F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CF del 5 giugno 2007 1. RICORSO DI ULTIMA ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (vecchio testo) E ART. 32, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE NEI CONFRONTI DI GIANCARLO ROMANI, DARIO ZANERA, PAOLO COPPITELLI, FABIO APPETITI, A.S.D. LUPA FRASCATI (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 40/C del 15 marzo 2007)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/CF del 5 giugno 2007 1. RICORSO DI ULTIMA ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (vecchio testo) E ART. 32, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE NEI CONFRONTI DI GIANCARLO ROMANI, DARIO ZANERA, PAOLO COPPITELLI, FABIO APPETITI, A.S.D. LUPA FRASCATI (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 40/C del 15 marzo 2007) Svolgimento del procedimento Con atto del 30 gennaio 2007 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione d’Appello Federale, che si assumeva competente al giudizio in quanto uno dei soggetti nei cui confronti veniva promossa l’azione disciplinare, Melchiorre Zarelli, rivestiva la carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio, sì da essere ricompreso nella categoria dei dirigenti federali, con la conseguente attrazione nella medesima sfera di competenza delle altre posizioni, oltre il menzionato Zarelli, Giancarlo Romani, già Presidente dell’A.S.D. Frascati Calcio e dell’A.S.D. Lupa Frascati, Dario Zanera, già Presidente dell’A.S.D. Frascati Calcio, Paolo Coppitelli, già Vicepresidente e socio dell’A.S.D. Frascati, Fabio Appettiti, socio e dirigente dell’A.S.D. Frascati Calcio e dell’A.S.D. Lupa Frascati e la Società A.S.D. Lupa Frascati. A tutti gli incolpati veniva contestata la violazione dei principi di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 16, comma 4, lett. a) e 52, comma 2, N.O.I.F. per avere posto in essere separate ma convergenti condotte attraverso le quali veniva eluso il divieto di cessione del titolo sportivo dalla A.S.D. Frascati Calcio alla A.S.D. Lupa Frascati Calcio con conseguente conservazione in favore di quest’ultima della matricola federale ed indebita iscrizione al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio per la stagione sportiva in corso. Ed inoltre, allo Zarelli, la contestazione veniva mossa per violazione dei doveri inerenti alla carica di Presidente del Comitato Regionale Laziale della L.N.D., sostanziatasi nella omissione di denuncia al Consiglio di Presidenza della L.N.D. ed all’Ufficio Indagini delle irregolarità poste in essere da tesserati dell’A.S.D. Frascati Calcio, e per la l’autorizzazione al cambio di denominazione dalla A.S.D. Frascati Calcio in A.S.D. Lupa Frascati. Al Romani, allo Zanera, al Coppitelli e all’Appetiti veniva contestata la commissione dei comportamenti antiregolamentari prima descritti, ed infine la Società A.S.D. Lupa Frascati Calcio veniva incolpata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri dirigenti e tesserati. Il deferimento traeva origine dalla relazione dell’Ufficio Indagini, a propria volta redatta a seguito della denuncia di irregolarità relative all’ammissione dell’A.S.D. Lupa Frascati al Campionato di Eccellenza laziale della stagione sportiva in corso sporta da Nicolina Carrozza, Presidente dell’A.S.D. Roma VIII. L’atto di deferimento poneva in evidenza che a seguito delle indagini era emerso che l’A.S.D. Frascati Calcio versava in precarie condizioni economico-gestionali e sportive nel corso della stagione 2005/2006, al termine della quale veniva retrocessa dal Campionato Nazionale Dilettanti alla serie inferiore del Campionato di Eccellenza. In data 30 maggio 2006 i soci Zanera, Coppitelli e Buccella, deliberavano, nel corso di apposita assemblea la cessazione della posizione fiscale e la chiusura della partita I.V.A. in relazione allo scioglimento dell’A.S.D. Frascati Calcio. Dalle indagini emergeva che nel febbraio precedente era stata costituita l’A.S.D. Lupa Frascati allo scopo, dedotto nell’atto d’accusa, dell’acquisizione dei titoli