F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 2006 RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, RICHIESTO DAL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A., IN ORDINE ALL’ART. 22, COMMA 2, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 2006
RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE AI
SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA,
RICHIESTO DAL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A., IN ORDINE ALL’ART. 22,
COMMA 2, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
1. In data 13 aprile 2006 il Presidente Federale, espressamente adito dal Genoa
Cricket and Football Club s.p.a., ha chiesto a questa Corte di esprimere il proprio
parere interpretativo sul comma 2 dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva circa
“la necessaria partecipazione delle parti interessate al procedimento di cui al comma
1 della medesima disposizione “.
2. In punto di fatto, va preliminarmente rilevato che la società Genoa Cricket and
Football Club s.p.a., nel costituirsi nel giudizio davanti alla C.A.F., chiese
espressamente di essere sentita in sede di discussione del reclamo in quella sede e
che, dopo la comunicazione, ritualmente effettuata in data 13 dicembre 2005 dalla
Segreteria di quell’organo, concernente l’ordinanza di rimessione degli atti a questa
Corte, con la conseguente sospensione del giudizio, non propose alcuna analoga
istanza alla Corte Federale.
E’, quindi, da escludere la sussistenza del presupposto della doglianza della società, e
cioè che sia stata disattesa una espressa richiesta di audizione rivolta a questa Corte
dalla società stessa, che aveva omesso, di rivolgerla, pur essendole consentito.
3. Va poi esaminato un altro profilo, relativo alla sussistenza di un dovere d’ufficio,
che incomberebbe su questa Corte, di avvisare le parti con riferimento ai
procedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 22 citato, allo scopo di porle nelle
condizioni di essere ascoltate ed assistite e di prendere cognizione degli atti.
Al riguardo, l’articolo 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, dispone che «nei
procedimenti di cui al comma 1 [tra i quali certamente si colloca quello da cui ha
tratto origine, a seguito di richiesta di parere interpretativo da parte di un Organo di
giustizia sportiva, la problematica in esame] la Corte Federale provvede in camera
di consiglio. Le parti possono essere ascoltate, farsi assistere da persona di loro
fiducia, nonché consultare gli atti del procedimento ed estrarne copia».
Il tenore della disposizione (le parti “possono”…) non può generare alcun dubbio
circa l’attribuzione alla Corte Federale di un potere discrezionale in ordine
all’audizione delle parti ed al conferimento ad esse delle facoltà espressamente
indicate.
La norma, tuttavia, non esonera il soggetto interessato dall’onere di formulare alla
Corte l’istanza vòlta a consentirgli l’esercizio delle attività in questione, in coerenza
con quanto disposto, per i provvedimenti disciplinari, dall’art. 30, comma 5, Codice
Giustizia Sportiva, secondo cui «è diritto delle parti richiedere di essere
ascoltate…».
E’ chiaro, peraltro, che, nell’esercizio dell’anzidetto potere discrezionale, la Corte è
tenuta ad ispirarsi ai principi di logicità, di imparzialità e di coerenza. Ma, proprio
alla luce di tali principi, non può considerarsi censurabile l’operato della Corte che,
nel caso di specie -in presenza della previa, effettiva esplicazione, ad opera delle
parti, nella competente sede di giustizia sportiva da cui è promanata la richiesta di
parere, degli argomenti e delle difese utili alla trattazione della questione sottoposta
alla Corte, nonchè della conoscenza da parte degli interessati della avvenuta
devoluzione degli atti alla Corte stessa, ed in assenza di qualsivoglia istanza ad essa
diretta da parte degli interessati - si è pronunciata in camera di consiglio senza la loro
partecipazione.
4. Si può svolgere un’ulteriore osservazione di carattere generale, attinente
all’impianto della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 22 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Essa, infatti, detta una regola destinata a valere per tutti i procedimenti di cui al
comma precedente, senza, però, tenere conto – nell’evidente presupposizione che
all’operazione attenda, caso per caso, l’interprete – della eterogeneità delle ipotesi di
procedimento destinato a svolgersi davanti alla Corte.
Si tratta, in effetti, di almeno sei ipotesi di base (alcune delle quali, a loro volta,
ulteriormente suddivis ibili), che non presentano caratteri comuni, in quanto toccano
campi ed investono funzioni del tutto autonome e distinte (interpretazione di norme,
attività di giudizio su incompatibilità, conflitti di attribuzione, validità di assemblee
elettive, etc.).
Ora, non ogni ipotesi è sussumibile all’interno del paradigma strutturale del
procedimento contenzioso, quello, cioè, nel quale sia individuabile una posizione di
“parte” e sia parimenti concepibile un apparato difensivo che necessiti per la sua
esplicazione degli strumenti propri del processo, e cioè la produzione di atti e la
partecipazione alla discussione nel giudizio.
Una siffatta esigenza sicuramente non si rinviene nell’ipotesi che viene in rilievo in
questa sede, relativa alla richiesta di un parere interpretativo diretto a risolvere
antinomie causate da discordi interpretazioni fornite sulla medesima norma da organi
diversi della giustizia sportiva (art. 22, comma1, lett. a).
In questa prospettiva, non sono configurabili i caratteri propri del procedimento
(para)giurisdizionale, in funzione del quale soltanto è prevista l’eventualità di
partecipazione in chiave difensiva della parte; e neanche può identificarsi un soggetto
al quale attribuire la qualità di parte, in quanto non si è in presenza di un
procedimento che veda, nella fase che si svolge dinanzi a questa Corte, interessi
contrapposti o posizioni in conflitto.
Si è, piuttosto, in presenza di uno strumento interno all’ordinamento, mediante il
quale se ne assicura l’uniformità senza che alla Corte sia consentito di valutare le
possibili conseguenze che sul procedimento a quo la propria pronuncia interpretativa,
di natura necessariamente generale ed astratta, potrebbe determinare.
Tali rilievi, da un lato, conducono a ritenere la inapplicabilità, in via di principio,
della disposizione dell’art. 22, comma 2, alle ipotesi contemplate nel precedente
comma 1, lettera a); dall’altro, non escludono, ovviamente, la possibilità per la Corte,
di chiamare a partecipare nel procedimento finalizzato alla pronuncia del parere –
reso a vantaggio dell’ordinamento federale e non nei confronti di “parti”, come
avviene, invece, per i procedimenti a difesa di diritti fondamentali direttamente
proposti ai sensi del comma successivo da chi ne assuma la titolarità – i soggetti
eventualmente interessati.
P.Q.M.
La Corte esprime il parere interpretativo che nel procedimento di cui all’articolo 22,
comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva non sia richiesta la previa
comunicazione agli interessati della data della riunione della Corte Federale ai fini
della loro eventuale partecipazione.
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