F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007 1. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA E ART. 32 STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DEL SIG. LUCIANO MOGGI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 46/C del 12 aprile 2007)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 21/CF del 28 giugno 2007
1. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA E ART. 32 STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DEL SIG. LUCIANO MOGGI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 46/C del 12 aprile 2007)
La vicenda in esame prende le mosse da un procedimento disciplinare istaurato dalla Commissione Agenti di Calciatori a carico dell'agente dei calciatori Sig. Alessandro Moggi. Nel contesto di tale vicenda si constatò che tra i soggetti destinatari dei vari accertamenti erano intercorse diverse conversazioni telefoniche che, analizzate nei loro contenuti, dimostravano un tentativo di condizionamento della decisione della Commissione. Il Capo Ufficio Indagini, quindi, trasmetteva alla Procura Federale gli atti concernenti "accertamenti in ordine alla decisione assunta dalla Commissione Agenti di Calciatori nella seduta disciplinare del 20.9.2004. Posizione del Sig. Paolo Conti all'epoca dei fatti componente della Commissione, dell'Avv. M.G. consulente FIGC e Sig. Luciano Moggi, genitore dell'Agente Alessandro Moggi". Il Procuratore Federale sulla base delle segnalate conversazioni telefoniche riteneva che le condotte dei Sigg.ri Paolo Conti e Luciano Moggi integrassero gli estremi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, e 10, comma 2, N.O.I.F., ascrivibili al Sig. Paolo Conti e al Sig. Luciano Moggi all'epoca dei fatti Amministratore e Direttore Generale della società Juventus F.C. S.p.A. nonché genitore del Sig. Alessandro Moggi sottoposto a procedimento disciplinare. Il Procuratore Federale era dell'avviso, quindi, che il Sig. Luciano Moggi, benché non più tesserato della F.I.G.C., fosse soggetto alla giurisdizione disciplinare trovando applicazione - a suo avviso - nell'ordinamento federale il principio della perpetuatio iurisdictionis secondo il quale assume qualità prevalente la qualifica di tesserato al momento della commissione dei fatti, mentre non assume rilievo la perdita della qualità di tesserato prima dell'adozione del provvedimento di deferimento. Concludeva, quindi, con il deferimento alla Commissione d'Appello Federale del Sig. Luciano Moggi per violazione di cui all'art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver tentato di influenzare le decisioni di un Organo federale con i comportamenti come descritti nell'atto di deferimento. La Commissione d'Appello Federale con decisione in data 12 aprile 2007 riteneva che nella specie sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi per l'erogazione di un provvedimento disciplinare e quindi infliggeva al Sig. Luciano Moggi la sanzione della inibizione per mesi sei. Nella motivazione, la Commissione d'Appello Federale specificava che risultava provato che il Moggi era intervenuto a più riprese e nei confronti di più soggetti della Federazione al fine di deviare favorevolmente il giudizio disciplinare del procedimento a carico del di lui figlio Alessandro. La Commissione d'Appello Federale, riteneva non meritevole di considerazione l'eccezione sollevata dalla difesa del Sig. Moggi secondo la quale la condotta di costui non sarebbe suscettibile di valutazione ai fini della irrogazione di un provvedimento disciplinare, in quanto non più tesserato
per la F.I.G.C.. Avverso detta decisione proponeva appello alla Corte Federale il Sig. Luciano Moggi deducendo una serie di eccezioni in rito e nel merito. In particolare assumeva la difesa del Sig. Moggi che la C.A.F. non avrebbe potuto giudicare Luciano Moggi, essendosi egli dimesso, ormai da più di un anno (con lettera in data 16.5.2006) dalla carica di Dirigente della F.C. Juventus S.p.A. e da tesserato della F.I.G.C.. Con decorrenza dalla suddetta data, dunque, è venuto a cessare il vincolo associativo rispetto all'ordinamento di settore, il che comporta (ai sensi dell'art. 36, comma 7, N.O.I.F.), l'impossibilità di essere ritesserato in futuro. In definitiva, secondo la difesa del Moggi costui non avrebbe potuto essere giudicato dalla Commissione d'Appello Federale. Nel merito la difesa dell'appellante sosteneva che le prove raccolte non erano idonee a configurare un comportamento censurabile. La Corte Federale ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare formulata. L'argomento è stato esaminato nella nota decisione 4 agosto 2006 da questa Corte Federale che (Comunicato Ufficiale n. 2/Cf) ritiene di non doversi discostare dai principi in quella occasione fissati. In realtà, il potere disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva si configura nei confronti di tutti i tesserati senza distinzione di sorta; non rileva in particolare che un tesserato, una volta avviato il procedimento, abbia posto in essere iniziative finalizzate alle dimissioni dall'apparato sportivo e quindi volte a far venir meno il tesseramento. Sarebbe agevole allora, considerate le caratteristiche dell'ordinamento sportivo, tra l'altro connotate dalla responsabilità oggettiva, vanificare i procedimenti sanzionatori avviati nei confronti di un soggetto tesserato. Ne consegue in buona sostanza che il rilievo determinante ai fini della verifica della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva non è costituito tanto dal momento in cui i fatti in contestazione sono accaduti, quanto dal momento in cui è avviato il procedimento disciplinare con la contestazione dell'atto di iniziativa della Procura Federale. Solo il deferimento della Procura costituisce quindi il dato decisivo ai fini della giurisdizione. Conclusivamente, nella specie il deferimento della Procura Federale è avvenuto l'8 febbraio 2007 quando cioé il Moggi da tempo (maggio 2006) non faceva parte del mondo sportivo. Il Sig. Luciano Moggi pertanto non poteva essere giudicato dalla Commissione di Appello Federale e la decisione, sul punto, va quindi riformata. Solo per mera completezza è il caso ricordare, infine, che le vicende delle quali, per le ragioni esposte, non possono ora occuparsi gli Organi di Giustizia Sportiva, sarebbero riconsiderate, sia pure in diversa prospettiva, qualora l'interessato intendesse richiedere un nuovo tesseramento. Ordina restituirsi la tassa reclamo. P.Q.M. La Corte Federale dichiara il non luogo a provvedere per carenza di giurisdizione.
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