dell’A.S.D. Frascati Calcio. In questa logica elusiva del divieto di cui all’art. 52, comma 2, N.O.I.F. secondo cui “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”, veniva adottata un’ulteriore deliberazione assembleare nella medesima data del 30 maggio 2006, in cui si riportava alla presenza dei soci Coppitelli e Buccella, indicandoli come dimissionari, allo scopo di creare una parvenza di continuità tra la vecchia e la nuova compagine sociale. Con due successive deliberazioni assembleari del 19 giugno 2006, adottate nel corso di sedute presiedute dal Romani, già Presidente dell’A.S.D. Frascati Calcio e dell’A.S.D. Lupa Frascati, si procedeva ad ammettere nuovi soci, a distribuire cariche e, con il secondo di tali atti, al mutamento della denominazione sociale in A.S.D. Lupa Frascati. Ad avviso della Procura Federale tale mutamento di denominazione, cui era conseguita l’acquisizione da parte dell’A.S.D. Lupa Frascati del numero di matricola federale appartenente all’A.S.D. Frascati Calcio, e conseguente cessazione della posizione fiscale dell’A.S.D. Lupa Frascati, veniva conseguito, ad avviso dell’accusa, un effetto equivalente alla vietata cessione del titolo sportivo, che avrebbe costituito l’originario obiettivo non solo del Romani, ma anche dei soci Buccella e Coppitelli nonché, logicamente, altresì dello Zanera, già Presidente dell’A.S.D. Frascati Calcio. Nell’atto di deferimento si poneva ulteriormente in rilievo che a seguito della adozione da parte dello Zanera, creditore nei confronti dell’A.S.D. Frascati Calcio, di iniziative volte ad impedire il perfezionamento dell’operazione di cessione dissimulata del titolo sportivo il Presidente del Comitato Regionale del Lazio della L.N.D. Melchiorre Zarelli, che sarebbe stato a conoscenza delle irregolarità presenti nelle deliberazioni assembleari del 19 giugno 2006, si sarebbe adoperato per sanare tali anomalie, intervenendo presso lo Zanera per una soluzione bonaria della controversia con la Società, risultato in effetti raggiunto in virtù di due atti attraverso i quali lo stesso Zanera, da un canto confermava le proprie dimissioni, e dall’altro rilasciava una dichiarazione liberatoria dalla dedotta illegittimità delle deliberazioni assembleari. Conclusivamente, per effetto dell’autonomo e convergente operato di tutti i soggetti deferiti, veniva a realizzarsi l’effetto, che sarebbe stato precluso dalla normativa federale, della iscrizione e partecipazione dell’A.S.D. Lupa Frascati al Campionato di Eccellenza laziale con il recupero del titolo sportivo dell’A.S.D. Frascati Calcio e della regolarizzazione postuma della posizione tecnica e federale dell’A.S.D. Lupa Frascati. Nel corso del giudizio svoltosi davanti la Commissione d’Appello Federale ciascuno dei deferiti respingeva gli addebiti, affermando la piena liceità del proprio operato. Con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 40/C del 15 marzo 2007, e comunicato il successivo 28 marzo alla Procura Federale, i giudici di primo grado proscioglievano tutti i deferiti nonché la società A.S.D. Lupa Frascati. Nella decisione oggi impugnata, che affermava la connessione tra tutte le posizioni degli incolpati idonea a radicare la competenza della C.A.F. in primo grado ai sensi dell’art. 31, comma 1, dello Statuto F.I.G.C. si rilevava che al fine del perfezionamento della fattispecie violativa dell’art. 52 delle N.O.I.F. occorre il duplice presupposto che una società cedente cessi l’attività conferendo il titolo sportivo ad una società cessionaria, così consentendo a questa di partecipare al Campionato in luogo della stessa cedente ed in virtù del titolo ceduto. Ciò premesso, la Commissione d’Appello osservava che non era emersa dalla attività istruttoria espletata la prova che il descritto presupposto si fosse realizzato. In particolare i primi giudici osservavano che con riferimento alla deliberazione assembleare del 30 maggio 2006, priva di orario, non potesse affermarsi essere stata deliberata la cessazione della società A.S.D. Frascati Calcio, tenuto