONCILIABILI ADOTTATE DA ORGANI DISCIPLINARI IN TEMA DI ESECUZIONE DELLE SANZIONI
La Corte Federale, esprime il parere interpretativo che, nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell’art. 17, comma 6, Codice Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni.
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