F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 08 febbraio 2007 5. RICORSO AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIGNOR CARMELO TRIPODI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 10/C del 13-09-2006)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 08 febbraio 2007
5. RICORSO AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38,
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIGNOR CARMELO TRIPODI
AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI SEI INFLITTA A
SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera
C.A.F. Com. Uff. n. 10/C del 13-09-2006)
In fatto
Con atto di impugnazione spedito il 6 dicembre 2006, e pervenuto il successivo 11
dicembre, Carmelo Tripodi chiedeva la riforma della decisione del precedente 13 settembre,
comunicatagli il successivo 15 novembre, con cui, la Commissione d’Appello Federale lo
aveva dichiarato colpevole della violazione dell’ art. 1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia
Sportiva per essere rispettivamente venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità,
ingiustamente e deliberatamente muovendo ad una società sportiva gravi accuse per fatti di
violenza e minaccia ascrivibili a suoi sostenitori, rilevati nell’espletamento delle funzioni di
osservatore arbitrale, e mai accaduti e per non essersi reiteratamente presentato dinanzi ad
organo di giustizia sportiva a seguito di regolare convocazione e gli infliggeva la sanzione
dell’inibizione per sei mesi.
Nella impugnazione il ricorrente preliminarmente eccepiva l’irritualità della
originaria convocazione da parte dell’Ufficio Indagini nonché la mancata contestazione dei
fatti per i quali tale organo procedeva nei suoi confronti, con conseguente violazione del
diritto di difesa.
Nel merito il ricorrente censurava come illogica l’ipotesi accusatoria formulata nei
suoi confronti in assenza di un valido movente a mentire e metteva in luce la irreprensibilità
del proprio operato, legittimante la richiesta di annullamento della condanna.
In diritto
Il reclamo è stato proposto tardivamente e va quindi, dichiarato inammissibile con
incameramento della tassa.
Ed invero, dagli atti si rileva che la comunicazione della decisione nel suo testo
integrale fu effettuata in data 15 novembre 2006 (vedi fotocopia della ricevuta della relativa
raccomandata indirizzata all’odierno reclamante presso il suo domicilio).
Il reclamo avrebbe dovuto essere proposto entro i successivi sette giorni.
Esso fu, invece proposto solo il 6 dicembre 2006 e cioè ventuno giorni dopo la
comunicazione in esame, come si evince dal timbro di spedizione della raccomandata.
P.Q.M.
La Corte Federale dichiara il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S.,
per tardività.
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