conto che dal relativo verbale sarebbe solo emerso che si era decisa la cessazione della partita I.V.A. e della posizione fiscale ma non anche la coeva cessazione dell’attività sociale, con effetto immediato e comunque non oltre il 20 giugno 2006. I primi giudici proseguivano qualificando la deliberazione stessa come affetta da nullità assoluta e radicale per difetto della partecipazione del numero necessario di soci, ciò che avrebbe fatto venir meno sia il quorum legale che quello statutario. Nella decisione impugnata si osservava, invece, con riferimento alla deliberazione del 30 maggio 2006 recante l’orario di inizio alle h.18,30 che la stessa presentava i requisiti formali di legittimità e, a differenza della prima, non era suscettibile di dichiarazione di nullità, almeno non in termini assoluti. Da questa considerazione i primi giudici traevano la conseguenza che a seguito della deliberazione sottraentesi al regime della nullità assoluta la vita sociale dell’A.S.D. Frascati Calcio aveva ricevuto nuovo impulso grazie alla deliberazione di nuove cariche sociali. A questa stregua derivava, secondo i primi giudici, la carenza di elementi refluenti sulla validità e legittimità dell’Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2006 con cui si deliberò di mutare la denominazione sociale da A.S.D. Frascati Calcio in A.S.D. Lupa Frascati, non essendovi altro onere da osservare, ai fini della ineccepibilità della condotta societaria secondo l’ordinamento sportivo che la disposizione dell’art. 17 N.O.I.F., che fissa gli improrogabili termini per la presentazione della domanda di autorizzazione al mutamento di denominazione sociale. La Commissione d’Appello si poneva poi il problema dell’interpretazione da conferire relativamente al significato ed agli effetti della deliberazione del Consiglio Direttivo del precedente 10 maggio 2006 in cui si diceva testualmente che si intendeva “proseguire l’attività sportiva attraverso una nuova associazione a cui trasferire i diritti sportivi e titoli”. Al riguardo la C.A.F. si esprimeva nel senso che, promanando l’atto in questione da un organo privo del potere di determinare l’effettivo scioglimento della società, potere solo spettante all’Assemblea, esso era privo dell’effetto estintivo della Società – ma al massimo ne avrebbe posseduto uno prodronico – costituente l’implicito presupposto delle contestazioni addebitate agli incolpati. La Commissione d’Appello si pronunciava conclusivamente nel senso che le emergenze processuali portavano ad escludere che si fosse verificata la cessazione dell’A.S.D. Frascati Calcio e la cessione del relativo titolo all’A.S.D. Lupa Frascati, essendo rimasta in essere la prima di tali società che conservò la medesima matricola e la medesima partita I.V.A. e andò unicamente incontro ad una parziale modifica della compagine sociale. Successivamente alla verificazione di tale evento si determinò anche il mutamento della denominazione sociale, peraltro avvenuto nel rispetto della previsione dell’art. 17 citato e nella legittima conservazione del titolo già appartenente alla società, con conseguente esclusione dell’infrazione di cui agli art. 52, comma 2 e 16, comma 4, lett. a). Sotto questo angolo visuale, veniva, pertanto esclusa la sussistenza degli addebiti nei confronti degli incolpati legati alla società. Quanto alla posizione dello Zarelli, Presidente del Comitato Regionale Lazio, la Commissione rilevava che non sussistendo gli illeciti e le irregolarità contestate egli non aveva alcun obbligo di denuncia e si era comunque, solertemente disposto all’osservanza dei propri doveri. Contro questa decisione il Procuratore Federale proponeva impugnazione davanti questa Corte con atto del 4 aprile 2007, cui venivano allegati documenti giudicati rilevanti, chiedendo la riforma della decisione e la condanna degli incolpati, Romani, Zanera, Coppitelli ed Appetiti, nonché della Società A.S.D. Lupa Frascati per gli addebiti contestati: non veniva proposta impugnazione nei confronti del proscioglimento dello Zarelli. Nell’atto