F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CF del 11 aprile 2006 PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RICHIESTO DALLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE IN ORDINE A DECISIONI DISCORDI ED INCONCILIABILI ADOTTATE DA ORGANI DISCIPLINARI IN TEMA DI ESECUZIONE DELLE SANZIONI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CF del 11 aprile 2006 PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RICHIESTO DALLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE IN ORDINE A DECISIONI DISCORDI ED INCONCILIABILI ADOTTATE DA ORGANI DISCIPLINARI IN TEMA DI ESECUZIONE DELLE SANZIONI 1. Nel corso della gara del Campionato di serie C/1 Ravenna-Genoa quest’ultima società impiegava il calciatore Ghomsi Antonio, che risultava ancora destinatario di un provvedimento di squalifica per due giornate effettive di gara nel corso del Campionato Primavera 2004/2005 allorchè militava nella società Salernitana, e che aveva scontato una delle due giornate di squalifica in occasione dell’incontro Salernitana-Lecce del 30 aprile 2005. Con deliberazione adottata nella seduta del 5 settembre 2005 il Giudice Sportivo, dopo aver osservato che il calciatore Ghomsi non aveva scontato la residua giornata di squalifica inflittagli, riteneva che ricorressero nella fattispecie le condizioni di cui all’art. 17, comma 6, Codice di Giustizia Sportiva, secondo il quale le squalifiche non scontate nella stagione sportiva in cui sono state inflitte devono essere scontate nella stagione successiva; che il principio era valido anche nel caso di trasferimento di società, e che le giornate di squalifica residue andassero scontate in occasione delle gare ufficiali nelle quali era impegnata la prima squadra della nuova società di appartenenza. Il Giudice Sportivo riteneva, pertanto, che occorreva far applicazione della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 12, comma 5, lett. a), C.G.S., ed infliggeva alla società Genoa la punizione sportiva della perdita della gara, ed al calciatore interessato un’ammonizione. Con decisione emessa nella seduta del 23 settembre 2005 la Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C accoglieva il reclamo proposto dalla società Genoa avverso la deliberazione del Giudice Sportivo e revocava la punizione sportiva della perdita della gara Ravenna-Genoa, nonchè la sanzione dell’ammonizione inflitta al calciatore Ghomsi Antonio. A tale esito la Commissione Disciplinare perveniva anche sulla scorta di precedenti pronunce della Corte Federale (C.U. n. 5/Cf - riunione del 15 marzo 2001 e C.U. n. 12/Cf - riunione del 18 dicembre 2003) sostanzialmente affermando che: a) la disposizione di cui all’art. 12, comma 6 (ora art. 17, comma 6) non introdurrebbe deroga al generale principio che le sanzioni subite in gara di Coppa Italia debbano essere scontate in gare di Coppa Italia; b) l’ultima parte del comma 6 sarebbe “necessaria integrazione del disposto del primo periodo del primo comma, il quale non disciplina l’ipotesi di cambio di società da parte del calciatore nel corso della stagione o di quella successiva”; c) la deroga espressa dall’art. 12, comma 6, riguarderebbe “esclusivamente quella parte del comma 3 con la quale si stabilisce che le sanzioni vanno scontate nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava, ma non certamente il generale principio della separatezza delle competizioni ai fini dell’esecuzione delle sanzioni di squalifica o di inibizione”; d) il calciatore Ghomsi, che aveva disputato una gara del Campionato Primavera riportando la squalifica, avrebbe dovuto scontare il residuo turno di squalifica “non già nel campionato di competenza col Genoa, sua nuova società, ma nelle omogenee gare disputate dalla società di serie C/1 del Campionato Nazionale Berretti”. Su appello della società Ravenna Calcio, la Commissione d’Appello Federale, nella seduta del 12 dicembre 2005 (C.U. n. 22/C del 13 dicembre 2005) ha, peraltro, sospeso il procedimento e ritenuto di dover richiedere alla Corte Federale un parere interpretativo sulle norme che regolano l’esecuzione delle sanzioni comminate in relazione a gare disputate in campionati diversi e in stagioni sportive successive. La questione, infatti, già esaminata in modo discorde ed inconciliabile dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare presso la L.P.S.C, renderebbe indispensabile la pronuncia della Corte Federale. Con nota del 17 gennaio 2006 la C.A.F. ha pertanto rimesso gli atti alla Corte Federale. 2. L’art. 17 del vigente Codice di Giustizia Sportiva pone, come è noto, una serie di disposizioni riguardanti, in generale l’esecuzione delle sanzioni inflitte dall’Autorità sportiva. In particolare, l’art. 17, comma 3, dispone «che il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6». Il successivo art. 17, comma 6, precisa, poi, che «le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3». L’art. 14, comma 10.1, precisa infine che le sanzioni di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), f) con squalifiche inflitte dagli organi di giustizia sportiva «in relazione a gare di Coppa Italia o delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni». L’art. 14, comma 10.3, dispone infine che «le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni». 