F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 08 febbraio 2007 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ ART. 22, COMMA 1, LETT. b), CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA, PER L’ACCERTAMENTO DELL’INCOMPATIBILITA’ A CARICO DEL DOTT. ANTONIO GUASTONI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 08 febbraio 2007 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ ART. 22, COMMA 1, LETT. b), CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA, PER L’ACCERTAMENTO DELL’INCOMPATIBILITA’ A CARICO DEL DOTT. ANTONIO GUASTONI Con atto dell’11 settembre 2006 il Procuratore Federale investiva la Corte Federale, ai sensi degli artt. 32, comma 7, Statuto F.I.G.C. e 22, comma 1, lett. b) C.G.S., promuovendo il giudizio di incompatibilità nei confronti del dott. Antonio Guastoni per la carica ricoperta di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Professionisti e, nel contempo, di Consigliere della Società Sampdoria Holding S.p.A., controllante della società calcistica U.C. Sampdoria Calcio S.p.A. facente parte di quella Lega. Nella riunione della Corte del 4 ottobre 2006 il dott. Guastoni richiedeva termini per poter formulare le proprie controdeduzioni, avendo avuto conoscenza degli atti del deferimento del Procuratore Federale solo pochi giorni prima della data della riunione. La Corte concedeva termine fino al 20 ottobre per la produzione di memorie e documenti. Il dott. Guastoni inviava note a difesa, dirette anche al Procuratore Federale, che la Segreteria della Corte riceveva in data 9 ottobre 2006. Con ulteriore nota prodotta entro il termine del 20 ottobre, il dott. Guastoni, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti e dopo l’esposizione dei motivi tendenti a dimostrare l’infondatezza dei rilievi mossi nei suoi confronti, comunicava di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio dei Revisori della Lega Nazionale Professionisti. Tale situazione determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. La Corte Federale dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
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