F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/Cf del 21 maggio 2007 1. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) E 22, COMMA 3, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. DUCCIO BAGLIONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE EMESSO DAL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/Cf del 21 maggio 2007 1. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) E 22, COMMA 3, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. DUCCIO BAGLIONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE EMESSO DAL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI. FATTO L’Assistente Arbitrale Duccio Baglioni espone che in data 13 maggio 2006 ha ricevuto la notifica dell’avviso di garanzia, datato 11 maggio 2006, nel quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli gli contestava i seguenti reati: 1. (Capo a della rubrica): reato, pp. e pp. dagli artt. 416, I, II e III comma C. P. per essersi associato con altri al fine di commettere più reati di frode sportiva; 2. (Capo e della rubrica): reati pp. e pp. dagli artt. 110, 112 C.P. ed art. 1, commi 1 e 3 L. 401/89 in relazione alla gara Juventus - Lazio del 5 dicembre 2004; 3. (Capo q della rubrica): reati pp. e pp. dagli artt. 110, 112 C.P. ed art. 1, commi 1 e 3 L. 401/89 in relazione alla gara Siena - Milan del 10 aprile 2005. Egli precisa che nelle prime due imputazioni non venivano contestati comportamenti specifici, mentre in relazione alla gara Siena - Milan si addebitava “in particolare segnalazione di fuorigioco del giocatore milanista Schevchenko il cui goal veniva annullato al 10° p.t.”. Aggiunge che: - l'allora Vice Presidente Vicario dell'A.I.A., appresa da fonti giornalistiche la notizia dell’avvenuto ricevimento dell'invito a comparire, con provvedimento in data 18 maggio 2006 gli irrogava la sospensione cautelare, inibendogli qualsiasi attività tecnica ed associativa per quattro mesi, interamente scontati; - in data 7 giugno 2006 (cfr. Relazione conclusiva indagine 62 IN 2005 2006, pagg. 1, 8, 102, 103, 104, 105, 192) veniva ascoltato dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. ed il suo comportamento veniva accuratamente vagliato, confrontato con le dichiarazioni rese da altri tesserati e con le risultanze delle note intercettazioni telefoniche, poste a fondamento dell’indagine della Magistratura Penale (nelle quali il ricorrente non compare mai); - in data 13 giugno 2006 veniva notificato l'avviso di deposito delle conclusioni delle indagini preliminari, da parte dei Pubblici Ministeri napoletani, nel quale venivano ipotizzate le identiche imputazioni contenute nell'invito a comparire; - il Procuratore Federale, dopo attenta valutazione sulle singole posizioni e sugli specifici episodi, non lo deferiva alla Commissione d'Appello Federale, giudicando irrilevanti sotto il profilo disciplinare i fatti esaminati; - infine, con provvedimento del 19 aprile 2007, il Presidente dell'A.I.A., avvalendosi delle facoltà previste ex art. 8, n. 5, lett. h) del Regolamento arbitrale, disponeva la sua sospensione cautelare, inibendogli lo svolgimento di ogni attività tecnica ed associativa “visto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso in data 6 aprile 2007” e “rilevato che a carico dell'Associato sono avanzate ipotesi accusatorie in relazione a delitti dolosi”. Fatta questa generale premessa, il ricorrente, in via preliminare, osserva che, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. V delle Norme Transitorie e Finali dello Statuto F.I.G.C., questa Corte Federale continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla conclusione della stagione agonistica 2006/2007. Nel merito, l’interessato deduce l’illegittimità del provvedimento di sospensione per violazione del principio del divieto del bis in idem, che, come questa Corte ha avuto modo già di sottolineare, ha carattere generale ed è operante in ogni ordinamento e per tutti i procedimenti sanzionatori. DIRITTO 1. Con riferimento alla questione preliminare, questa Corte, convenendo con la tesi del ricorrente, non ha dubbi sul fatto che essa, alla stregua dell’art. V delle Norme Transitorie e Finali, continua ad operare nella pienezza delle proprie funzioni sino alla conclusione della stagione agonistica 2006/2007. 2. Quanto al merito, il ricorso è fondato. La presente fattispecie è identica a quella esaminata e decisa da questa Corte Federale nella riunione del 4 ottobre 2006 (C.U. n. 9/Cf) a proposito della sospensione cautelare disposta nei riguardi dell’ A.E. Gianluca Paparesta. In tale occasione, si è avuto modo di precisare che, allorquando “la Procura, pur avendo avuto modo di valutare la condotta [dell’associato rispetto a determinati episodi], non ha adottato al riguardo alcun provvedimento espresso, né di deferimento, né di archiviazione” si deve ritenere che “tale comportamento - tenuto conto del contesto in cui è stato posto in essere, della accuratezza delle indagini svolte e della particolare attenzione posta dalla Procura Federale nella valutazione delle singole posizioni e degli specifici episodi – non può essere considerato che come espressione di un giudizio d’irrilevanza in ordine ai fatti in questione”. L’altro principio, pure ribadito in detta occasione e che ha carattere generale, in quanto operante in ogni ordinamento e per tutti i tipi di procedimenti sanzionatori, è quello del divieto del bis in idem, che del resto è stato già richiamato da questa Corte nella decisione conclusiva del cosiddetto maxiprocedimento, ove ha affermato che “la pendenza del presente procedimento disciplinare precluda la possibilità di assoggettamento ad ulteriore sanzione in ogni ambito e settore dell’ordinamento federale della medesima condotta fenomenicamente intesa, fatta salva la possibilità da parte dei competenti organi tecnici di dedurre dagli accertamenti racchiusi in via definitiva, nel presente giudizio elementi di valutazione di ordine tecnico-professionale, ai fini propri del settore arbitrale”. Nel caso in esame, l’illegittimità del provvedimento impugnato emerge anche sotto altro profilo. La sospensione cautelare prevista dall’art. 8, n. 5, lett. h) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, è una misura che per espressa previsione della medesima disposizione non può superare i mesi quattro. Ora, come risulta dalla documentazione esibita dall’interessato, la sospensione cautelare per gli stessi fatti richiamati nel provvedimento, oggetto della presente impugnazione, era stata già disposta con provvedimento in data 18 maggio 2006 dal Vice Presidente Vicario dell'A.I.A., il quale aveva appreso da fonti giornalistiche dell’avvenuto ricevimento dell'invito a comparire; tale sospensione era stata irrogata per quattro mesi (interamente scontati), con contestuale inibizione di qualsiasi attività tecnica ed associativa. Il nuovo provvedimento di sospensione emesso dal Presidente dell’A.I.A. in data 19 aprile 2007, essendo fondato sugli stessi capi di imputazione, finisce per essere una reiterazione della stessa misura cautelare del 18 maggio 2006, non consentita dal regolamento. Si deve, infatti, rilevare che nessuna differenza sussiste tra i capi di imputazione indicati nell’avviso di garanzia e quelli contenuti nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari. Pertanto, illegittimamente il Presidente dell’A.I.A. ha ritenuto di poter nuovamente esercitare la facoltà di emettere il provvedimento di sospensione cautelare, a fronte di una situazione che era stata già vagliata dall’allora Vice Presidente vicario. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio del Presidente dell’A.I.A. del 19 aprile 2007. Va disposta la restituzione della tassa versata. P.Q.M. La Corte Federale accoglie il ricorso in epigrafe specificato e, per l’effetto, annulla il provvedimento di sospensione cautelare emesso nei confronti del ricorrente dal Presidente dell’A.I.A. in data 19 aprile 2007. Ordina la restituzione della tassa versata.
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