F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 3/CF del 10 agosto 2005 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 49 N.O.I.F. E DELLE DISPOSIZIO- NI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I CRITERI PER I RIPE- SCAGGI IN SERIE C2, A SEGUITO DI RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE DETTO CAM- PIONATO DA PARTE DELL’U.S. CANZESE, VINCITRICE DEL GIRONE B DEL CAM PIONATO NAZIONALE DILETTANTI 2004/2005

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 3/CF del 10 agosto 2005 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 49 N.O.I.F. E DELLE DISPOSIZIO- NI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I CRITERI PER I RIPE- SCAGGI IN SERIE C2, A SEGUITO DI RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE DETTO CAM- PIONATO DA PARTE DELL’U.S. CANZESE, VINCITRICE DEL GIRONE B DEL CAM PIONATO NAZIONALE DILETTANTI 2004/2005 IN FATTO ED IN DIRITTO Il quesito posto all’attenzione della Corte federale è relativo alla corretta interpretazione del dettato dell’art. 49 delle N.O.I.F. (ordinamento dei campionati) in relazione al dettato del Comunicato Ufficiale n. 224/A del 13 giugno 2005, che ha ad oggetto i criteri e le procedure per la sostituzione delle società non ammesse ai campionati professionistici 2005/2006. Al fine di rendere l’interpretazione richiesta, relativa alla composizione del Campionato di serie C2, per ciò che concerne le società promosse dal Campionato Nazionale Dilettanti, occorre muovere dal dettato del punto c), inerente la Lega Nazionale Dilettanti, dell’art. 49 delle N.O.I.F.. Il sopra ricordato punto dell’articolo 49 si compone di due distinti capoversi, nettamente separati tra loro, che dettano le regole per la promozione dal Campionato Nazionale Dilettanti, organizzato dal Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, alla serie C2, campionato, quest’ultimo, retto dalla Lega Professionisti di Serie C, nel primo capoverso; mentre nel successivo capoverso vengono individuate le regole per colmare “le carenze di organico”. Alla luce di questo primo chiarimento è agevole la lettura del Comunicato Ufficiale n. 224/A del 13 giugno 2005, che prende in considerazione soltanto il secondo caso in esame, finalizzato a colmare le carenze di organico. Da questa prima analisi deriva che per quanto riguarda la “promozione” dal Campionato Na- zionale Dilettanti alla serie C2 deve essere preso in considerazione esclusivamente il dettato dell’art. 49 delle N.O.I.F.. Come ricordato dalla stessa richiesta interpretativa del Presidente federale, il primo capoverso del punto c) dell’art. 49 prevede: “Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di serie C – 2a divisione (C2), qualora siano in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strutturale ed economico previsti dal Regolamento della Lega Professionisti di Serie C, da affiancare al titolo sportivo di cui sopra. Qualora si verifichino rinunce o si accerti la inadeguatezza dei titoli richiesti da parte di società di cui sopra, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà, in sostituzione, altre società in successione di classifica, che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.” Nel caso di specie, poiché la società U.S. Canzese, vincitrice del girone B del Campionato Nazionale Dilettanti relativo alla stagione agonistica 2004/2005, non ha esercitato il suo diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di serie C2, compete alla Lega Nazionale Dilettanti segnalare, in sostituzione della rinunciataria società U.S. Canzese, la società che acquisisce il diritto alla promozione. Invero, con la comunicazione del 1° luglio 2005, avente protocollo n. 30/CT7MC7nc, la Lega Nazionale Dilettanti ha già segnalato che tale diritto è stato acquisito (sempre che ne ricorrano i presupposti segnalati dall’art. 49 delle N.O.I.F.) dalla società A.C. Città di Lecco (ora Calcio Lecco 1912 S.r.l.), classificatasi al secondo posto (dietro l’U.S. Canzese) del giorne B del Campionato Nazionale Dilettanti. Per quanto concerne la seconda parte del quesito è necessario ricordare che eventuali carenze di organico della serie C2 dovranno essere integrate secondo l’ordine alternato fissato dalle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale 224/4 del 13 giugno 2005, riportate nell’allegato A, nella parte che regola la sostituzione di società non ammesse al Campionato di serie C – 2a divisione (C2) 2005/2006, senza che per tale “alternanza” abbia alcun rilievo quanto previsto per la sostituzione di chi non esercita il diritto alla promozione e le sopra ricordate regole per il subingresso a detta società. P.Q.M. la Corte federale esprime il parere che la società Città di Lecco, ora Calcio Lecco 1912 S.r.l., ove in possesso dei requisiti richiesti, abbia diritto ad essere promossa al Campionato di Serie C2 2005/2006, in sostituzione della rinunciataria U.S. Canzese. Le eventuali carenze di organico della serie C2 vanno, invece, integrate seguendo l’ordine alternato così come fissato dalle disposizioni riportate nell’allegato A) del Comunicato Ufficiale 224/A, del 13 giugno 2005, senza che sulla prevista alternanza influisca la regola contenuta nel 1° capoverso dell’articolo 49, punto c), delle N.O.I.F., che determina i criteri relativi alle società promosse o a quelle che assumono il diritto alla promozione in caso di rinuncia delle società vincitrici del campionato.
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