F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 2006 RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. EX ART. 22, COMMA 3, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DATATO 10 APRILE 2006
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 15/CF del 19 aprile 2006
RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. EX ART. 22, COMMA 3,
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DATATO 10 APRILE 2006
1. Con ricorso del 10 aprile 2006 il Genoa Cricket and Football Club ha chiesto a
questa Corte, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, di
“revocare e/o annullare” il parere interpretativo del precedente 22 marzo (poi
pubblicato per esteso nel C.U. n. 13/Cf dell’11 aprile 2006), relativo alla portata
dell’articolo 17, comma 6, del medesimo codice in materia di espiazione di
squalifiche residue in società diversa da quella nella quale era stato commesso il fatto
che aveva dato luogo alla sanzione.
La ricorrente espone che il parere era stato reso a seguito di richiesta effettuata, ai
sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del citato art. 22, dalla Commissione di Appello
Federale nel corso del giudizio di impugnazione promosso dal Ravenna Calcio s.r.l.
avverso la decisione con cui la Commissione Disciplinare della Lega Professionisti
Serie C aveva, in riforma di quella del Giudice Sportivo, ritenuto lecito il fatto che la
ricorrente stessa avesse schierato, nel corso della gara disputata nella corrente
stagione sportiva contro la società appellante, il calciatore Antonio Ghomsi, che
avrebbe dovuto scontare il residuo della squalifica, subìta durante la precedente
stagione sportiva (allorché militava per la Salernitana Sport s.p.a.).
In particolare, la C.A.F. chiedeva un “parere interpretativo sulle norme che regolano
l’esecuzione delle sanzioni comminate in relazione a gare disputate in campionati
diversi (nella fattispecie Campionato Primavera e Campionato Berretti) ed in stagioni
sportive successive”.
La ricorrente in questa sede lamenta che, sebbene avesse chiesto di essere sentita nel
corso del procedimento davanti alla Commissione d’Appello Federale, il parere fosse
stato reso dalla Corte Federale senza la sua audizione, con conseguente lesione del
proprio diritto di difesa e violazione della garanzia del contraddittorio.
Conseguentemente ha formulato la menzionata richiesta di caducazione del parere
(secondo il quale «la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell’articolo 17
comma 6 Codice Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra
della nuova società, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle
competizioni»), perché lesivo di un proprio fondamentale diritto associativo in
relazione alla regolarità della gara nella quale era stato schierato il calciatore Ghomsi,
ed ha chiesto, in via incidentale, la sospensione del procedimento pendente davanti
alla C.A.F..
2. In punto di fatto, va preliminarmente rilevato che l’odierna ricorrente, nel
costituirsi nel giudizio davanti alla C.A.F., chiese espressamente di essere sentita in
sede di discussione del reclamo in quella sede e che, pur dopo la comunicazione
ritualmente effettuata in data 13 dicembre 2005 dalla Segreteria di quell’organo
dell’ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, con la conseguente sospensione
del giudizio, non propose alcuna analoga istanza alla Corte Federale.
E’, quindi, da escludere la sussistenza del presupposto del presente ricorso, e cioè
che sia stata disattesa una espressa richiesta di audizione rivolta a questa Corte dalla
odierna ricorrente, che aveva omesso di rivolgerla, pur essendole consentito.
3. Va poi esaminata l’altra questione, sviluppata nel ricorso, relativa alla sussistenza
di un dovere d’ufficio, che incomberebbe su questa Corte, di avvisare le parti con
riferimento ai procedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 22 citato, allo scopo di
porle nelle condizioni di essere ascoltate ed assistite e di prendere cognizione degli
atti.
Al riguardo, l’articolo 22, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone che
«nei procedimenti di cui al comma 1 [tra i quali certamente si colloca quello da cui ha
tratto origine, a seguito di richiesta di parere interpretativo da parte di un Organo di
giustizia sportiva, la problematica in esame] la Corte Federale provvede in camera
di consiglio. Le parti possono essere ascoltate, farsi assistere da persona di loro
fiducia, nonché consultare gli atti del procedimento ed estrarne copia».
Il tenore della disposizione (le parti “possono”…) non può generare alcun dubbio
circa l’attribuzione alla Corte Federale di un potere discrezionale in ordine
all’audizione delle parti ed al conferimento ad esse delle facoltà espressamente
indicate.
La norma, tuttavia, non esonera il soggetto interessato dall’onere di formulare alla
Corte l’istanza vòlta a consentirgli l’esercizio delle attività in questione, in coerenza
con quanto disposto, per i provvedimenti disciplinari, dall’art. 30, comma 5, Codice
Giustizia Sportiva, secondo cui «è diritto delle parti richiedere di essere
ascoltate…».