di impugnazione il Procuratore Federale lamentava che la C.A.F. fosse incorsa in una formalistica qualificazione in termini di legittimità delle deliberazioni assembleari, omettendo di tener conto di tutti gli elementi di fatto dai quali si sarebbe dovuta arguire la effettiva elusione del divieto di cessione del titolo sportivo dall’A.S.D. Frascati Calcio alla A.S.D. Lupa Frascati. In particolare, l’impugnante poneva in rilievo che non fosse stato attribuita la necessaria rilevanza all’esistenza di un atto di cessione firmato il 4 maggio 2006, di cui si dava atto nel verbale del 30 maggio successivo, circostanza sintomatica della realizzazione di una fattispecie di negozio indiretto, tramite il quale si era in concreto raggiunto uno scopo illecito attraverso l’adozione di uno strumento negoziale formalmente lecito in quanto riferito strutturalmente ad una causa diversa. Il Procuratore Federale censurava, inoltre, il fatto che la decisione di primo grado avesse del tutto trascurato l’effettiva esistenza di due compagini sociali, errando nella individuazione della natura dell’operazione realmente perseguita dagli incolpati. Ancora una volta, la doglianza si dirigeva alla mancata valutazione della sottoscrizione dell’atto di cessione prima indicato, del quale si dava ampiamente conto nella delibera del 21 maggio 2006, in cui si individuavano anche le modalità attraverso le quali realizzare la cessione dei diritti sportivi legandole alle dimissioni dei soci della cedente da tutte le cariche ed incarichi societari, all’ingresso dei nuovi soci della Lupa Frascati, al cambio di denominazione sociale e della matricola, allo scioglimento dell’A.S.D. Frascati Calcio ai fini fiscali e civilistici. Nell’atto di cessione, si sosteneva da parte dell’appellante, era previsto che l’A.S.D. Frascati Calcio cedesse tutti i titoli sportivi, nonché la libertà degli stessi da “pegni, privilegi e quant’altro”. Da tale circostanza sarebbe emerso, ad avviso della Procura Federale l’effettivo perseguimento di un meccanismo elusivo dei divieti ordinamentali, meccanismo inizialmente impedito dal mutamento di atteggiamento dello Zanera, le cui dimissioni furono sospese per poi essere revocate in epoca successiva. Conclusivamente, la Procura Federale riteneva che nei confronti degli incolpati, contro il cui proscioglimento aveva proposto appello, fossero emersi elementi che ne provavano la sicura responsabilità relativamente agli addebiti contestati, e chiedeva, pertanto, la riforma in tal senso della decisione di primo grado. A tale impugnazione replicavano gli appellati ponendone in rilievo, in primo luogo, la tardività, e, nel merito, l’infondatezza, rilevando, al contrario, la ineccepibilità della decisione impugnata. Veniva fissata per la discussione l’udienza del 10 maggio 2007 e di essa veniva data dalla Segreteria della Corte comunicazione alle parti al fine di porle nella condizione di comparire personalmente nonché a mezzo di difensori muniti di procura. La discussione si svolgeva nelle successive riunioni del 17 e 24 maggio 2007. Motivi della decisione Va in primo luogo rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione proposta dalla Procura Federale. Ed invero essa è stata tempestivamente depositata il settimo giorno successivo alla data in cui all’appellante è pervenuta la comunicazione della decisione di primo grado. E si trattava di decisione rispetto alla quale doveva esser fatta la diretta comunicazione alla Procura stessa in quanto relativa a procedimento avviato in base al deferimento disposto dalla stessa Procura. Ciò premesso, ai fini della decisione va tenuto in debito conto che la struttura dell’atto d’accusa è formulata facendo leva sulla violazione dell’articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva non nella semplice prospettiva che si fosse realizzata una generica violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza imposti dalla norma, ma in quanto le condotte rimproverate agli incolpati sarebbero state a propria volta sintomatiche della violazione