F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 3/CF del 10 agosto 2005 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SO- CIETA’ NON AMMESSE AI CAMPIONATI DI SERIE A E B

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 3/CF del 10 agosto 2005 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SO- CIETA’ NON AMMESSE AI CAMPIONATI DI SERIE A E B IN FATTO ED IN DIRITTO Con nota dell’8 agosto 2005 il Presidente federale ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, di esprimere il proprio parere circa la possibilità che una società, nei cui confronti con decisione definitiva sia stata irrogata la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di appartenenza, possa sostituire nel medesimo campionato, prossimo ad iniziare, società eventualmente non ammesse ad esso. La Corte osserva in via preliminare che ogni ordinamento, e, quindi, anche quello sportivo, vive attraverso un sistema di valori fondamentali e si nutre dell’equilibrio e della non contradditto- rietà tra i propri precetti ed i poteri chiamati ad applicarli. Tra i valori fondanti l’ordinamento sportivo vanno sicuramente menzionati, sia per la oggettiva e dichiarata rilevanza al suo interno, sia per la perfetta corrispondenza con quelli espressi dal diritto comune, quelli della lealtà e correttezza nello svolgimento delle attività rilevanti in ambito federale nonché, con rilevanza certamente non minore in ragione della sua simmetria con il diritto comune, il principio della intangibilità del giudicato formatosi nell’ordinamento stesso (fatti salvi i rimedi espressamente e nominativamente previsti). Muovendo da questo assunto di base (attorno al quale si sviluppa un coerente sistema normativo federale) si ricava la conclusione, orientativa ai fini dell’espressione del parere che la Corte è chiamata a pronunciare, che sarebbe inammissibile ed illegittimo un provvedimento, comunque riferibile ad altri organi federali, che producesse l’effetto di porre nel nulla immediatamente e totalmente il giudicato stesso, contraddicendone la portata e paradossalmente ribaltandone l’efficacia in favore del soggetto destinatario della sanzione disciplinare . E ciò sarebbe tanto più arbitrario ed iniquo se avvenisse – come, nel caso di specie, potrebbe in ipotesi verificarsi – nei confronti di una condanna che non abbia nemmeno avuto un principio di esecuzione,essendo stata inflitta pressoché coevamente all’eventuale provvedimento di conversione in melius dell’originaria sanzione. Con il che si determinerebbe la concorrente violazione di altro principio fondante l’ordinamento federale (non meno che quello comune) relativo al concetto di deterrenza della pena, indissociabile dalla connessa effettività e certezza. Ciò premesso in punto di principio ed in via generale, la Corte non esita a ritenere inammissibile il provvedimento di riammissione di una società ad un campionato, provvedimento che si ponesse in insanabile e radicale conflitto con una pronuncia disciplinare federale passata in giudica to irrogativa della sanzione appunto consistente nella esclusione dal medesimo campionato alla cui ammissione dovrebbe in ipotesi consentire, invece, il provvedimento in questione. La questione sottoposta all’esame consultivo della Corte è suscettibile di ulteriore valutazio- ne, da effettuarsi dallo specifico angolo visuale delle disposizioni relative alla sostituzione delle so- cietà non ammesse ai campionati professionistici 2005/2006, risultanti dal Com. Uff. n. 224/A del 13 giugno 2005, che, al punto c lettera 1 prevede, per quanto qui rileva, che, in caso di non ammis- sione al Campionato di serie B 2005/2006 di società che hanno partecipato a tale campionato nella stagione 2004/2005, il Consiglio federale ammetta nell’ordine le società retrocesse al Campionato di serie C1, seguendo l’ordine definito in base ai criteri stabiliti dal Com. Uff. n. 97/A del 7 settembre 2004, secondo cui sono retrocesse direttamente al Campionato di serie C1 le squadre classificatesi al 20°, 21° e 22° posto del Campionato di serie B e la 19a se il distacco dalla 18a superi i quattro punti, ovvero, nel caso di disputa di Play-out tra la 19a e la 18a classificate, la soccombente. Ora, anche a guardare alla questione sottoposta alla Corte dalla prospettiva delle norme specificamente disciplinanti la materia, la risposta da dare al quesito non può che essere nei medesimi termini prima illustrati. Ed invero, giova prendere le mosse, a fini di inquadramento della fattispecie, dalla natura del provvedimento di sostituzione in parola, quale è stata di recente definita da questa Corte con i propri pareri pubblicati nel Com. Uff. n. 2/Cf del 22 luglio 2005. In essi, la Corte, da un canto, ha escluso l’esistenza di un diritto soggettivo perfetto al c.d. ripescaggio in capo a società astrattamente aventine titolo, e, d’altro canto, ha sottolineato che l’istituto mira a dar luogo ad una misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati, cui le società potenzialmente beneficiarie possono solo accedere previa una favorevole valutazione tecnico-discrezionale da parte degli organi competenti. Ora, è indubbio che, nel caso di specie, tale favorevole valutazione debba necessariamente mancare, alla stregua della grave condanna disciplinare inflitta alla società in questione con pronuncia passata in giudicato e, come tale, assolutamente preclusiva di qualunque possibile provvedimento premiale.. Alla luce di queste concorrenti considerazioni la Corte esprime il parere che una società che abbia subito, con decisione definitiva, la sanzione disciplinare della retrocessione all’ultimo posto del campionato di appartenenza non possa usufruire del beneficio della sostituzione di società eventualmente non ammesse al medesimo campionato nella stagione sportiva successiva. P.Q.M. esprime il parere che una società che abbia subito, con decisione definitiva, la sanzione disciplinare della retrocessione all’ultimo posto del campionato di appartenenza non possa usufruire del beneficio della sostituzione di società eventualmente non ammesse al medesimo campionato nella stagione sportiva successiva.
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