3. Tale essendo il quadro normativo in cui si inserisce il quesito prospettato, la Corte osserva che l’art. 17, comma 3, C.G.S. obbedisce allo scopo di identificare l’ambito oggettivo-temporale di espiazione della sanzione da parte del calciatore che l’ha riportata, e quindi, delle gare nelle quali tale sanzione deve essere scontata. Esse sono normalmente le “gare ufficiali”, della “squadra” nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il problema dell’identificazione dell’ambito oggettivo-temporale di esecuzione della sanzione è stato dalla norma risolto alla stregua del principio della separatezza delle competizioni in ambito federale (C.U. n. 2/Cf – riunione del 17 luglio 1998) e di quello, speculare, della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, sicchè la sanzione deve, normalmente, essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione, ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata (C.U. n. 13/Cf – riunione del 22 maggio 2003). In questo contesto un rilievo significativo deve essere attribuito alla locuzione “squadra” (alla quale fanno riferimento le gare ufficiali in cui va scontata la squalifica), contenuta nell’art. 17, comma 3, la cui utilizzazione deve essere considerata frutto di una significativa scelta consapevole, posto che il successivo art. 17, comma 6, utilizza la locuzione in questione -ed in particolare quella di prima squadra- come distinta da quella di società di appartenenza. Deriva da ciò che, nell’ambito dell’art. 17, comma 3, l’espressione “squadra” appare volta ad indicare non tanto, genericamente, la società di appartenenza del calciatore, quanto piuttosto la specifica “formazione”, lo specifico “team” di quella società che partecipa ad una determinata competizione (la squadra della società che partecipa ad una determinata competizione). In tal modo intesa, la parola “squadra” indica, pertanto, oltre che l’appartenenza ad una certa società, il riferimento ad una determinata competizione; è quindi esso ad esprimere il riferimento al principio di separazione delle competizioni e di inerenza della sanzione alla competizione in cui si è verificata la condotta punibile. E’, d’altra parte, proprio in tale logica che questa Corte, escludendo la possibilità di una ipostasi tra il termine “squadra” e quello “società”, ha già affermato che alla locuzione “gare ufficiali della squadra nella quale militava” il calciatore sanzionato non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisce soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita (C.U. n. 13/Cf – riunione 22 maggio 2003). 4. Se dunque l’art. 17, comma 3, pone la regola generale sopra ricordata, occorre, peraltro, avvertire che tale regola non è l’unica che disciplina la determinazione dell’ambito oggettivo-temporale di esecuzione della sanzione. Lo stesso art. 17, comma 3, si preoccupa, infatti, di chiarire espressamente che ne esiste un’altra, quando, dopo aver descritto la regola generale, espressamente, aggiunge che essa opera «salvo quanto previsto nel comma 6». Tale inciso, contenuto nell’art. 17, comma 3, obbedisce allo scopo di rendere palese che, accanto alla regola generale in forza della quale la sanzione va scontata dal calciatore colpito da squalifiche «nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento», ve ne è un’altra, rispetto ad essa diversa e derogatoria, contenuta nel successivo comma 6. L’art. 17, comma 6, C.G.S. contiene, per la verità, non una ma più regole, la forma delle quali, non ha, rispetto alla regola generale, valore derogatorio, ma valore aggiuntivo. L’art. 17, comma 6, prima parte, pone infatti in obbedienza al principio di effettività, la regola della ultrattività della sanzione oltre la stagione sportiva, precisando che la stessa deve essere scontata, ove non sia possibile che ciò avvenga nella stagione in cui è stata irrogata, anche per il solo residuo, nella stagione successiva. L’art. 17, comma 6, seconda parte, pone invece una speciale disposizione per il caso in cui il calciatore colpito abbia cambiato società, e ciò sia per l’ipotesi che il trasferimento sia avvenuto nel corso della stagione che al termine di essa. Per entrambe tali ipotesi -e cioè per ogni ipotesi di trasferimento- l’art. 17, comma 6, introduce la nuova e diversa regola, rispetto a quella generale prevista nell’art. 17, comma 3: “in deroga” a tale disposizione, la sanzione deve essere scontata “per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza”. La esplicita dizione legislativa evidenzia pertanto che, in base a tale (diversa e derogatoria) regola la sanzione residua del calciatore che sia stato trasferito, deve essere scontata: a) in gare ufficiali b) della “prima