di specifiche disposizioni ordinamentali, ed in particolare gli artt. 16, comma 4, lett. a), e 52, comma 2, N.O.I.F.. Alla luce di questa circostanza la Corte rileva che per accertare la sussistenza della responsabilità contestata agli odierni appellati deve procedersi all’accertamento della sussistenza delle specifiche violazioni delle quali gli stessi sono stati chiamati a rispondere. E ciò perché, secondo la stessa prospettazione accusatoria, ribadita nel presente grado di giudizio, l’art. 1 ha finito con il perdere la propria funzione sussidiaria e di completamento dell’ordinamento sportivo, non essendo più stata vista come autonomo sintomo di condotte contrastanti con la normativa federale, ed avendo, piuttosto, assunto una funzione strumentale e di supporto di violazioni del tutto indipendenti ed autonome. Ciò porta sul piano logico ad affermare che, proprio per mantenersi fedeli alla verifica dell’impianto accusatorio, presupposto, e al tempo stesso limite, della fondatezza dell’accusa è la sussistenza delle specifiche ed autonome violazioni contestate. Mancando tale presupposto non può che venir meno la stessa configurabilità dell’accusa, che rimarrebbe così priva della propria base logica. Ciò premesso, la Corte rileva che le condotte contestate a tutti gli incolpati vanno giudicate non in relazione alla loro supposta capacità di assecondare un disegno antidoveroso possibilmente presente nelle menti degli incolpati, ma devono essere valutate per la loro obiettiva consistenza antigiuridica e per la reale capacità di integrare in pieno la duplice violazione denunciata. Da questo punto di vista non appare in alcun modo censurabile né il metodo, né il conseguente ragionamento svolto dai giudici di primo grado che si sono congruamente dedicati alla qualificazione delle condotte e alla individuazione degli eventi registrabili nella fattispecie all’evidente scopo di ammettere o escludere la loro riconduzione ai paradigmi normativi. Altrettanto esattamente la Commissione di primo grado ha esaminato la concreta esteriorizzazione delle condotte degli incolpati attraverso gli atti e le deliberazioni societarie adottate. E con ineccepibile valutazione logico-giuridica la Commissione d’Appello Federale ha analiticamente passato in rassegna ciascuna delle deliberazioni succedutesi tra il maggio e il giugno 2006 per concludere che esse erano inidonee a realizzare l’effetto vietato dagli artt. 16, comma 4, lett. a) e 52, comma 2, N.O.I.F.. In effetti, l’atto d’appello non ha specificamente censurato il merito della pronuncia impugnata in punto, vuoi di legittimità e/o validità delle deliberazioni adottate, vuoi della loro efficacia alla produzione degli eventi vietati. La Procura Federale ha mosso le proprie critiche al metodo adottato, in quanto giudicato solo attento ai profili civilistici della fattispecie con perdita di vista dell’obiettivo della valutazione disciplinare. Questa osservazione porta la Corte ad un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, poiché non è stata in concreto impugnata la valutazione di merito effettuata dalla C.A.F. circa il giudizio attribuito alle deliberazioni societarie, ed in particolare a quelle del 10 maggio e del 30 maggio 2006, ben può osservarsi che è divenuto definitivo l’accertamento in punto di diritto racchiuso nella decisione impugnata limitatamente alla validità o invalidità delle deliberazioni stesse. Ciò comporta che non è in questa sede revocabile in dubbio che le qualificazioni in ordine alle delibere societarie siano insuscettibili di riforma per difetto di specifica impugnazione sul punto, fatto salvo quanto si dirà di seguito. La seconda considerazione è che la censura circa l’erroneità del metodo interpretativo adottato dai primi giudici deve, per non peccare di astrattezza, essere guardata in quanto capace di proporre un metodo interpretativo alternativo, indicandone il concreto contenuto. Ma anche da questo punto di vista il ragionamento offerto dalla Procura Federale non mostra la necessaria attitudine a condurre a