E’ chiaro, peraltro, che, nell’esercizio dell’anzidetto potere discrezionale, la Corte è
tenuta ad ispirarsi ai principi di logicità, di imparzialità e di coerenza. Ma, proprio
alla luce di tali principi, non può considerarsi censurabile l’operato della Corte che,
nel caso di specie -in presenza della previa, effettiva esplicazione, ad opera delle
parti, nella competente sede di giustizia sportiva da cui è promanata la richiesta di
parere, degli argomenti e delle difese utili alla trattazione della questione sottoposta
alla Corte, nonchè della conoscenza da parte degli interessati della avvenuta
devoluzione degli atti alla Corte stessa, ed in assenza di qualsivoglia istanza ad essa
diretta da parte degli interessati - si è pronunciata in camera di consiglio senza la loro
partecipazione.
4. Quanto sin qui detto è sufficiente ed idoneo ad esaurire le questioni sottoposte
con il ricorso all’esame di questa Corte.
Si può tuttavia svolgere un’ulteriore osservazione di carattere generale, attinente alla
portata della richiamata disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 22 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Essa, infatti, detta una regola destinata a valere per tutti i procedimenti di cui al
comma precedente, senza, però, tenere conto – nell’evidente presupposizione che
all’operazione attenda, caso per caso, l’interprete – della eterogeneità delle ipotesi di
procedimento destinato a svolgersi davanti alla Corte.
Si tratta, in effetti, di almeno sei ipotesi di base (alcune delle quali, a loro volta,
ulteriormente suddivis ibili), che non presentano caratteri comuni, in quanto toccano
campi ed investono funzioni del tutto autonome e distinte (interpretazione di norme,
attività di giudizio su incompatibilità, conflitti di attribuzione, validità di assemblee
elettive, etc.).
Ora, non ogni ipotesi è sussumibile all’interno del paradigma strutturale del
procedimento contenzioso, quello, cioè, nel quale sia individuabile una posizione di
“parte” e sia parimenti concepibile un apparato difensivo che necessiti per la sua
esplicazione degli strumenti propri del processo, e cioè la produzione di atti e la
partecipazione alla discussione nel giudizio.
Una siffatta esigenza sicuramente non si rinviene nell’ipotesi, che viene in rilievo in
questa sede, relativa alla richiesta di un parere interpretativo diretto a risolvere
antinomie causate da discordi interpretazioni fornite sulla medesima norma da organi
diversi della giustizia sportiva (art. 22, comma 1, lett. a).
In questa prospettiva, non sono configurabili i caratteri propri del procedimento
(para)giurisdizionale, in funzione del quale è prevista la partecipazione in chiave
difensiva della parte; e neanche può identificarsi un soggetto al quale attribuire la
qualità di parte, in quanto non si è in presenza di un procedimento che veda, nella
fase che si svolge dinanzi a questa Corte, interessi contrapposti o posizioni in
conflitto.
Si è, piuttosto, in presenza di uno strumento interno all’ordinamento, mediante il
quale se ne assicura l’uniformità senza che alla Corte sia consentito di valutare le
possibili conseguenze che sul procedimento a quo la propria pronuncia interpretativa,
di natura necessariamente generale ed astratta, potrebbe determinare.
Tali rilievi, da un lato, conducono a ritenere la inapplicabilità, in via di principio,
della disposizione dell’art. 22, comma 2, alle ipotesi contemplate nel precedente
comma 1, lett. a); dall’altro, non escludono, ovviamente, la possibilità per la Corte di
chiamare a partecipare al procedimento finalizzato alla pronuncia del parere – reso a
vantaggio dell’ordinamento federale e non nei confronti di “parti”, come avviene,
invece, per i procedimenti a difesa di diritti fondamentali proposti ai sensi del comma
successivo da chi ne assuma la titolarità – i soggetti eventualmente interessati.
5. Da quanto innanzi rilevato emerge la infondatezza del ricorso del Genoa Cricket
and Football Club s.p.a., in merito ad un procedimento interpretativo svoltosi
all’insegna del pieno rispetto delle disposizioni federali che lo regolano.
Esso va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento della domanda incidentale
di sospensione del procedimento pendente davanti alla C.A.F..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in quanto nel procedimento di cui all’art. 22, comma 1, lett.
a), del Codice di Giustizia Sportiva, non è richiesta la previa comunicazione agli
interessati della data della riunione della Corte Federale ai fini della loro eventuale
partecipazione. Dispone l’incameramento della tassa versata.