squadra" c) della “nuova società di appartenenza”. Nella dizione legislativa acquistano specifico rilievo significativo le espressioni “nuova società di appartenenza” e “prima squadra”, mentre l’uso contemporaneo delle parole “squadra” e “società” conferma come tali locuzioni non possano essere utilizzate sostanzialmente come sinonimi. In particolare, la locuzione “nuova società di appartenenza” è collegata con un effetto, per dir così, “naturale” del cambiamento di società e ad esso direttamente consequenziale, e cioè con il fatto che la sanzione non può più essere scontata nella vecchia società di appartenenza; l’espressione “prima squadra” della nuova società di appartenenza, è collegata, poi, con lo specifico contenuto precettivo della nuova regola, rispetto a quella generale espressa dall’art. 17, comma 3, e cioè con il fatto che la squalifica non potrà, a seguito del trasferimento, essere scontata nella squadra che partecipa alla competizione in cui si è verificata la condotta sanzionata, ma, appunto, nella “prima squadra”. Risulta, così, evidente che, con l’art. 17, comma 6, si è inteso individuare, per l’ipotesi di cambiamento di società, anche nel corso della stagione, del calciatore colpito dalla sanzione, una regola speciale, derogatoria, rispetto a quella generale posta dall’art. 17, comma 3, il cui contenuto, derogatorio, non sta tanto nella circostanza che la squalifica è scontata in una società diversa da quella per la quale il calciatore giocava quando è stato sanzionato (questo è, infatti, un effetto naturale del trasferimento), quanto, piuttosto, nel fatto che tale sanzione è comunque scontata nella “prima squadra”. L’espressione della norma, alla stregua della quale in caso di cambiamento di società la squalifica è scontata, in deroga al comma 3 per le residue giornate «in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società» suppone evidentemente che quest’ultima abbia più squadre che disputino diverse competizioni. Come, pertanto, alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava, di cui all’art. 17, comma 3, non può attribuirsi altro significato che il senso proprio delle parole usate, e cioè gare ufficiali disputate dalla squadra nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita (C.U. n. 13/Cf), così deve ritenersi che con la locuzione utilizzata nell’art. 17, comma 6, si sia inteso far riferimento a gare ufficiali disputate dalla formazione della (nuova) società di appartenenza nella più elevata delle competizioni. Il contenuto concettuale dell’espressione “prima squadra” va infatti ricercato nel collegamento della medesima con la più elevata delle competizioni o manifestazioni a cui partecipa la medesima: come, infatti, la parola squadra indica, nell’art. 17, comma 3, il collegamento con la manifestazione in cui si è verificata la condotta lesiva, così l’espressione “prima squadra”, utilizzata nell’art. 17, comma 6, non può che indicare, nell’introdurre la deroga pronunciata al comma 3, il collegamento con la manifestazione più elevata disputata. L’art. 17, comma 6, introduce, pertanto, una deroga al principio affermato nel comma 3 allo scopo di garantire l’effettività e l’afflittività della sanzione dopo l’eventuale cambiamento di società del calciatore, nelle gare ufficiali disputate dalla squadra della nuova società che partecipa alla più elevata delle competizioni. 5. L’art. 17, comma 6, precisa peraltro che, nel caso di trasferimento del calciatore ad altra società rispetto a quella per la quale era tesserato all’epoca della condotta punita, la sanzione è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa le gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, «ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3». La deroga introdotta con l’art. 17, comma 6, trova pertanto un limite nella cennata distinzione. Ora, l’art. 14, comma 10.1, pone la regola che le sanzioni ivi indicate inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle relative competizioni; l’art. 14, comma 10.3, pone la regola che tali sanzioni, se inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nell’attività diversa dalla Coppa Italia e dalla Coppa Regioni. La distinzione posta dall’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3, è quindi quella fra competizioni di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, da una parte, e tutte le gare relative alle competizioni ufficiali diverse, dall’altra. Consegue da ciò che la speciale disposizione di cui all’art. 17, comma 6, deve essere intesa nel senso che la stessa prescrive, in deroga a quanto prescritto dal comma 3, che, nel caso in cui il calciatore colpito da sanzione sia stato trasferito, la squalifica è scontata nella squadra della nuova società che partecipa alla più elevata delle competizioni, fermo restando, comunque, che le sanzioni inflitte in Coppa Italia o nella Coppa Regioni devono essere scontate in Coppa Italia o in Coppa Regioni e che quelle inflitte in tutte le altre competizioni diverse