conclusioni differenti da quelle raggiunte dai giudici di primo grado. Ed invero, la lettura offerta dalla Procura Federale circa gli atti societari che sarebbero riconducibili alla categoria del negozio indiretto si infrange sulla mancanza di prova della effettiva realizzazione attraverso le deliberazioni incriminate di effetti diversi da quelli che esse dichiaravano di perseguire. Ed invero, la costruzione del divieto di cessione del titolo sportivo può solo essere legata alla effettiva realizzazione dello scopo vietato attraverso atti che per ragioni strutturali ed oggettive possano a propria volta essere giudicati idonei al conseguimento dello scopo illecito. Solo al verificarsi di questa condizione le violazioni potrebbero dirsi in effetti ricorrenti. Ma di questa circostanza non v’è prova alcuna nel presente procedimento in quanto la natura tipica degli atti e delle deliberazioni societarie posti in essere li conduceva inevitabilmente a produrre i soli effetti risultanti dal testo e dichiarati dalle parti. La categoria del negozio indiretto, tipica delle stipulazioni private aventi natura contrattuale, è insuscettibile di trovare applicazione in una fattispecie di negozio di natura associativa nel quale non sono distinguibili posizioni contrapposte né è pensabile che i centri di volontà individuali possano essere letti come portatori di interessi antagonisti ridotti a sintesi in un ipotetico accordo di volontà. La deliberazione associativa ha natura collegiale, così facendo perdere la riferibilità della stessa alle volontà dei singoli associati e rendendone irrilevante il comportamento individuale in chiave di giustizia sportiva. A questa stregua, la qualificazione in termini di negozio indiretto delle deliberazioni societarie perde consistenza sul piano categoriale e non recupera tale carenza nemmeno dal decisivo punto di vista effettuale, tenuto conto che nessuna delle deliberazioni in questione possedeva l’intrinseca capacità di produrre un effetto diverso da quello dichiarato. Né il discorso potrebbe mutare di prospettiva valorizzando il documento prodotto in questo grado dalla Procura Federale e riferibile ad una deliberazione del 4 maggio 2006 del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Frascati Calcio che conterrebbe la decisione della cessione del titolo sportivo alla costituenda A.S.D. Lupa Frascati. Ed invero, anche con riguardo a questo atto devono valere le precedenti considerazioni, unite a quelle dei primi giudici, che portano a dire come esso, provenendo da un mero organo societario interno non rappresentativo della volontà dell’ente, era intrinsecamente privo di natura deliberativa e quindi inidoneo a produrre l’effetto vietato dalle norme federali prima citate. Sotto altro profilo valgono, attesa la natura non contrattuale dell’atto stesso, le precedenti osservazioni che rendono inapplicabile nella fattispecie il ricorso alla figura del negozio indiretto. La conclusione deduttivamente scaturente da quanto sin qui detto è che nessuna della deliberazioni invocate è stata in grado, per le non impugnate ragioni addotte dai giudici di primo grado e per l’inaccoglibilità di quelle formulate con l’atto di impugnazione, di raggiungere l’effetto vietato della cessione del titolo sportivo dall’una all’altra delle società interessate dal presente procedimento. Ora, poiché come detto nella parte introduttiva, l’accusa era congegnata in modo che essa avrebbe potuto essere dichiarata fondata solo ove fosse stata accertata la sussistenza della due specifiche violazioni contestate, essendo stata la violazione dell’art. 2 dedotta in termini di pura apparenza e senza che alla norma venisse assegnata la necessaria funzione sussidiaria, l’accusa stessa deve ritenersi priva della base fondante l’affermazione di responsabilità degli incolpati. L’appello, va pertanto, rigettato, con conferma della decisione impugnata. P.Q.M. La Corte Federale rigetta l’impugnazione e per l’effetto conferma la deliberazione impugnata.
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