dalla Coppa Italia (o dalla Coppa Regioni), non possono essere scontate in Coppa Italia e in Coppa Regioni. In tal modo intesa, la disposizione appare ispirata all’esigenza di garantire l’afflittività della sanzione anche nel caso di trasferimento del giocatore sanzionato ad altra società, con la previsione, derogatoria rispetto alla regola generale, che la sanzione deve essere scontata nella competizione più rilevante a cui partecipa la nuova società; la stessa norma ha, tuttavia inteso garantire il rispetto della distinzione tra le competizioni relative alla Coppa Italia (o alle Coppe Regioni), ed il resto dell’attività ufficiale delle società, di modo che una sanzione conseguita in Coppa Italia non possa essere comunque scontata in una competizione riguardante l’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia ed una sanzione inflitta in una qualunque delle competizioni diverse dalla Coppa Italia non possa essere scontata in quest’ultima. Quella sopra ricordata sembra essere d’altra parte la più ragionevole interpretazione dell’art. 17, comma 6, dal momento che ogni diversa interpretazione realizzerebbe una vera e propria disapplicazione della norma del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, una diversa interpretazione farebbe venir meno il carattere “speciale” e “derogatorio” della norma di cui all’art. 17, comma 6, dal Codice di Giustizia Sportiva espressamente sottolineato, finendo con l’applicare, al caso di sanzione da scontarsi, da parte del giocatore trasferito, la stessa regola generale posta dall’art. 17, comma 3 che richiede che la sanzione sia scontata nella competizione in cui si è verificata la condotta punibile. E’ evidente, infatti, in primo luogo, che la deroga posta dall’art. 17, comma 6, per l’ipotesi di trasferimento del giocatore non può riguardare il principio secondo il quale il calciatore colpito da squalifica non può scontare la sanzione nelle gare ufficiali della società per la quale giocava, quando ha commesso l’infrazione, apparendo questo un esito del tutto naturale rispetto all’avvenuto trasferimento. In secondo luogo, deve essere ricordato che alla locuzione “squadra” utilizzata dall’art. 17, comma 3, deve essere attribuito, come si è visto, il valore dell’indicazione di un collegamento con la competizione in cui si è verificata la condotta illecita; la “deroga” prevista dalla diversa norma posta per il caso di squalifica da scontarsi da parte del calciatore trasferito, non può che riguardare, pertanto, il cennato collegamento. In terzo luogo, un’interpretazione diversa da quella sopra indicata, finirebbe con lo svuotare di contenuto il riferimento alla “prima squadra” che costituisce invece il punto centrale della speciale disciplina posta dall’art. 17, comma 6, C.G.S.. 6. L’interpretazione della speciale disposizione di cui all’art. 17, comma 6, C.G.S. non confligge con la pronuncia della Corte di cui al C.U. n. 2/Cf del 21 luglio 1998, che riguardava il principio di separazione delle competizioni, al quale è ispirata la regola generale di cui all’art. 17, comma 3. Non si pone in conflitto con la cennata interpretazione neanche la pronuncia di cui al C.U. n. 13/Cf, la quale riguardava la regola generale di cui all’art. 17, comma 3 (e non la disciplina speciale di cui all’art. 17, comma 6), e le cui conclusioni sono state richiamate, espressamente nella presente pronuncia. Quanto, poi, alla pronuncia della Corte di cui al C.U. n. 12/Cf del 12 gennaio 2004, essa, pur riguardando anche l’art. 17, comma 6, appare in realtà focalizzata non sull’identificazione della speciale disciplina, derogatoria rispetto a quella generale, da applicarsi nel caso di trasferimento del calciatore colpito da sanzione, ma sulla soluzione di una serie di quesiti specifici riguardanti squalifiche inflitte in una stagione sportiva e non scontate nella medesima. Sembra, invece, muoversi in una direzione almeno in parte diversa la pronuncia di cui al C.U. n. 5/Cf del 15 marzo 2001, la quale, senza affrontare la questione del valore da attribuire alla locuzione “squadra” nell’art. 17, comma 3, e “prima squadra” nell’art. 17, comma 6, sembra ritenere che la deroga introdotta da tale disposizione riguardi soltanto il principio secondo il quale il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando ha commesso l’infrazione. Le ragioni sopra diffusamente esposte inducono, peraltro, la Corte a ritenere preferibile l’interpretazione qui prospettata; tuttavia la delicatezza della materia trattata e la presenza di pronunce fra loro contrastanti dei giudici sportivi e, nei limiti indicati, della stessa Corte Federale, inducono a ritenere urgente un intervento normativo vòlto ad introdurre una disciplina chiara e pienamente coordinata. P.Q.M. La Corte Federale esprime il parere interpretativo che, nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell’art. 17, comma 6, Codice Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni.
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